Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20908 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. II, 21/07/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 21/07/2021), n.20908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22992/2016 R.G. proposto da:

C.C.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Paola

Cattani, con procura speciale in calce al ricorso e con domicilio in

Roma, piazza Cavour n. 1, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.C.E., e C.C.S., rappresentate e

difese dall’Avv. Camilla Zamparini, con procure speciali allegate in

calce al controricorso e con domicilio in Roma, piazza Cavour n. 1,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

contro

CO.CA.EL., C.C.M.T.,

C.C.G.P., eredi di T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza del Corte d’appello di Bologna n. 1356 depositata

il 27 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre

2020 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Ravenna – Sezione distaccata di Faenza, con sentenza n. 39 del 2009, respingeva l’impugnazione proposta da C.C.B. avverso la Delib. della comunione ereditaria 14 giugno 2005, di approvazione del rendiconto 2000 per la parte dell’immobile sito in (OMISSIS), dichiarando la tardività dell’impugnazione per non essere la posizione del ricorrente equiparabile a quella dell’assente, ma al più quella di dissenziente;

– sul gravame interposto da C.C.B., la Corte d’appello di Bologna, costituiti C.C.T. ed C.C.E., rimasti contumaci C.C.M.T., in proprio e quale coerede di T.A., nonché i restanti eredi di T.A. vedova Co.Ca., Co.Ca.El. e C.C.S., dichiarava inammissibile il gravame proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata a mani del precedente difensore, avv. Roberto Pezzi, in data 21 maggio 2009;

– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Napoli ricorre B.L. unitamente agli eredi di S.A., sulla base di tre motivi;

– resistono con controricorso C.C.S. e C.C.E., rimasti intimati CO.CA.El., M.T. e G.P., eredi di T.A..

Atteso che:

– è pregiudiziale l’esame dell’eccezione di nullità della notificazione del ricorso, sollevata dalla controricorrente C.C.E., per essere stata l’impugnazione notificata presso la parte personalmente e non presso il domicilio eletto, ossia presso il difensore nominato per l’appello, l’avvocato Camilla Zamparini, che sarebbe, pertanto, affetta da nullità.

Invero per orientamento consolidato di questa Corte la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo procuratore non determina l’inesistenza ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c., comma 1, con la sua rinnovazione, oppure – come nella specie – con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di legittimità (Cass. n. 15236 del 2014 e Cass. n. 24450 del 2017). Essa va, dunque, respinta.

Del pari è infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità e/o improponibilità del ricorso (rectius: inammissibilità) formulata dalle controricorrenti per decadenza dall’impugnazione, in quanto sarebbe stata proposta oltre il termine indicato dall’art. 327 c.p.c., ratione temporis applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 27.07.2015 e il ricorso per cassazione notificato solo in data 27.09.2016, oltre il semestre.

A ben vedere, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 09.07.2005, dunque anteriormente alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c. e che trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge, che disciplina il regime transitorio, ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (così Cass. n. 17060 del 2012). Al giudizio in esame continua, dunque, ad applicarsi il termine lungo di un anno per proporre impugnazione.

Inoltre a siffatto termine annuale si deve computare anche il periodo di sospensione feriale, decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014 (a fronte degli originari 46 giorni), che è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dell’art. 16, comma 1, dello stesso D.L., non rilevando per tale previsione la data di introduzione del giudizio, in attuazione del generale principio “tempus regit actum” (così Cass. n. 30053 del 2020). Con la conseguenza che il ricorso per cassazione notificato il 27.09.2016 è da ritenere tempestivo;

– con il primo motivo il ricorrente lamenta la erroneità e la insufficiente motivazione – ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – in ordine ai motivi di appello con violazione dell’art. 111 Cost., commi 2 e 6, nonché dell’art. 141 c.p.c., comma 2, art. 170 c.p.c., comma 3 e art. 222 c.p.c., oltre che dell’art. 12 preleggi, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115, per avere il giudice distrettuale statuito la tardività dell’impugnazione sebbene nella specie non potesse trovare applicazione la disciplina della decorrenza del termine breve dalla prima notifica della sentenza indirizzata ad un collegio di difensori, per essere il collegio composto dalla parte in autodifesa con qualifica di patrocinio e un avvocato terzo.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l’impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario – sempreché questi non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest’ultimo non può restare inerte (Cass. n. 5759 del 2004; Cass. n. 2774 del 2011).

Nella specie la nomina dell’avv. Roberto Pezzi si aggiungeva alla difesa in proprio, senza farla venire meno (cfr. Cass. n. 8525 del 2017: “La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716 c.c., comma 2”).

Peraltro la notifica della sentenza alla parte che si difende in proprio, regolarmente eseguita nel suo studio professionale, al pari di quella effettuata al suo co-difensore, peraltro avente la medesima domiciliazione dell’avv. C.C.B. (in (OMISSIS)), è a maggior ragione idonea a far decorrere il termine breve tenendo conto dell’ordine cronologico di perfezionamento.

Infatti la parte che – avendo la necessaria qualifica professionale si difenda in proprio, è in grado di valutare tecnicamente la sentenza che le sia stata notificata e gli effetti della relativa notifica ed ha gli stessi poteri, facoltà ed oneri che fanno capo al difensore domiciliatario, cosicché essa non può restare inerte (cfr. Cass. 5759/04 cit.).

Anche in siffatto caso però non viene meno la regola secondo cui il termine per l’impugnazione decorre dalla prima notifica, anche ove effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest’ultimo non può restare inerte (conf. Cass. n. 8169 del 2004 e Cass. 2774/1011 cit.).

Per completezza argomentativa – quanto al luogo della notificazione – si osserva che la regola stabilita dall’art. 138 c.p.c., comma 1, secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo quest’ultimo, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l’unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170 c.p.c., comma 1), sicché, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio (di recente, Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020 n. 7454).

In termini generali, infatti, va affermato che la nomina, anche se effettuata nel corso del giudizio, di un secondo procuratore, che si aggiunga alla c.d. autodifesa, di per sé sola non autorizza, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in subordine alla prima, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a sé un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716 c.c., comma 2 (Cass. 31 marzo 2017 n. 8525; Cass. 27 luglio 2007 n. 16709). Per cui non essendo oggettivamente verificabile il presupposto fattuale del diverso valore dei due difensori, la censura è priva di pregio giuridico;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 277 c.p.c., ex artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non essere state esaminate dalla sentenza talune domande – riportate di seguito del mezzo – sebbene avessero formato oggetto di specifico motivo di appello.

Anche la seconda censura non può trovare accoglimento per essere palesemente eccentrica rispetto alla ragione posta a fondamento della decisione impugnata (di inammissibilità). Infatti essendo in discussione la tempestività dell’impugnazione, non vi era motivo di attivare l’accertamento delle questioni processuali e di merito sottoposte al giudice di appello.

L’accertamento della incompletezza della pronuncia, scopo della seconda censura, non varrebbe infatti a infirmare la sentenza impugnata, la quale continuerebbe a trovare autonomo fondamento nella esaminata ratio decidendi rappresentata dalla tardività del gravame una volta verificata l’impossibilità di attribuire alla nomina dell’ulteriore difensore, in mancanza di alcuna specifica indicazione in tal senso, l’effetto di sostituire quello precedente ovvero di ritenerla subvalente.

Anche laddove il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 89 c.p.c., per non avere la Corte d’appello accolto l’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti utilizzate da controparte nei propri scritti difensivi il motivo è inammissibile perché la censura riguarda un provvedimento ordinatorio, e non decisorio, come risulta dallo stesso art. 89 c.p.c., il quale prevede appunto che la cancellazione sia disposta con ordinanza, affidando alla sentenza finale la sola decisione sulla eventuale, conseguente pretesa risarcitoria (v. Cass. n. 27935 del 2020);

– con il terzo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., artt. 10 e segg., 91, 92 e 101 c.p.c., nonché del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, per essere stato dal giudice del gravame condannato al pagamento delle spese liquidate in Euro 9.500,00 per ciascuna parte costituita senza fornire alcuna spiegazione, indicato come scaglione per il valore da Euro 26.000,01 ad Euro 50.000,00, mentre la parte aveva dichiarato essere inferiore ad Euro 25.822,00.

Anche l’ultimo motivo non può trovare ingresso.

Occorre ribadire che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (Cass. 7 agosto 2009 n. 18086; Cass. 21 dicembre 2017 n. 30716).

Il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto specificare nel corpo del ricorso le singole voci di attività che avrebbero dato luogo alla liquidazione in eccesso, limitandosi a genericamente indicarli come superiori. In altri termini, si limita a denunciare come inesatto ed errato lo scaglione di riferimento, peraltro con uno scarto minimo, ma non emerge dettagliatamente dal ricorso che complessivamente si sia verificata la lesione dei suddetti minimi. Ne’ si può assumere apoditticamente come parametro i valori medi dei compensi.

Discende da quanto sopra l’inammissibilità della censura per difetto di specificità.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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