Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20909 del 17/10/2016

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7987-2015 proposto da:

M.E., CO.MA.AN., personalmente e

quali legali rappresentanti del figlio minore M.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio

dell’avvocato MARIO MASSANO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO CORNELIO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori Dr. C.C. e

Dr. CE.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI

CATANIA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante

pro tempore Dott. CA.SA., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MEDUGNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TAMBURELLO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO

CATANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1686/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta udienza del 24/05/2016 dal

Consigliere DI MARZIO Fabrizio;

udito l’Avvocato ENRICO CORNELIO;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato FEDERICO FRENI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUSTO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. e Co.An., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore A., convennero davanti al tribunale di Catania l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per ottenere condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito delle lesioni personali subite da A. al momento della nascita.

Sostennero gli attori che il grave ritardo mentale del minore sarebbe derivato da una ipossia neonatale ascrivibile a responsabilità del personale sanitario.

Il tribunale respinse la domanda disattendendo le conclusioni della disposta c.t.u., secondo cui le cause del danno dovevano farsi risalire alla fase prenatale, ed ascriversi alla responsabilità del personale sanitario, piuttosto che all’insorgenza, al quarto mese di vita, a malattia manifestatasi, di episodi di bronchiolite, pur astrattamente idonei a determinare gli stessi esiti dannosi. Il tribunale argomentò che dalla documentazione sanitaria in atti contrariamente a quanto affermato nella ctu – emergeva che i primi sintomi del ritardo mentale sarebbero stati non precedenti ma tutti successivi al quarto mese di vita e agli episodi di bronchiolite. Sulla scorta di tale ragionamento e ritenendo di poter decidere prescindendo dagli esiti della C.T.U., senza nemmeno ritenere necessaria una rinnovazione della stessa, il tribunale respinse la domanda individuando esso stesso negli episodi di bronchiolite la causa positiva del danno cerebrale: pertanto, non ascrivibile a diverse ragioni e in specie alla condotta dei sanitari che assistettero Co.An. nella fase della gestazione durante il parto.

Decidendo sulla impugnativa promossa dai soccombenti, la corte di appello confermò tale sentenza, ritenendo che la stessa non fosse stata impugnata sul punto decisivo dato dalla positiva individuazione della causa autonoma del ritardo mentale come non ascrivibile alla condotta dei medici.

Ricorrono per cassazione M.E. e Co.An., affidandosi a cinque motivi ulteriormente illustrati nella memoria ex art. 378 c.p.c., in atti.

Resistono con controricorso l’azienda ospedaliera e la società di assicurazioni, ulteriormente argomentando le proprie posizioni nelle memorie in atti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si articola sia su contestazioni circa la ritenuta formazione del giudicato sopra la causa autonoma del ritardo mentale accusato dal piccolo A. che sull’esclusione, per conseguenza, di qualsivoglia responsabilità del personale sanitario che ebbe in cura la paziente.

1.1. In particolare, nel primo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 346 e 342 cod. proc. civ. per avere la corte di appello ritenuto non impugnato il capo della sentenza di primo grado circa la causa del danno cerebrale individuata nella bronchiolite insorta dopo il quarto mese di vita del bambino.

Si osserva che, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., nell’atto di appello erano state indicate le parti della sentenza di cui si chiedeva la riforma, ricomprendendo tra le stesse sia “il rigetto della domanda di risarcimento danni da sofferenza ipossica in travaglio” sia “l’attribuzione a causa diversa dalla sofferenza in travaglio del danno cerebrale subito da A.”. Si argomenta che sulla scorta di tali contestazioni ed in ragione delle diffuse osservazioni svolte a supporto delle stesse, ampiamente incentrate sulla condotta del personale sanitario al fine di accreditare l’ipotesi di una presunzione di uno stato di sofferenza ipossica in travaglio (attesa la mancanza di cardiotocografia continua e di emogasanalisi al momento della nascita), la corte di appello avrebbe dovuto ritenere implicata nella contestazione anche la positiva conclusione del tribunale sulla sussistenza di una causa autonoma delle lesioni subite dal bambino.

1.2. Nel secondo motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell’art. 2967 c.c. e art. 115 c.p.c., si argomenta, di seguito, un travisamento compiuto dai giudici di merito con riguardo alla ctu sulla decisiva questione della individuazione della data di insorgenza della sofferenza cerebrale, in particolare affermandosi che la sentenza della corte di appello trascurerebbe che il dato neuroradiologico ampiamente valutato dal ctu costituirebbe un elemento di prova decisivo per collocare in epoca perinatale (e dunque non in un momento successivo alla nascita) il fatto causativo delle grave lesioni subite dal piccolo A..

1.3. Nel terzo motivo di ricorso, è ulteriormente sviluppata la tesi sulla violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere i giudici di merito riconosciuto la presunzione di uno stato di sofferenza ipossica in travaglio benchè fosse accertato agli atti sia l’irregolare tenuta della cartella clinica sia la mancanza di cardiotocografia continua e di emogasanalisi alla nascita.

1.4. Il quarto motivo di ricorso sviluppa ulteriormente la tesi difensiva della violazione dell’art. 2697 c.c., per assenza di monitoraggio della paziente, essendo stato dimostrato nel processo che i tracciati attribuiti alla ricorrente Co. non sarebbero in realtà riferibili alla stessa, bensì a diversa persona.

1.5. Cosicchè nel quinto e ultimo motivo di ricorso la tesi sulla violazione dell’art. 2697 c.c. è ulteriormente sviluppata in ordine alla mancata valorizzazione da parte del tribunale della ricostruzione svolta dal consulente d’ufficio sulla eziologia del danno.

2. Tutti i motivi di ricorso costituiscono tappe logicamente conseguenti di una contestazione scomponibile su due piani tuttavia strettamente connessi.

Sul primo si critica l’affermazione della corte di appello sulla formazione del giudicato in ordine alla causa determinativa del danno per come individuata dal tribunale, e dunque per come riferita agli insorti episodi di bronchiolite.

Nei motivi successivi si svolge la tesi circa la positiva allocabilità della causa del danno al momento del travaglio per la negligente e imperita condotta tenuta dagli operatori sanitari che prestarono la loro opera in quella occasione.

Ciò che la corte di appello puntualizza alla pag. 8 della motivazione non è tuttavia inficiato dai motivi di ricorso appena riassunti.

La corte di appello osserva infatti che nella sentenza del tribunale viene individuata in positivo una ben determinata causa post-natale delle lesioni lamentate in questo processo negli episodi di bronchiolite che colpirono il piccolo A. a partire dal quarto mese di vita.

Su questa premessa, osservano ulteriormente i giudici di appello che nell’impugnativa davanti a loro presentata dagli odierni ricorrenti questa autonoma causa di danno non è sottoposta a critica, essendo destinato l’intero atto di appello alla dimostrazione della negligente condotta dei sanitari e dunque all’argomentazione circa la sussistenza, a livello presuntivo, di una causa prenatale delle lesioni subite dal piccolo A..

Nel ricorso presentato davanti a questa corte è svolta la tesi secondo cui la critica rivolta alla decisione del tribunale laddove nella stessa non è accertata una causa prenatale di danno, riferibile alla condotta dei sanitari che intervennero in sala parto, implicherebbe la critica anche all’individuazione di un’autonoma causa di danno post-natale.

Tale implicazione, invece, non è sussistente.

Il tribunale, come esattamente ha rilevato la corte di appello, ha individuato nella sua sentenza una causa autonoma post-natale delle lesioni.

La individuazione di tale causa autonoma di danno fa venire meno qualsiasi rilevanza, ai fini della risarcibilità dello stesso, delle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari al momento del parto.

Qualora tale causa autonoma non venga sottoposta specificamente a critica, su di essa si deve ritenere formato il giudicato, a meno che tale critica non sia desumibile per implicazione logica dalle censure espressamente svolte nell’atto di appello.

Ebbene, appare evidente che l’affermazione di una causa autonoma di danno collocata in un periodo post-natale non sarebbe compatibile con la positiva individuazione di una precedente causa di danno collocata in fase prenatale. Ma, altrettanto evidentemente, la individuazione di una positiva causa di danno post-natale è del tutto compatibile con la dimostrazione di negligenze e di imperizie del personale sanitario che intervenne in sala parto, giacchè la causa del danno è positivamente individuata in un fatto di diverso, rispetto al quale tali negligenti condotte si mostrano del tutto irrilevanti.

Perciò non coglie nel segno il ricorso quando insiste nel criticare, nei motivi successivi al primo, le decisioni di merito per non essere stata riconosciuta nelle stesse la presunzione di danno ingenerata dalla acclarata negligenza del personale sanitario.

Una volta individuata dal tribunale una precisa e autonoma causa del danno lamentato dagli odierni ricorrenti, questi ultimi avrebbero dovuto impugnare specificamente la decisione sul punto, potendo ben sussistere tale causa autonoma con gli ulteriori elementi di critica svolti nell’atto di appello e riferiti alle negligenze del personale sanitario.

Di modo che l’impugnazione della sentenza del tribunale su tali ultimi aspetti non implica l’impugnazione della stessa anche sull’aspetto precedente.

Per queste ragioni correttamente la sentenza di appello ha ritenuto essersi formato il giudicato sulla sussistenza di una causa autonoma delle lesioni indipendente dalle criticate condotte del personale sanitario.

Ne consegue il rigetto del ricorso con spese liquidate in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, in favore di ciascuno degli intimati, in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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