Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20907 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16205-2014 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, e

LORELLA FRASCONA’;

– ricorrenti –

contro

FUTURA ENTERPRISE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LEONARDO GOFFREDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 979/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/04/2014 r.g.n. 2336/2012.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 10.4.2014, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato il verbale di accertamento con cui l’INAIL, previa rettifica dell’inquadramento del rapporto assicurativo di Futura Enterprise s.r.l. dal settore terziario al settore industria, aveva richiesto all’azienda premi maturati dal 2005 al 2009;

che avverso tale pronuncia l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, poi ulteriormente illustrati con memoria;

che Futura Enterprise s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 12 e 14, della L. n. 88 del 1989, art. 49 e del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 2 per avere la Corte di merito ritenuto che il provvedimento di rettifica d’ufficio, ancorchè intervenuto conformemente all’inquadramento effettuato giusta la classificazione delle imprese effettuata della L. n. 88 del 1989, art. 49 non dovesse avere efficacia retroattiva;

che, con il secondo motivo, l’INAIL lamenta violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la pretesa creditoria concernente le differenze di premio relative agli anni 2007-2008 sulle retribuzioni denunciate in misura inferiore a quanto effettuato nei confronti dell’INPS fosse rimasta sfornita di prova;

che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all’art. 11 preleggi, il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un’impresa a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al D.M. 12 dicembre 2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione (così Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019);

che contrari argomenti non possono desumersi dal D.M. 27 febbraio 2019, art. 7, comma 2, trattandosi di disposizione che, innovando rispetto al contenuto del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3, nella parte in cui individua nell’INPS l’autore del provvedimento adottato L. n. 88 del 1989, ex art. 49, risulta prima facie sprovvista della natura meramente ricognitiva argomentata dall’INAIL nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. al fine di suffragare la richiesta di una rimeditazione dell’orientamento che questa Corte ha ormai consolidato rispetto all’art. 14, comma 3, cit.;

che il secondo motivo è invece inammissibile, veicolando un’evidente richiesta di riesame del materiale probatorio vagliato dai giudici di merito al fine di escludere che della pretesa creditoria fosse stata data prova, esposta peraltro in modo neanche rispettoso del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4-6, (si veda al riguardo la generica elencazione di cui a pag. 15, penult. cpv., del ricorso per cassazione);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INAIL alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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