Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20909 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27431-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/05/2014 R.G.N. 327/2012.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.5.2014, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a G.E. i ratei di pensione supplementare maturati a far data dal possesso congiunto del 57 anno di età e della pensione ENPALS, ancorchè entrambi anteriori alla data della domanda amministrativa dell’agosto 2008, in cui era già entrato in vigore il regime c.d. delle finestre;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;

che G.E. ha resistito con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 1338 del 1962, art. 5,D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 2, L. n. 243 del 2004, art. 1, commi 6-7, e L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 1 e 5, per avere la Corte di merito ritenuto che il regime delle c.d. “finestre” introdotto dall’ultima delle disposizioni citate, in virtù della quale il conseguimento delle prestazioni pensionistiche è stato differito rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, non si applicasse anche alla pensione supplementare a carico della Gestione separata, non essendo rilevante per quest’ultima la proposizione della domanda amministrativa quanto piuttosto il dato oggettivo della coesistenza del requisito anagrafico e del versamento contributivo idoneo a dar luogo alla prestazione pensionistica;

che il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui anche in materia di pensione supplementare per gli iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, trova applicazione il regime delle cd. “finestre”, introdotto per l’assicurazione generale obbligatoria dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 5 e 6, che ha differito il conseguimento delle prestazioni pensionistiche rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, atteso che il D.M. n. 282 del 1986, art. 1, comma 2, nel prevedere che gli iscritti alla Gestione separata che conseguano un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare purchè in possesso del requisiti di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio alla disciplina propria della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche (cfr. in tal senso Cass. nn. 9293 del 2016, 15393, 15500 e 25669 del 2017, 6040 e 21189 del 2018, 8735 del 2019);

che a diverse conclusioni non induce l’invocazione da parte controricorrente della c.d. clausola di salvaguardia di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, che – come noto – ha previsto, per quanto qui rileva, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applichi ai lavoratori che abbiano maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore, essendosi chiarito che, operando essa testualmente “ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” (L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3) e costituendo un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati ex art. 14 preleggi. (così Cass. n. 3322 del 2018);

che, non essendosi i giudici territoriali attenuti ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da G.E.;

che, in considerazione delle alterne vicende di merito e del consolidarsi dei principi cui s’è data qui continuità in epoca successiva all’instaurazione del giudizio di cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da G.E.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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