Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20909 del 12/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 20909 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18002-2008 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

1646

2

contro

– PELUCCHI CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA AMEDEO CRIVELLUCCI

21,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 12/09/2013

dell’avvocato LAMPIASI ANDREA, che la rappresenta e
difende unitamente

all’avvocato BROCATO ANTONIO,

giusta delega in atti;
FAVATELLA ANDREA, già

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell’avvocato

SIRACUSA ANTONINO, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPTREMA
DI CASSAZIONE;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 599/2007 della CORTE D’APPELLO
1441

di MILANO, depositata il 27/06/2007 r.g.n. 1140/05 +2;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità per PELUCCHI CHIARA,
inammissibilità in subordine rigetto per FAVATELLA
ANDREA.

CARUSO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

18002.08

Udienza

9 maggio 2013

Pres. A. Lamorgese
Rei V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che
1.

La Corte d’appello di Milano, ha rigettato, dopo averli riuniti, gli appelli avverso
le sentenze di prime cure che avevano dichiarato l’illegittimità del termine
apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con Andrea
Favatella e Chiara Pelucchi.

2.

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; i
lavoratori hanno resistito con distinti controricorsi.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

In corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale
concernente la controversia tra Poste Italiane s.p.a. e Chiara Pelucchi.

5.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice
interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le
parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia

de

qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli
effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le

stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
6.

Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione
ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla
cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad
impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale,
ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

3

La Corte

7.

In definitiva il ricorso nei confronti di Chiara Pelucchi deve essere dichiarato

8.

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che
ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a
giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di
cassazione.

9.

Per quanto concerne Andrea Favatella, lo stesso fu assunto con contratto a
termine protrattosi dal 18 giugno 2002 al 30 agosto 2002; come si evince dalla
sentenza impugnata il contratto conteneva la seguente clausola giustificatrice
dell’apposizione del termine: per esigenze tecniche, organizzative e produttive

anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi
ricom prendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio,
anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione
e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonché all’attuazione
delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11
gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie.
10. La Corte territoriale ha osservato che la formulazione della suddetta clausola la
rendeva priva del requisito di specificità previsto dall’art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001.
Il termine apposto al suddetto contratto doveva pertanto considerarsi
illegittimo. Quanto alle conseguenze derivanti dalla illegittimità del termine,
dichiarava applicabile alla fattispecie la conversione del rapporto in rapporto a
tempo indeterminato.
11. Con i primi due motivi la società ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 e vizio di motivazione in ordine a
un punto decisivo della controversia. Deduce l’erroneità delle conclusioni alle
quali la Corte di merito è pervenuta circa la carenza di specificità della clausola
giustificatrice dell’apposizione del termine, sia con riferimento alla pluralità delle
causali giustificatrici (primo motivo), sia con riferimento alla formulazione della
clausola (secondo motivo).
12. Entrambi i suddetti motivi, da valutare congiuntamente in quanto logicamente
connessi, sono fondati.
13. Con riferimento alla pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del
termine è stato chiarito (cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) che
l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un
unico contratto di lavoro non è in sé causa di illegittimità del termine per
contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando
tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle
ragioni indicate.

4

inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo
l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in
consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di
Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza
del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle
ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente
dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia
quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in
generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse
nel corso del rapporto ha precisato che tale specificazione può risultare anche
indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento “per relationem”
ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a
quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in
controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con
contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la
sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi
collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).
15. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi
avendo, ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente
esaminato il contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva
riferimento.
16. In relazione alle suddette conclusioni devono considerarsi assorbite le ulteriori
doglianze proposte nel terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, atteso che tali
motivi attengono ad argomentazioni logicamente subordinate a quella
concernente la specificità della clausola giustificatrice del termine.
17. La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione ai profili accolti con
conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che
provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto oltre che sulle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Pelucchi; spese compensate;
accoglie i primi due motivi del ricorso nei confronti di Favatella, assorbiti gli altri; cassa la

5

14. Per quanto concerne il profilo del rispetto del requisito di specificità della
clausola in relazione alla formulazione complessiva della stessa, devono essere
ribaditi, in questa sede, i principi più volte enunciati da questa Corte di
legittimità. Con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate
clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame,
questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile
2010 n. 10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286) premesso che, in tema di

sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte
d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA