Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20907 del 11/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/10/2011), n.20907
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21470-2010 proposto da:
C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA,
rappresentato e difeso dagli avvocati COTRONEO GIUSEPPE, SARACINO
MICHELE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SPA in persona del
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato
REBOA ROMOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BRENTAROLLI SILVIO, giusta procura speciale che viene allegata in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 646/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
18.1.2010, depositata il 17/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Teresina Macrì (per delega avv.ti
Michele Saracino e Giuseppe Cotroneo) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.
La Corte, Letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. ha chiesto la condanna di C.P. al pagamento di Euro 10.329,14, pretese in forza di un credito cedutole dalla Porta Laconia S.p.A..
Con sentenza depositata in data 17 marzo 2010 la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, che aveva accolto la domanda.
Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: il negato disconoscimento dell’atto di cessione di credito.
2 Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
3. – L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., art. 214 e segg. c.p.c.; difetto di motivazione. La censura si rivela inammissibile poichè contiene imprescindibili riferimenti a documenti e atti nei cui confronti non è stato rispettato il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.
Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.
Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.
In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
4. Sotto diverso profilo, si osserva che la Corte territoriale ha evidenziato che il C. non aveva disconosciuto la conformità all’originale della copia fotostatica prodotta dalla controparte, ma aveva addotto il riempimento abusivo – e non contra pacta – di una scrittura da lui sottoscritta nel suo testo per quella parte (l’indicazione del cessionario del credito) incompleto, per cui avrebbe dovuto proporre rituale querela di falso (al riguardo la sentenza ha precisato che il Tribunale aveva asserito che in realtà la querela di falso era stata proposta irritualmente e tacitamente rinunciata).
Quindi la Corte territoriale – contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente – non ha escluso che vi sia stato l’addotto disconoscimento, ma ne ha rilevato l’inefficacia, ritenendo necessaria la proposizione della querela di falso. Ne consegue che il ricorrente non ha specificamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Inoltre occorre rilevare che (confronta, per tutte, Cass. n. 1572 del 2007) la querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l’esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 c.c., mentre l’altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un’impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l’autenticità del documento che si assume contraffatto.
Il ricorrente, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1 non ha offerto elementi per mutare (e neppure per confermare) l’orientamento della Corte Suprema.
5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Entrambe le parti hanno presentato memorie e il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;
6.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi contenuti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011