Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20909 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/10/2011), n.20909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10022-2010 proposto da:

V.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato

NARDONE ELISABETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato LA SPINA

GIUSEPPE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.L. (OMISSIS), sia in proprio che in qualità

di erede del sig. F.F. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso lo studio dell’avvocato DE

ANGELIS FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUCCI FERNANDO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO ENRICO FERMI SRL (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 388, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BEVIVINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ZAGANELLI STELIO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FO.FA., FO.LA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21685/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 9/07/09, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Federico De Angelis, (delega avvocato Fernando

Mucci), difensore del controricorrente F. che si riporta agli

scritti e deposita nota spese;

è presente il P.G. n persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. V.F. ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 21685 del 13 ottobre 2009, con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione da lui proposto contro F.L., in proprio e nella qualità di erede di F.F., l’Istituto Enrico Fermi s.r.l., e Fo.Fa. e Fo.La., nella qualità di eredi del medesimo de cuius.

Al ricorso per revocazione hanno resistito con separati controricorsi soltanto il detto istituto e F.L..

p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 2. – Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, in quanto appare inammissibile.

3. – Va premesso che il giudizio deciso con la sentenza impugnata per revocazione è stato originato dall’azione proposta nel 1993 dal V., assolto con due sentenze definitive dal reato di diffamazione a mezzo della stampa dei querelanti O. T.F. e Istituto Enrico Fermi s.r.l., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’instaurazione dei procedimenti penali.

Nella costituzione dell’Istituto e, per la T.F., degli eredi Fr., L., F. e F. L., con sentenza del maggio 2000 l’adito tribunale di Perugia riteneva la domanda ammissibile solo in ordine alle conseguenze della seconda querela, siccome sporta dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e condannava solidalmente i convenuti al pagamento di venti milioni di lire a titolo di risarcimento dei danno morali.

Con sentenza n. 169 del 2005 la Corte d’appello di Perugia, sull’appello principale dell’Istituto, su quello adesivo di F. e F.L. e di quello incidentale del V., dichiarava inammissibile la domanda del V. anche in ordine alla seconda querela e lo condannava alle spese de doppio grado nei confronti dell’Istituto Enrico Fermi, compensandole quanto al rapporto processuale con i F..

Riteneva la Corte territoriale che, pur non essendo esplicitamente previsto dall’art. 427 del vigente c.p.p., richiamato all’art. 542 c.p.p. per quel che riguarda il dibattimento, che sulle domande di rifusione delle spese e di risarcimento di danni avanzate nei confronti del querelante competente a provvedere è soltanto il giudice penale con la sentenza di proscioglimento (come stabilito dall’art. 383 del previgente c.p.p.), non di meno tale esclusiva competenza permane, con la conseguente inammissibilità della domanda autonomamente proposta in sede civile.

4. – Il ricorso per revocazione si appunta sulla statuizione resa dalla Corte sul ricorso avverso la sentenza d’appello con riferimento al terzo motivo di ricorso per cassazione.

Esso risulta così scrutinato dalla sentenza di cui si chiede la revocazione: “Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione dell’art. 383 c.p.p. del 1930, degli artt. 427 e 542 del vigente c.p.p. dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 5 c.p.c. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che anche secondo il vigente codice di procedura penale la domanda di risarcimento del danno da querela infondata non possa essere proposta innanzi al giudice civile, ma possa esserlo solo innanzi allo stesso giudice che abbia prosciolto o assolto l’imputato perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non lo ha commesso.

3.1. – Anche questo motivo è infondato. La circostanza che nessuna delle due disposizioni del nuovo codice di rito penale rechi la rubrica del vecchio art. 383 c.p.p. (“competenza esclusiva del giudice penale per statuire sulle domande civili dell’imputato prosciolto”) è del tutto insignificante, essendo identica la ratio sottesa dalla vecchia e dalla nuova disposizione (art. 427 c.p.p., richiamato dal successivo art. 542), che è quella di demandare al giudice della cognizione del reato perseguibile a querela rappezzamento della “colpa grave” di chi la abbia infondatamente presentata. La lettera della norma (“il giudice può condannare il querelante”) indica solo che egli è investito di tale potere e non anche che esso competa anche al giudice civile. I precedenti richiamati dal ricorrente sono impropri, in quanto relativi a denuncia calunniosa, e dunque ad un reato (calunnia) perseguibile d’ufficio”.

In relazione a tale scrutinio si sostiene nel motivo di pretesa revocazione che questa motivazione sarebbe basata sull’erronea supposizione del seguente “fatto”: essere stato il V. assolto nelle fasi di merito del giudizio penale, mentre invece egli sarebbe stato assolto soltanto in sede di legittimità, cioè per effetto della sentenza della quinta Sezione Penale della Corte n. 8441 del 1992 (presente nel fascicolo di primo grado del giudizio civile come documento n. 5), la quale rilevò che il fatto non sussisteva.

Infatti, sia in primo grado, sia in secondo grado i giudici di merito avevano condannato il V.. Poichè presupposto del risarcimento del danno è l’assoluzione sarebbe “chiaro come la stessa, essendo intervenuta solo in sede di legittimità, desse luogo al sorgere del diritto solo in tal sede, con la conseguenza che l’azione per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ad altro giudice non potesse essere proposta, se non al giudice civile e non al giudice penale, così come, invece, ritenuto, prima dalla Corte d’Appello in sede civile e poi dalla sentenza qui impugnata”. A conferma della prospettazione si assume che sarebbe chiaro come in sede di legittimità la Corte di cassazione penale non potrebbe procedere all’apprezzamento della colpa grave.

In sostanza, l’affermazione della sentenza della Corte qui impugnata sarebbe stata fatta nell’erronea supposizione che l’assoluzione fosse stata disposta nelle fasi di merito del giudizio penale.

5. – Il motivo è inammissibile, innanzitutto perchè intende la motivazione della Corte nella sentenza impugnata come suppositiva dell’intervento dell’assoluzione del V. nelle fasi di merito del giudizio penale, mentre invece in alcun modo la motivazione di detta sentenza esterna tale convincimento come presupposto del ragionamento con cui respinse il terzo motivo di ricorso. Essa, infatti, si è limitata a ribadire che nel vigore del nuovo codice di procedura penale vale la stessa regola del vecchio codice di rito penale e non ha in alcun modo svolto affermazioni sulle modalità e sugli eventuali limiti in cui tale regola opererebbe: in particolare, non ha detto che la regola opererebbe solo in caso di assoluzione nelle fasi di merito del giudizio penale. E proprio l’assoluta assenza di qualsiasi argomentazione in tal senso esclude che il processo motivazionale asseritamente affetto dal preteso errore revocatorio possa esserlo stato. In altri termini, poichè la regula iuris affermata dalla Corte circa la spettanza della competenza al giudice penale non è stata enunciata come relativa al caso in cui l’assoluzione secondo le formule dell’art. 427 c.p.p. intervenga nel giudizio di merito penale, bensì in termini del tutto generici, è del tutto arbitrario l’assunto del ricorrente che la regula sia stata enunciata sulla base della erronea supposizione che nel caso di specie l’assoluzione fosse intervenuta nelle fasi di merito del giudizio penale.

Non solo: al di là della mancanza di una supposizione di tal genere che risulti da espressioni della motivazione, è anche da escludere che una simile supposizione vi possa essere stata per implicito (ammesso che sia possibile individuare l’errore revocatorio in una supposizione implicita). Il terzo motivo di ricorso per cassazione riprodotto nello stesso ricorso per revocazione – infatti censurava la sentenza civile d’appello a motivo che essa erroneamente aveva ritenuto perpetuata sotto il vigore del nuovo codice di procedura penale la regola del vecchio. Nessuna argomentazione svolgeva sotto il profilo che, pur ipotizzata tale perpetuazione, nel caso di specie l’applicazione della competenza del giudice penale non dovesse valere perchè l’assoluzione era intervenuta soltanto in sede di legittimità.

E’ vero che, se esistesse nel nuovo codice di procedura penale una regola per cui in caso di assoluzione soltanto in sede di legittimità la regola della esclusività di quella competenza non ha valore, la Corte avrebbe potuto rilevarla come quaestio iuris se ed in quanto emergente senza necessità di accertamenti di fatto, ma l’eventuale omissione di tale rilievo non avrebbe potuto dare luogo a un errore revocatorio e nemmeno ad un errore di diritto in qualche modo censurabile.

Da ultimo, deve rilevarsi che la giurisprudenza penale è ferma nel ritenere che la condanna cui allude l’art. 427 suppone (come fa manifesto il comma 3) la proposizione della domanda da parte dell’imputato (ad esempio Cass. sez. pen. n. 27494 del 27.3.2009, dep. il 6.7.2009), la quale, evidentemente dev’essere proposta fin dal primo grado di giudizio e, nel caso di esito negativo per lui in quel grado, reiterata in appello e, nel caso di esito negativo del giudizio di appello, dev’essere mantenuta in sede di legittimità per il caso di assoluzione in questa sede, con la conseguenza che, ove la Corte di cassazione annulli la sentenza di merito con le formule di cui all’art. 427 c.p.p., sembrerebbe – proprio in ragione della competenza esclusiva del giudice penale – dover disporre rinvio al giudice di merito penale perchè provveda sulla domanda dell’imputato, non potendo trovare applicazione, parrebbe, l’art. 622 c.p.p.. In alternativa, si potrebbe ipotizzare proprio l’applicazione di tale norma per analogia.

Questi rilievi, comunque, si formulano in via del tutto ipotetica, non essendo funzionali allo scrutinio del ricorso per revocazione.

6. – Giusta le considerazioni svolte il ricorso per revocazione sembrerebbe doversi dichiarare inammissibile”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

La memoria di parte ricorrente esordisce osservando testualmente:

“onestamente occorre dare atto al Consigliere Relatore che ha in maniera approfondita e pregevole, affrontato la questione, pervenendo a soluzioni che non si possono contestare sic et simpliciter, in quanto sono esse l’esito di un ragionamento giuridico che si può condividere o meno a seconda della posizione che l’interprete assuma nell’esame e valutazione della fattispecie”.

Dopo di che la memoria si sviluppa per quattro pagine e per la prima proposizione della pagina cinque, senza, però, che in esse si svolga alcunchè che si preoccupi di criticare le affermazioni con le quali la relazione aveva negato la configurabilità dell’errore revocatorio. Ed anzi si adduce che “si è parlato, dunque, di errore revocatorio da erronea supposizione, perchè si è reputato, in tutta buona fede, che la Corte di Cassazione … non potesse mai e poi mai ritenere che colui il quale fosse assolto in sede di legittimità, non potesse successivamente a tale assoluzione, per non averlo fatto prima in sede penale, chiedere il risarcimento del danno al giudice civile in sede propria”. Il reputare in buona fede, a tutto voler concedere, integra l’avere ritenuto scusabilmente, ma erroneamente, un errore revocatorio che si ammette non esserci stato.

Nella seconda proposizione della pagina cinque si fa riferimento poi al precedente penale di questa Corte, dicendo che non sarebbe pertinente, ma si dimentica che la relazione ha detto del tutto irrilevanti ai fini dello scrutinio del ricorso per revocazione.

Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza a favore di ciascuno dei resistenti e si liquidano in dispositivo, non sussistendo ragioni per la compensazione delle spese chiesta in memoria, atteso che nella memoria si è detto, come s’è visto, che v’è stata la supposizione dell’errore revocatorio e, quindi, per ammissione dello stesso ricorrente il dubbio circa la sua esistenza.

Ora, in disparte che il Collegio condivide il doppio argomento con cui la relazione ha negato l’esistenza del lamentato errore revocatorio e, quindi, rilevato l’inammissibilità del ricorso, non si comprende come una compensazione delle spese potrebbe giustificarsi in presenza di un ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione basato su un errore soltanto supposto: nel nostro ordinamento, che garantisce allo stato tre gradi di giudizio, la proposizione di un ricorso per revocazione non già sulla base della convinzione della sussistenza dell’errore revocatorio, bensì della sua supposizione, appare iniziativa processuale incompatibile con una compensazione delle spese, perchè esprime un comportamento della cui idoneità lo stesso ricorrente dubita e che, pertanto, causa un prolungamento della lite del tutto ingiustificato. Di modo che deve darsi rigorosa applicazione del principio di causalità quanto alla responsabilità per le spese.

E ciò anche senza voler considerare che il progetto di decisione enunciato nella relazione non è stato oggetto nella memoria nemmeno di argomenti critici sulla valutazione di insussistenza dell’errore revocatorio, ma ciò non ha impedito al ricorrente di insistere nella rimessione del procedimento all’udienza pubblica.

E’ da rilevare che il F. ha depositato nota spese nella quale richiede anche i diritti, che non sono dovuti nel giudizio di cassazione (si veda Cass. (ord.) n. 29577 del 2008, la quale ha statuito che “Il D.M. di approvazione della tariffa forense, avendo natura di fonte regolamentare così come desumibile dalla legge di attribuzione della competenza al Consiglio Nazionale Forense, n. 1051 del 1957, deve essere interpretata alla luce dei parametri e all’interno dei limiti stabiliti dalla L. n. 794 del 1942 che escludono il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di Cassazione compreso il regolamento di competenza, nonostante l’istanza possa essere proposta anche da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna in Euro milleottocentosette, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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