Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20910 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 11/10/2011), n.20910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8002/2010 proposto da:

FALLIMENTO ISEA SPA (OMISSIS) in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio

dell’avvocato VITOLO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MONCIATTI PATRIZIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CERIT SPA ((OMISSIS)) – Agente della riscossione

Servizio di Riscossione dei Tributi per le Province di Firenze, Massa

Carrara, nonchè per le Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato, a

seguito di fusione per incorporazione di EUITALIA GET SPA in persona

del suo rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

68, presso lo studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUCCHI BRUNO,

che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3 0/2 010 del TRIBUNALE di PISTOIA del

17,2.2010, depositato il 19/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS;

La Corte rilevato: che sul ricorso n. 8002/10 presentato dal

Fallimento Isea spa nei confronti di Equitalia Cerit spa il relatore

ha depositato la relazione che segue.

Il relatore, letti gli atti depositati.

Fatto

FATTO E DIRITTO

considerato:

che il fallimento Isea spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo avverso il decreto del Tribunale di Pistoia del 17.2.10 con cui veniva parzialmente accolta l’opposizione alla stato passivo proposta da Equitalia Cerit avverso l’esclusione del proprio credito tributario da parte del giudice in sede di procedura L. Fall., ex art. 101, in quanto proposto oltre l’anno senza dimostrazione del ritardo incolpevole, e per l’effetto il credito veniva ammesso per Euro 207.596,71 in privilegio e per Euro 33.037,70 in chirografo.

che Equitalia Cerit spa ha resistito con controricorso.

Osserva quanto segue:

Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che il ritardo nella presentazione della istanza di ammissione tardiva al passivo del credito esattoriale fosse addebitabile al Concessionario avendo questi presentato l’istanza tempestivamente una volta che gli erano stati consegnati i ruoli.

Deduce a tale proposito che la tardività doveva essere valutata in relazione non al comportamento del concessionario, bensì a quello dell’Agenzia delle Entrate effettiva titolare del credito.

Il motivo appare manifestamente infondato.

Il tribunale ha sul punto rilevato che il credito di cui si chiedeva l’ammissione era originato da un controllo sulla dichiarazione fiscale del 2005 e che la valutazione dell’imputabilità del ritardo doveva essere effettuata sul comportamento di Equitalia legittimata a proporre la domanda di insinuazione e che a questa i ruoli erano stati consegnati il 25.12.08, il 10.2.09 ed il 25.1.09, quando l’anno per la proposizione dell’insinuazione tardiva era già scaduto in data 19.12.07.

Tale motivazione appare corretta, poichè non è dubbio che,stante la legittimazione processuale della Concessionaria a proporre la domanda di ammissione al passivo,giusta il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, gli eventuali colpevoli ritardi nella presentazione della stessa nell’ambito della attività di propria competenza costituiscono motivo di esclusione della domanda in questione se presentata oltre l’anno.

Il provvedimento impugnato ha peraltro anche implicitamente escluso ogni addebito nel ritardo anche al comportamento dell’Agenzia delle entrate avendo rilevato che i ruoli consegnati nel 2008 e nel 2009 ad Equitalia conseguivano ad accertamenti relativi alla dichiarazione tributarie del 2005, con ciò dando implicitamente atto che la consegna dei ruoli e l’emissione delle cartelle era avvenuta nel rispetto dei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, dovendo essa avvenire entro il terzo od il quarto anno dalla presentazione della dichiarazione.

Nel caso di specie, la dichiarazione relativa alle imposte del 2005 era stata presentata nel 2006, onde il termine per la consegna dei ruoli e la notìfica delle cartelle scadeva il 31 dicembre 2009; data entro cui la domanda di insinuazione al passivo è stata presentata.

E’ appena il caso di soggiungere che in relazione al ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo oltre l’anno non può ritenersi colpevole il comportamento dell’amministrazione finanziaria che si attenga ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle.

Il ricorso può pertanto essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Osserva quanto segue:

Le conclusioni della relazione non possono essere condivise alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte recentemente emersi.

Appare anzitutto fondata la censura secondo cui il ritardo nella presentazione dell’istanza di insinuazione tardiva da prendersi in considerazione non è solo quello che discende dalla attività della Concessionaria ma anche quello derivato dalla formazione del ruolo da parte dell’amministrazione finanziaria che è l’effettiva creditrice Ciò posto, va chiarito che la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell’istanza L. Fall., ex art. 101, non può valutarsi pressochè esclusivamente in relazione alla scusabile non conoscenza della procedura fallimentare.

Possono infatti verificarsi situazioni in cui il creditore istante, pur a conoscenza della avvenuta dichiarazione di fallimento si trovi nella impossibilità per causa di forza maggiore o per altre circostanze a lui non imputabili di presentare tempestiva insinuazione al passivo o, comunque, di rispettare il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 101, per la presentazione della istanza di insinuazione tardiva.

Tuttavia siffatte situazioni vanno valutate caso per caso con un accertamento in fatto.

Nel caso dei crediti tributari che vengono insinuati tardivamente al passivo non può condividersi l’assunto della relazione secondo cui non può ritenersi colpevole il comportamento dell’amministrazione finanziaria e del concessionario che si attengano ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle.

Deve infatti ritenersi che l’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, debba in linea di principio rispettare il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 101, per la presentazione delle istanza tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui alla L. Fall., art. 101.

In altri termini, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze.

Va, ad esempio, osservato che ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale (Cass. 12019/11); parimenti l’Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ai sensi della L. Fall., art. 96, con riserva di produzione dei documenti.

E’ in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento della predetta attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo – il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione – in caso presentazione ultra annuale dell’istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo. (Cass. 24445/10) Può, ad esempio, avvenire che il fallimento venga dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l’Ufficio finanziario, che può iniziare la fase d’accertamento solo l’anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni, pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nella impossibilità di rispettare il termine di cui alla L. Fall., art. 101.

Nel caso di specie, la valutazione del Tribunale non appare conformarsi ai principi dianzi enunciati.

Il decreto impugnato ha ritenuto sul punto che il credito di cui si chiedeva l’ammissione era originato da un controllo sulla dichiarazione fiscale del 2005 e che la valutazione dell’imputabilità del ritardo doveva essere effettuata sul comportamento di Equitalia legittimata a proporre la domanda di insinuazione e che a questa i ruoli erano stati consegnati il 25.12.08, il 10.2.09 ed il 25.1.09, quando l’anno per la proposizione dell’insinuazione tardiva era già scaduto in data 19.12.07,omettendo di valutare il comportamento dell’Amministrazione nella fase di predisposizione dei ruoli al fine di accertare se la stessa, una volta avuta cognizione della dichiarazione di fallimento si sia attivata per accelerare le procedure volte a tal fine una volta accertato che i crediti scaturivano da accertamenti relativi alle dichiarazioni del 2005.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per le spese, al tribunale di Pistoia, in diversa composizione, che nel rivalutare la controversia si atterrà ai principi di diritto dianzi enunciati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia,anche per le spese, al tribunale di Pistoia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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