Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20907 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22475-2013 proposto da:

C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato GAETANO PATTA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

ENISERVIZI SPA in persona dell’Amministratore Delegato dr. MAURO

RUSSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 49, presso lo

studio dell’avvocato CARLO ARNULFO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO VERGANI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 911/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. DI MARZIO FABRIZIO;

udito l’Avvocato C.L. in proprio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. convenne davanti al tribunale di Milano ENI Servizi s.p.a. per ottenere condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro occorsogli in occasione di una vacanza premio offerta dalla convenuta.

Il tribunale respinse la domanda attesa la intervenuta prescrizione dell’azione contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 205 del 2005, art. 94, comma 2, (codice del consumo).

La corte di appello confermò tale decisione, impugnata da C..

Quest’ultimo ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi.

Resiste ENI con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo si espone, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, un argomento sulla nullità della sentenza impugnata per difetto di valida procura alle liti in capo a ENI Servizi, giacchè detta società ha partecipato al giudizio di appello sulla scorta della procura rilasciata in primo grado, nonostante che la stessa fosse stata rilasciata in nome e per conto della società Sieco s.p.a., successivamente divenuta ENI Servizi s.p.a., da un legale rappresentante in seguito sostituito. La successione della seconda società alla prima, e di un nuovo rappresentante legale a colui che sottoscrisse la procura in primo grado, avrebbero invece dovuto comportare, secondo il ricorrente, la necessità di una nuova procura: con conseguente nullità dell’intero giudizio svoltosi sulla base di un mandato alle liti non più valido ed efficace.

Correttamente la corte territoriale ha osservato come la successione di una società all’altra, e il cambio di rappresentante legale, nessuna incidenza hanno sulla perdurante validità ed efficacia della procura originariamente rilasciata (e sempre revocabile dal nuovo rappresentante legale, che parimenti, non revocando il mandato difensivo, decide di avvalersene a sua volta).

Tale pacifica conclusione, già esposta dalla corte territoriale a pag. 3 della sentenza, non è in alcun modo criticata sulla scorta di una eventuale diversa giurisprudenza di legittimità o sulla scorta di richiami ad eventuali indirizzi dottrinali, bensì in base ad affermazioni apodittiche, che lasciano del tutto indimostrata la peculiare e infondata tesi posta a base del motivo, la quale è assunta come postulato. Si afferma, infatti, che la morte o la perdita di capacità della parte di stare in giudizio determina interruzione del processo ai sensi dell’art. 299 ss. c.p.c., (con ciò che ne consegue in termini di prosecuzione del giudizio), senza però argomentare per quale eventuale ragione nel caso di specie si sarebbero verificati tali casi (morte o perdita di capacità) per il semplice fatto del fenomeno successorio tra enti e del cambio di rappresentante legale (cfr. p. 10 ss. del ricorso).

2. Il secondo motivo di ricorso è svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione, in generale, della L. n. 1084 del 1977; D.Lgs. n. 111 del 1995; D.Lgs. n. 205 del 2005.

Non sono in effetti indicate precise disposizioni di cui si lamenta la falsa o erronea applicazione, ma interi complessi normativi. Tuttavia, nel corpo del motivo è lamentata violazione del D.Lgs. n. 205 del 2005, artt. 85, 93 e 94, criticondosi che la corte di appello abbia condiviso la decisione del primo giudice sulla maturata prescrizione dell’azione contrattuale senza considerare che nel corso del giudizio davanti al tribunale controparte non ha mai prodotto il contratto di viaggio, produzione ritenuta dal ricorrente necessaria al fine della applicazione della disciplina consumeristica.

La manifesta infondatezza del motivo discende dal fatto che lo stesso ricorrente, per come emerge dagli atti dei giudizi di merito, chiese l’applicazione della disciplina consumeristica, senza che la rilevanza della stessa nel caso di specie costituì mai oggetto di controversia tra le parti; cosicchè l’eccezione sulla inapplicabilità di tale disciplina attese le caratteristiche soggettive di parte ricorrente (cfr. p. 15 del ricorso) costituisce novità nel presente giudizio di legittimità: con conseguente inammissibilità del motivo, senza che possano trovare considerazione le ulteriori doglianze svolte con riguardo a contratti che non risultano depositati agli atti e il cui contenuto non è riferito nel ricorso.

3. Il terzo motivo di ricorso è svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2043 c.p.c., lamentandosi che i giudici del merito non abbiano considerato, nelle loro decisioni, il decisivo aspetto di una asserita negligenza di ENI nella scelta dell’albergo nei cui locali è accaduto il sinistro.

Il motivo è inammissibile perchè nuovo. Non risulta infatti esposto (nè nel ricorso è detto nulla di diverso) ai giudici di merito, ma soltanto davanti a questa corte di legittimità.

4. Ne discende il rigetto del ricorso con condanna alle spese secondo liquidazione in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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