Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20907 del 12/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 20907 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 17551-2011 proposto da:
PIZZUTO MICHELINA PZZMHL46A42B519W, domiciliato in
ROMA, VIA SARDEGNA 69, (STUDIO ASSOCIATO POTENTE DI
PARDO IACOVINO), presso lo studio dell’avvocato
IACOVINO VINCENZO, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1536

contro

– PASQUALE PASQUALE PSQPQL60L18B295W, in proprio e
nella qualità di socio accomandante della ANTONIO
AVORGNA SAS, PASQUALE PASQUALE, in proprio e nella

Data pubblicazione: 12/09/2013

sua qualità di socio accomandante della “AVORGNA
ANTONIO E PASQUALE PASQUALE S.A.S.”; DEL CIOPPPO ANNA
DLCNNA62R41B519R, in proprio e nella sua qualità di
socio accomandante della “AVORGNA ANTONIO E PASQUALE
PASQUALE S.A.S.” nonchè di socio accomandante della

in persona del legale rappresentante pro tempore
SIG.PASQUALE PASQUALE; BARONE CLAUDIO
BRNCLD6OL17E456M, nella sua qualita’ di procuratore
speciale della PASQUALE PASQUALE S.A.S.; tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA MELORIA
52, presso lo studio dell’avvocato COSTANZO MAURIZIO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SPINA GIANNI, giusta delega in atti;
ANTONIO AVORGNA

(quale titolare dell’impresa

individuale ANTONIO AVORGNA, quale liquidatore della
ANTONIO AVORGNA S.A.S. e quale socio accomandatario
della ANTONIO AVORGNA e PASQUALE PASQUALE S.A.S.); DE
SOCIO CONCETTA DSCCCT22T43A783Q (quale erede del sig.
GIOVANNI AVORGNA); AVORGNA ANNA MARIA VRGNNA54L62B519
(quale erede del sig. GIOVANNI AVORGNA); AVORGNA
FERDINANDO VRGFDN50M11B519F(quale erede del sig.
GIOVANNI AVORGNA); AVORGNA NICOLA VRGNCL52S02B519J
(quale erede del sig. GIOVANNI AVORGNA); PADUANO
VITTORIA PDNVTR61B62B519L (quale socio accomandante
della AVORGNA ANTONIO e PASQUALE PASQUALE S.A.S.);

“PASQUALE PASQUALE S.A.S.”; PASQUALE PASQUALE S.A.S.,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. DUSE
5/G, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO,
che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 218/2010 della CORTE D’APPELLO
il 22/06/2010

R.G.N.1144/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato LEONARDI SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di CAMPOBASSO, depositata

RG 17551-11

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Campobasso, confermando la sentenza di primo grado,
rigettava la domanda di Pizzuti Michelina proposta nei confronti delle

Agenzia di Assicurazioni la Fondiaria di Campobasso – presso la quale ella
assumeva di aver prestato lavoro sin dal 1963 – avente ad oggetto il
riconoscimento della retribuzione per il lavoro di fatto prestato sino
1974,di quelle concernenti le superiori mansioni svolte a decorrere dal
1974, la declaratoria di nullità del contratto part time

del gennaio 1999

e l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatole nel 2000
per cessazione dell’attività.
La Corte del merito riteneva il presunto credito reclamato dalla Pizzuto,
afferente le retribuzioni relative al periodo dal 22 marzo 1963 al 1 0
gennaio 1974, prescritto stante l’inapplicabilità della previsione di cui
all’art. 2112 cc essendosi la lavoratrice limitata ad allegare la mera
continuità delle prestazioni lavorative, nulla deducendo circa il
trasferimento di un insieme di mezzi, locali, personale e processi
produttivi. Comunque, osservava la predetta Corte anche a voler ritenere
operante la disciplina sul trasferimento d’azienda non risultava – avuto
riguardo alla formulazione della norma vigente

ratione temporis

che

l’acquirente era a conoscenza dei crediti retributivi – non emergenti dai
• libri aziendali e dal libretto di lavoro – vantati dalla Pizzuto e che con
riguardo all’alienante la prescrizione decorreva dalla data del
trasferimento d’azienda.

. parti indicate in epigrafe che si erano avvicendate quali titolari della

-

Circa le differenze retributive concernenti l’assunto svolgimento di

– mansioni superiori, rilevava la Corte territoriale che, non essendo
dimostrata l’adibizione della Pizzuto al coordinamento di più rami
assicurativi e/o al servizio di cassa con un collaboratore, non poteva
riconoscersi il reclamato superiore inquadramento difettando i presupposti

richiesta qualifica.
Secondo, poi, la Corte di Appello, ancorché il contratto part time fosse da
considerarsi nullo, non poteva riconoscersi altro che la retribuzione per
il lavoro effettivamente svolto, retribuzione questa effettivamente
corrisposta.
Circa, infine, l’impugnazione del licenziamento,intimato per giustificato
motivo oggettivo rappresentato dalla cessazione della attività aziendale,
rilevava la Corte del merito che, dovendosi escludere un trasferimento
d’azienda difettando qualsiasi allegazione

circa la conservazione della

unitarietà organica ed essendo stato il datore di lavoro posto in
liquidazione, la relativa domanda non poteva che essere rigettata.
Avverso questa sentenza la Pizzuto ricorre in cassazione sulla base di tre
censure.
Resistono con controricorso le parti intimate.
Viene depositata memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura la ricorrente deduce violazione degli artt. 2112, 2935
e 2948 cc nonché illogica e contraddittoria motivazione circa fatti
controversi.

assunti dalla contrattazione collettiva quali elementi caratterizzanti la

Sostiene la ricorrente l’illogicità della motivazione della sentenza
impugnata che, a fronte di un unico rapporto di lavoro, esclude il
trasferimento d’azienda a nulla rilevando la retrocessione del portafoglio
dal precedente agente all’azienda proponente.
” Contesta, poi, la Pizzuto che i crediti, stante la continuità del rapporto,

Ribadice,infine, la ricorrente che, stante l’applicabilità dell’art. 2112
cc, la prescrizione decorre dalla data del licenziamento.
La censura è infondata
E’ giurisprudenza di questa Corte che affinché, con riferimento al rapporto
di lavoro dei dipendenti di un’agenzia di assicurazioni e
all’avvicendamento di più mandatari della stessa impresa mandante nella
gestione dell’agenzia, sia applicabile la normativa dell’art. 2112 cc
sulla continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda,
deve risultare in concreto non solo un passaggio diretto o quanto meno
senza soluzione di continuità tra precedente e successiva attività
agenziale, ma anche che la successione integri sostanzialmente un mero
mutamento nella titolarità dell’azienda, che lasci inalterata la struttura
e l’unicità organica del complesso aziendale ( Cass. 7 ottobre 1997
n.9728).
Nella specie, la Corte del merito ha escluso la configurabilità di un
trasferimento d’azienda – secondo la previsione legislativa operante
ratione temporis

sul fondante rilievo che non risultava allegato, e

quindi provato, alcun elemento circa il trasferimento di un insieme di

non erano conosciuti dall’acquirente.

Mezzi, locali, personale e processi produttivi tale da indurre a ritenere
il verificarsi del mutamento di una mera titolarità dell’azienda.
E’, pertanto, corretta in diritto la sentenza impugnata che si è adeguata
al principio di diritto sopra richiamato.
• Né, e vale la pena di sottolinearlo, la ricorrente indica eventuali

D’altro canto, come sottolineato, la mera continuità del rapporto di lavoro
non può di per sé indurre a ritenere la sussistenza di un trasferimento
d’azienda, sì che la motivazione della sentenza impugnata non è affatto
illogica o contraddittoria sul punto in questione.
Parallelamente la sola unitarietà del rapporto non comporta che
l’acquirente sia a conoscenza dei crediti vantati dal lavoratore nei
confronti dell’alienante se tali crediti per di più come accertato dalla
Corte del merito – non risultano dai libri aziendali e dal libretto di
lavoro.
Alcuna censura, vale la pena di rimarcarlo, poi, la ricorrente muove
all’affermazione della Corte di Appello secondo la quale la prescrizione
nei confronti dell’alienate decorre dal giorno del trasferimento
dell’azienda.

Con il secondo motivo la Pizzuto, denuncia illogica motivazione su fatti
decisivi e violazione degli artt. 2112 cc e 6 della legge n. 604 del 1966.
• Asserisce la ricorrente che nessuna cessazione totale o definitiva
dell’attività dell’agenzia assicuratrice datrice di lavoro si è mai
verificata in quanto in data 14 settembre 2000 veniva costituita

elementi allegati e non valutati dal Corte di appello.

fraudolentemente una nuova società la Avorgna Antonio e Pasquale Pasquale
– SAS mentre in data 19 settembre 2001 si costituiva la Pasquale Pasquale
SAS, pur sempre centro unico d’interesse.
Il motivo è innammissibile.
Invero la circostanza della fraudolenta costituzione di nuove società non

segnalazione di avvenuta rituale allegazione nel giudizio di merito, la
questione in parola deve ritenersi sollevata per la prima volta in sede di
legittimità e come tale è inammissibile.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, difatti, qualora una
determinata questione non risulti trattata in alcun modo nella sentenza
impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di
legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per
novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione
della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di
autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare
“ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito
la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio
2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

Con la terza critica la ricorrente, prospetta violazione dell’art. 2103 cc
e del CCNL nonché illogica motivazione circa fatti controversi e decisivi.
Assume al riguardo la Pizzuto che illogicamente la Corte non ha ritenuto
corrispondenti alla I categoria le mansioni che la stessa Corte richiama in

risulta trattata nella sentenza impugnata sicché, in difetto di specifica

motivazione, pienamente corrispondenti alle previsioni del CCNL dipendenti
agenzie assicurative.
. La critica è infondata.
A fondamento del

decisum,

sul punto di cui trattasi, la Corte del merito

‘ pone il rilievo fondante che la contrattazione collettiva stabilisce che

di più rami assicurativi e/o al servizio di cassa con un collaboratore.
Tanto precisato la Corte di Appello esclude che la Pizzuto sia stata
addetta al coordinamento più rami assicurativi e/o al servizio di cassa con
un collaboratore.
Tale accertamento non è contestato dalla ricorrente e, comunque,
trattandosi di un accertamento di fatto adeguatamente motivato che come
tale è sottratto al sindacato di questa Corte ( V. da ultimo, per tutte,
• Cass.25 maggio 2012 n.8298).
Né la ricorrente in adempimento del principio di autosufficienza trascrive
la clausola del contratto collettivo che interessa impedendo in tal modo
qualsiasi giudizio di legittimità in ordine alla corretta interpretazione
del richiamato coni (Cass. 23 marzo 2005 n.6265 e Cass. 20 settembre 2006
n.2045 nonché Cass. 23 marzo 2010 n.6937 e -con riferimento al permanere
dell’onere di trascrizione delle clausole contrattuali anche a seguito
della nuova formulazione, ex del D.lvo 2 febbraio 2006 n. 40, degli artt.
art. 369, secondo comma, n. 4 cpc e dell’art. 360 n. 3 cpc- Cass. 23
marzo 2011 n. 6640).
Neppure la ricorrente in adempimento dell’onere imposto dall’art. 369,

secondo comma, n. 4 cpc, in funzione anche di quanto dispone l’art. 369 ,

l’inquadramento rivendicato compete al lavoratore adibito al coordinamento

comma 2, n. 4,cpc -prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del
ricorso- precisa la sede in cui il CCNL è rinvenibile (Cass. S.U. 25 marzo
2010 n. 7161).

• Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.
La Corte rigetta

il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in

favore di ciascuna parte resistente, della somma di E.50,00 per esborsi,
oltre E. 2.000,00 per compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2013
Il Presidente

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

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