Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20908 del 17/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28733-2013 proposto da:

C.M., (OMISSIS), C.L., (OMISSIS), C.G.,

(OMISSIS), in qualità di successori universali ex art. 110 c.p.c.,

di B.E., elettivamente domiciliati in ROMA, 2016 VIA

SANT’AGATONE PAPA 50, dell’avvocato CATERINA MELE,presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE ROSA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, in persona dell’avv. FLAVIO FAINA nella sua qualità

di procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ALBISINNI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente-

nonchè contro

CNP UNICREDIT VITA SPA, (OMISSIS);

– intimata-

Nonchè da:

CNP UNICREDIT VITA SPA, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato Dott. F.B.M.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CARLO

DE VITA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.G. (OMISSIS), UNICREDIT SPA C.L. (OMISSIS),

C.M. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 410/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. DI MARZIO FABRIZIO;

udito l’Avvocato CATERINA MELE per delega orale;

udito l’Avvocato LAURA CAPODICASA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. convenne davanti al Tribunale di Camerino UNICREDIT s.p.a. (già Capitalia s.p.a.) e CNP UNICREDIT Vita s.p.a. (già Fineco Vita s.p.a.) per ottenere condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito del ricevimento di estratti conto per importi di notevole rilievo erroneamente speditile. Il tribunale accolse la domanda condannando la banca al pagamento di Euro 25.000 e la società di assicurazioni al pagamento di Euro 10.000.

Decidendo sulle impugnative promosse dalle soccombenti, la corte di appello riformò tale decisione, non ritenendo provato l’affermato danno non patrimoniale.

Ricorrono per cassazione C.G., C.L., C.M., quali successori universali di B.E., affidandosi a un unico motivo ulteriormente illustrato in memoria.

Resiste UNICREDIT s.p.a. con controricorso ulteriormente illustrato in memoria; così pure CNP UNICREDIT Vita s.p.a., che presenta pure ricorso incidentale affidato a un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (e in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), omesso o travisato esame della domanda avente a oggetto il danno morale subito dall’attrice.

Si denuncia che, nonostante l’articolazione della domanda, la corte territoriale abbia omesso di pronunciare sulla stessa, limitandosi a decidere nel senso della non sussistenza, nel caso di specie, di un danno esistenziale.

L’infondatezza del motivo emerge già dalla lettura del ricorso, nella parte narrativa del quale i ricorrenti riferiscono che controparte appellò la sentenza del tribunale laddove era stato riconosciuto in capo a B.E. un danno esistenziale (e dunque non anche un danno morale).

Nè – come correttamente rilevato nei controricorsi – risulta dal ricorso in quale momento dei giudizi di merito fosse stato richiesto il risarcimento del danno morale, ed argomentata la ricorrenza dei presupposti di risarcibilità nel caso concreto.

Nel ricorso si sostiene che la generica richiesta risarcitoria relativa al danno non patrimoniale avrebbe ricompreso anche il danno morale. Tuttavia, il contraddittorio si è svolto, nelle fasi di merito, esclusivamente con riguardo al danno non patrimoniale sotto il profilo del peggioramento della qualità di vita a causa di uno stato di ansia provocato dalla condotta altrui, senza che mai (da quanto anche nel ricorso si riferisce) fosse caduto in discussione il danno morale, e senza che mai siano stati discussi i relativi elementi di fattispecie. Cosicchè la corte territoriale ha compiutamente pronunciato sulla domanda sottoposta al suo esame.

CPN Unicredit Vita s.p.a. svolge in via incidentale la doglianza, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla decisione sulla compensazione delle spese, denunciandone l’illogicità. La critica investe tuttavia, nel merito, l’esercizio di un potere discrezionale del giudice, su questione discussa tra le parti. Non è dunque fondata la doglianza sul difetto di motivazione, unico profilo di contestazione della decisione sollevata dall’interessato.

Le spese sono liquidate in ragione del principio della soccombenza, e devono gravare sui ricorrenti in via principale nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, e condanna i ricorrenti in via principale a rifondere a ciascuna delle controparti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA