Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2091 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/01/2021), n.2091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 132/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t,. costituita, ai

soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, a mezzo

dell’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino

Scripelliti, Elena Bellandi ed Ornella Manfredini, presso

quest’ultima cui elettivamente domiciliato in Roma alla via G.G.

Avezzana n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/35/12 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, pronunciata il 25 settembre 2012,

depositata il 30 ottobre 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18 novembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due articolati motivi, avverso B.A., che esercita l’attività di tassista nella città di Firenze, per la cassazione della sentenza n. 59/35/12 della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata il 25 settembre 2012, depositata il 30 ottobre 2012 e non notificata, che ha accolto l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che aveva accolto solo parzialmente il suo ricorso contro l’avviso d’accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, convertito, con modifiche, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha rideterminato in maniera induttiva, per l’anno d’imposta 2005, i ricavi del contribuente ed ha accertato, ai fini Irpef, un maggior reddito imponibile e, ai fini Irap, un maggior valore della produzione, con conseguente quantificazione delle maggiori imposte dovute, oltre ad interessi e sanzioni;

il contribuente resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 18 novembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di impugnazione, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello, pur avendo condiviso l’assunto del giudice di prime cure sul potere dell’Ufficio di procedere con il metodo analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, ha ritenuto che l’accertamento fosse illegittimo, perchè basato su elementi incerti ed aleatori, quali l’indagine sui tempi di percorrenza media delle corse realizzata dal Comune di Firenze nel 2006;

con il secondo motivo – così rubricato: “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” – la ricorrente censura l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza laddove ha ritenuto che lo studio dell’Ufficio di statistica del Comune di Firenze relativo alla percorrenza media di una corsa taxi non poteva considerarsi attendibile, essendo asseritamente privo dei caratteri di scientificità e di fedele rispondenza alla realtà che ne consentisse l’utilizzo a fini fiscali, senza esaminare i molteplici indici posti dall’Ufficio a base dell’accertamento (le schede carburante, il numero dei chilometri percorsi, l’antieconomicità dell’attività per l’esiguità del reddito dichiarato in relazione all’orario lavorativo, il numero di giornate lavorative nell’anno, l’esiguità dei corrispettivi giornalieri in relazione a quelli pattuiti per il servizio taxi in convenzione);

con l’articolazione 2 bis del secondo motivo, la ricorrente censura, in via subordinata, l’omesso esame circa fatti decisivi e controversi, sopra riportati in parentesi, ai sensi dell’art. relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nuova formulazione;

il primo motivo è infondato;

invero, il giudice di appello, pur avendo pur avendo condiviso l’assunto del giudice di prime cure sulla sussistenza, in astratto, del potere dell’Ufficio di procedere con il metodo analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, ha ritenuto che, nel caso di specie, l’accertamento fosse illegittimo, perchè basato su elementi incerti ed aleatori, quali l’indagine sui tempi di percorrenza media delle corse realizzata dal Comune di Firenze nel 2006;

in particolare, la C.t.r. ha rilevato che il reddito dichiarato era congruo rispetto agli studi di settore relativi alla categoria di appartenenze del contribuente e che i dati forniti da quest’ultimo sul chilometraggio complessivo fossero attendibili; pertanto sarebbe stato onere dell’Ufficio fornire elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, sui quali fondare l’accertamento analitico induttivo di maggiori ricavi;

secondo il giudice di appello, l’Ufficio non aveva evidenziato elementi idonei a giustificare l’accertamento, basato essenzialmente sullo studio del Comune di Firenze inerente la percorrenza media delle corse dei taxi;

per la C.t.r., proprio la rilevanza decisiva del dato utilizzato nell’atto impositivo per determinare il numero delle corse presuntivamente effettuata dal tassista nell’anno d’imposta accertato e per quantificare il costo della corsa media non consentiva di ritenere che sussistessero elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, sui quali fondare l’accertamento analitico induttivo di maggiori ricavi;

nella sentenza impugnata, il giudice di appello rileva che, dalle dichiarazioni del responsabile dell’Ufficio vetture pubbliche e taxi del Comune di Firenze, era emersa l’insussistenza di un vero e proprio studio inerente la percorrenza media delle corse taxi, ma l’esistenza solo di una indagine in via empirica allo scopo di costituire una base di riferimento per la trattativa delle tariffe da applicare nel territorio comunale, inidonea, secondo la C.t.r., a legittimare l’accertamento de quo (in tal senso vedi Cass. n. 33042/2019, secondo cui, nel caso al suo esame, la CTR ha errato laddove, nell’accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato, ha fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare ed ha invece concentrato la valutazione dell’attendibilità riferendola esclusivamente, nei termini descritti, alla fonte del dato ed alla sua diffusione);

dunque, la C.t.r. non è incorsa nella denunziata violazione di legge, avendo ritenuto che l’amministrazione, pur potendo procedere ad accertamento analitico induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare, nel caso di specie non avesse fornito prova degli elementi presuntivi idonei a sorreggere l’accertamento analitico induttivo di maggiori ricavi;

la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, oggetto del secondo motivo, che, però, nella specie è inammissibile;

invero, nel caso in esame trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva al 10 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 nr 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;

è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito;

dunque, l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti;

nel caso di specie, l’Ufficio ricorrente non ha evidenziato un fatto storico del quale il giudice di appello avrebbe omesso l’esame, ma si duole complessivamente della valutazione degli elementi di fatto, oggetto dell’accertamento, chiedendo alla Corte un inammissibile riesame del merito;

pertanto, il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6500,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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