Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2091 del 05/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2091 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 3892-2013 proposto da:
OTTELLI ROBERTO TTLRRT65A28E151C titolare della ditta
Confezioni Buzzi Franzoso di Ottelli Roberto (di seguito anche Ditta
Ottelli), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OFANTO 18,
presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUME’ (STUDIO
LEGALE TRIBUTARIO SCIUME’ & ASSOCIATI), rappresentato e
difeso dall’avvocato PAOLO SCIUME’, giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 05/02/2015

- resistente avverso la sentenza n. 72/05/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 26.6.2012, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CONTI.
In fatto e in diritto
Ottelli Roberto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un’unica
complessa censura, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia
n.72/05/12, depositata il 12 luglio 2012. La CTR ha confermato la
decisione di primo grado che ha rigettato il ricorso del contribuente contro
l’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di tributi vari —
IVA, IRPEF e IRAP-per l’anno 2006.
Secondo il giudice di appello l’impugnazione era infondata per tre ordini di
ragioni.
Ed infatti, la pretesa fiscale era fondata sulla ridotta percentuale di
ricarichi, sulla bassa redditività rispetto alla media del settore e sulla
mancata emissione di scontrini fiscali, non potendosi ritenere verosimile la
giustificazione addotta dal contribuente, in mancanza della prevista
attivazione della procedura in caso di malfunzionamento del registratore.
Nemmeno “adeguatamente documentata” era stata la vendita di merci e
quella a stock ad altri dettaglianti. Parimenti non provata era risultata
l’erronea ricostruzione da parte dell’ufficio dei ricavi accertati.
La parte contribuente deduce il vizio di insufficiente motivazione della
sentenza, evidenziando che la CTR non aveva esaminato la
documentazione attestante il rispetto della procedura in caso di registratore
non funzionante, né aveva dato conto delle ragioni che non consentivano di
acclarare l’esistenza si vendita di merci ad altri dettaglianti al prezzo di
a stock. La sentenza impugnata, poi, ritenendo corretto
(‘ sto e delle ‘- “I
il calcolo dell’ufficio in ordine alla rideterminazione dei ricavi, aveva
totalmente tralasciato di considerare tutta la documentazione prodotta in
grado di appello e gli elementi in quella sede rappresentati.
L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.
E’ manifestamente fondato il prospettato vizio di motivazione, non
potendosi cogliere dalla trama motivazionale esposta dal giudice di appello
gli elementi sui quali la decisione si è fondata, apparendo la stessa ancorata
a formule verbali che non consentono, tuttavia, di delineare il ragionamento
utilizzato dalla CTR per elidere la valenza degli elementi rappresentati dal
contribuente a sostegno delle proprie tesi difensive volte, in definitiva, a
inficiare l’accertamento opposto anche sulla base della mancata
ponderazione, da parte del giudice, dell’esistenza di una procedura regolare
rispetto alla contestazione relativa all’omessa contabilizzazione di
scontrini. Sul punto, infatti, la parte contribuente aveva dedotto di avere
richiamato in atto di appello gli elementi documentali che dimostravano

Ric. 2013 n. 03892 sez. MT – ud. 20-11-2014
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20/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

l’avvenuta contabilizzazione alternativa.
Per altro verso, parimenti apodittica e lacunosa appare la motivazione della
sentenza che ha ritenuto non adeguatamente provate le vendite a
dettaglianti a prezzi di costo e le vendite a stock che la parte contribuente
aveva dedotto per contestare la bassa percentuale di ricarico e la ridotta
redditività rispetto alla media di settore di appartenenza, documentando
dette vendite. E’ infatti evidente che rispetto a tali specifiche contestazioni
il vaglio giudiziale avrebbe dovuto essere puntuale, attraverso l’esame
analitico dei elementi difensivi e la valutazione della sussistenza e
pertinenza dei medesimi rispetto all’accertamento.
Parimenti apodittica e poco comprensibile appare, infine, la parte finale
della motivazione della sentenza, laddove si assume che la parte
contribuente non aveva adeguatamente provato l’erronea ricostruzione dei
ricavi accertati, risultando tale statuizione priva di elementi concreti idonei
a renderla comprensibile.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso merita di essere accolto, con la
cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della CTR della
Lombardia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
P .Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR
della Lombardia.
Così deciso il 20 novembre 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione
civile in Roma.

P

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