Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20910 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.07/09/2017),  n. 20910

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16012/2016 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO

68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentata e

difesa dagli avvocati FABIO CESARE e LORENZO MOSSO;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

LUIGI ALLIEGRO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza, che, riformando la decisione di primo grado, ne aveva respinto la domanda intesa a far dichiarare l’inefficacia degli ordini di acquisto di taluni titoli obbligazionari, sul rilievo che a) gli ordini erano affetti da nullità per difetto di forma scritta e b) non erano stati fatti oggetto di tacita ratifica, come presuntivamente affermato dal giudice d’appello, a seguito della mancata contestazione degli estratti conto in cui le dette operazioni erano state annotate.

2. Resiste al ricorso, illustrato pure con memoria, l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo opinione di questa Corte, sul presupposto che l’ordine di acquisto non può andare confuso con il contratto quadro, che “in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell’art. 1352 c.c., assumendo, in tale ultima ipotesi, la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell’investitore, di garantire all’operatore la serietà di quell’ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicchè l’intermediario può legittimamente rifiutare l’esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti” (Cass., Sez. 1, 2/08/2016, n. 16053).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto esso è inteso a censurare l’affermazione del giudice d’appello in merito agli effetti discendenti dall’approvazione tacita degli ordini di acquisto sotto il profilo della concludenza del ragionamento presuntivo, sebbene il convincimento declinato dal giudice d’appello prescinda da un apprezzamento presuntivo, in quanto direttamente mutuato dall’applicazione alla specie dell’art. 1712 c.c., di modo che riguardo ad esso si rende applicabile il principio secondo cui “la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio” (Cass., Sez. 3, 7/11/2005, n. 21490).

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese e l’obbligo della medesima al versamento, previsto in caso di rigetto, di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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