Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20906 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8556-2013 proposto da:

FEVAL HOTEL SRL LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) in persona del liquidatore

nonchè legale rappresentante pro tempore B.I.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SAT SOCIETA’ TURISTICA ALBERGHIERA SRL, (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

SAT SOCIETA’ TURISTICA ALBERGHIERA SRL (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante BU.NE., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

RUTIGLIANO giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

FEVAL HOTEL SRL LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del liquidatore

nonchè legale rappresentante pro tempore B.I.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso

principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 565/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato MICHELE CLEMENTE per delega;

udito l’Avvocato MASSIMO RUTIGLIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con contratto del 28 aprile 1995 la s.r.l. SAT concesse in affitto alla s.r.l. Feval un ramo d’azienda costituito da un’attività alberghiera e dal ristorante “(OMISSIS)”, entrambi siti a (OMISSIS).

Nel corso del successivo svolgimento del rapporto contrattuale insorsero tra le parti numerose questioni, devolute tutte al giudizio di un Collegio arbitrale, il quale si pronunciò con il lodo del 18 dicembre 2000, reso esecutivo dal Tribunale di Parma ed oggetto di esecuzione forzata.

Entrambe le parti impugnarono quel lodo per nullità e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza parziale del 25 luglio 2003, lo annullò e trattenne presso di sè il relativo giudizio rescissorio.

2. Con una successiva sentenza non definitiva, emessa in data 6 ottobre 2009, la Corte d’appello ha dichiarato che tutti gli interventi di manutenzione eseguiti dalla società Feval – indicati nei quesiti 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sottoposti al giudizio arbitrale – erano a carico della società SAT, ad esclusione di quelli relativi agli apparecchi di condizionamento, radiatori, caldaie e centrale elettrica; ha riconosciuto che la società SAT era inadempiente in relazione all’obbligo di mettere a disposizione della società Feval tre posti macchina nel garage coperto nonchè all’obbligo di consentire l’esercizio dell’attività di ristorazione per la clientela esterna all’albergo; ha disposto che il giudizio proseguisse per la determinazione dell’entità del risarcimento ed ha rimesso alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese.

3. Con la successiva sentenza, definitiva, emessa il 10 aprile 2012 dopo l’espletamento di un’ulteriore c.t.u., la Corte d’appello ha dichiarato che la società SAT era tenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro 39.050 in relazione al mancato godimento dei tre posti auto, mentre nulla era dovuto in relazione al mancato rilascio della licenza per lo svolgimento dell’attività di ristorazione per la clientela esterna all’albergo; ha compensato per tre quarti le spese dell’intero giudizio ed ha posto il residuo quarto a carico della società SAT.

3. Contro la sentenza definitiva della Corte d’appello di Bologna propone ricorso principale la s.r.l. Feval Hotel in liquidazione, con atto affidato a nove motivi.

Resiste la s.r.l. SAT con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi, avverso la sentenza non definitiva del 6 ottobre 2009.

La società Feval resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, anche implicito, di cui alla sentenza non definitiva del 2009, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 279 e 339 c.p.c..

Rileva la società ricorrente che la sentenza definitiva avrebbe violato le regole sul giudicato, in quanto quella non definitiva aveva affermato che la SAT era inadempiente in relazione all’obbligo di consegna dei tre posti auto che, unitamente al ristorante, facevano parte del ramo di azienda oggetto di affitto; che l’inadempimento si era protratto dal (OMISSIS) e che le fatture prodotte dalla Feval riguardavano i posti auto in questione. La sentenza avrebbe violato il giudicato anche in relazione alla già accertata esistenza di un danno relativo alla mancata possibilità di svolgere l’attività di ristorazione per i clienti esterni all’albergo. Vi sarebbe, quindi, nullità per insanabile contrasto tra la sentenza definitiva e quella non definitiva.

2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c..

Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata, interpretando in modo erroneo l’art. 3, lett. d), del contratto stipulato tra le parti, avrebbe frainteso il senso letterale delle parole ivi usate (godimento di tre posti auto nel garage coperto) senza indagare quale fosse la reale volontà delle parti; l’espressione “concessione in godimento” doveva essere interpretata ai sensi dell’art. 1571 c.c., cioè come consegna affinchè il detentore ne potesse godere per l’uso pattuito.

3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono entrambi privi di fondamento.

3.1. In relazione al primo, il Collegio osserva che la censura la quale pure contiene alcuni rilievi esatti, come meglio risulterà dall’esame dei motivi successivi, in particolare il quarto, il sesto ed il settimo – è in parte non corretta ed in parte irrilevante ai fini della decisione.

Ed infatti è pacifico che, come da consolidata giurisprudenza della quale dà atto la stessa società ricorrente, la sentenza non definitiva che accerti la sussistenza in astratto del diritto al risarcimento del danno non comporta che lo stesso debba essere automaticamente risarcito nel prosieguo del giudizio, a prescindere dalla relativa prova. In altri termini, non viola il giudicato la sentenza definitiva la quale, pur in presenza di una statuizione generica di condanna, pervenga alla conclusione che lo stesso non sia realmente sussistente, in quanto non dimostrato nella prosecuzione del giudizio.

Ora, che nel caso specifico vi fosse una sicura affermazione dell’esistenza di un danno risarcibile già nella sentenza non definitiva del 2009 è almeno discutibile; ma comunque, ciò che rileva è verificare se ed in quali limiti la pronuncia definitiva abbia proceduto ad una corretta liquidazione del danno richiesto.

3.2. In riferimento al terzo motivo di ricorso, poi, la Corte rileva che – essendo pacifico che l’interpretazione dei contratti è compito del giudice di merito e che non può costituire violazione di legge l’aver accolto un’interpretazione diversa da quella sperata – la sentenza ha dato lungamente conto delle ragioni per le quali ha liquidato una certa somma per i posti auto – per cui l’eventuale accoglimento della doglianza sarebbe comunque, di per sè, irrilevante, perchè ciò che assume rilievo decisivo, come detto, è la valutazione dei criteri concretamente seguiti per la determinazione del danno; Punto questo sul quale si tornerà a proposito dei motivi seguenti.

4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza e del procedimento per nullità della c.t.u., oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 195 c.p.c..

Osserva la società Feval che la sentenza sarebbe nulla in quanto fondata su di una c.t.u. nella quale il consulente aveva recepito osservazioni della controparte senza allegarle alla relazione e senza consentire, quindi, il pieno esercizio del contraddittorio sul punto. Vi sarebbe anche violazione dell’art. 90 disp. att. c.p.c..

4.1. Il motivo non è fondato.

La questione è stata lungamente discussa nella sentenza definitiva, che ha sottolineato l’improprietà del richiamo all’art. 90 cit. ed il fatto che il c.t.u. non può avere, per definizione, parti avverse. La Corte d’appello ha richiamato la correttezza dello svolgimento delle operazioni e del modo di procedere del c.t.u., nonchè l’irrilevanza del breve ritardo nel deposito dell’elaborato peritale, comunque non in grado di rendere di per sè nulla la consulenza. D’altra parte, la sentenza ha anche illustrato le ragioni per le quali nessuna effettiva lesione del principio del contraddittorio era riscontrabile, avendo il c.t.u. allegato alla propria relazione tutti i verbali delle operazioni peritali da lui svolte, sicchè le censure in esame risultano prive di fondamento.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c..

Si osserva che la sentenza avrebbe erroneamente limitato il risarcimento dei danni relativi alla mancata consegna dei tre posti auto, non considerando che per gli stessi veniva pagato un regolare canone di locazione, che avrebbe dovuto essere proporzionalmente diminuito, anche per il periodo successivo all’anno 2000; vi sarebbe, quindi, omessa liquidazione del risarcimento per l’intero periodo dal (OMISSIS). Il motivo lamenta anche violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, con conseguente violazione dell’art. 112 cit., perchè la sentenza – recependo indebitamente un’indicazione del c.t.u. – avrebbe, in assenza di specifiche e tempestive eccezioni di parte, limitato il danno già determinato ipotizzando la possibilità, per il creditore, di evitarlo o ridurlo con la stipulazione di una convenzione onerosa mensile, anzichè giornaliera, con il garage sito in prossimità dell’albergo oggetto del contratto.

5.1. Il motivo è fondato nei termini che verranno di seguito chiariti.

Esso contiene, in effetti, due diverse censure, l’una relativa alla valutazione del danno emergente e l’altra a quella del lucro cessante.

La prima doglianza è evidentemente fondata. Ed infatti, non essendo in discussione la circostanza in sè della mancata consegna dei tre posti auto, è pacifico che la società oggi ricorrente ha dovuto sopportare un esborso, per tutta la durata del contratto di affitto di azienda, corrispondente alla totalità dei beni locati. In altri termini non risulta, nè la società SAT l’ha neppure ipotizzato, che la società Feval abbia potuto beneficiare di una riduzione del canone di affitto in conseguenza del parziale inadempimento della controparte; la globalità della somma versata era evidentemente comprensiva di una quota parte che corrispondeva, sia pure idealmente, ai tre posti auto. Come correttamente ha osservato la parte ricorrente, la sentenza impugnata non ha valutato, sotto la voce del danno emergente, detta quota dell’affitto che è stata comunque versata in assenza di una qualsivoglia controprestazione, risultando in definitiva come una sorta di pagamento non dovuto. Sotto questo profilo, quindi, la doglianza coglie nel segno ed il giudice di rinvio dovrà provvedere a liquidare come danno emergente una somma corrispondente alla quota suindicata, tenendo presente che tale liquidazione non potrà essere limitata nel tempo fino all’anno 2000, ma dovrà essere collegata all’intera durata del contratto (cioè fino a quando la società Feval ha pagato il canone di affitto).

Diverso è, invece, il ragionamento da fare per il lucro cessante, in rapporto al quale la sentenza resiste al motivo di ricorso in esame.

Ed infatti la sentenza definitiva della Corte bolognese, con un’amplissima motivazione che si sottrae alle censure, ha dato conto delle ragioni per le quali non ha ammesso detto risarcimento. Si rileva, in proposito, che il preteso valore locatizio dei posti auto non poteva essere invocato dalla società Feval come criterio aggiuntivo di valutazione del danno, posto che quest’ultima doveva necessariamente scegliere tra l’affitto dei posti a terzi ovvero la destinazione degli stessi ai clienti dell’albergo (cosa realmente accaduta). La sentenza in esame, inoltre, ha correttamente rilevato che la società Feval aveva comunque la possibilità di inserire tra le prestazioni offerte anche la disponibilità del posto auto, poichè al cliente di un albergo non interessa sapere chi sia il proprietario del posto messo a disposizione. D’altra parte, attiene al merito l’accertamento della Corte d’appello circa la mancanza di ogni documentazione attestante il pagamento dì ulteriori somme per quel titolo dopo il 31 dicembre 2000, per cui la questione non è più esaminabile in questa sede; nè sul punto è ravvisabile la lamentata lesione dell’art. 1227 c.c., comma 2, posto che risponde ad un ovvio criterio di ragionevolezza collegare il rimborso delle spese sostenute presso un garage privato per il reperimento dei tre posti auto non consegnati alla scelta di una tariffa mensile, più conveniente rispetto a quella giornaliera.

In definitiva, quindi, il motivo è fondato solo in relazione al danno emergente, ma non anche al lucro cessante, nei limiti che sono stati appena chiariti.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. oltre ad insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

La società Feval rileva, sempre in relazione alla questione dei tre posti auto, che la sentenza avrebbe illegittimamente liquidato un danno ampiamente inferiore rispetto a quello dovuto. La società osserva di aver prodotto in giudizio una serie di fatture, non contestate da controparte, circa l’effettivo esborso, in favore del vicino garage (OMISSIS), di una somma ben superiore rispetto a quella liquidata dalla Corte d’appello, la quale si sarebbe appiattita sulle somme come liquidate dal c.t.u.

6.1. Il motivo non è fondato.

Osserva la Corte che, anche volendo tralasciare la non idonea tecnica di redazione della doglianza – nella quale si fa riferimento a fatture e documenti senza indicare se e come gli stessi siano stati messi a disposizione di questa Corte – la semplice non contestazione delle fatture non costituisce, di per sè, prova di un maggior danno rispetto al valore locativo dei tre posti auto in questione. D’altra parte, la censura in esame non supera la ratio decidendi della Corte d’appello nella parte in cui essa ha rilevato l’impossibilità di stabilire un preciso collegamento, in mancanza di riferimenti, tra le autovetture e le somme versate dalla società Feval.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2727 c.c., oltre ad insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Osserva la parte ricorrente che la sentenza presenterebbe vari vizi in ordine alla domanda di liquidazione dei danni per l’esercizio dell’attività di ristorante. Si lamenta, innanzitutto, la mancata reintegrazione del danno conseguente all’esborso del canone di affitto che comprendeva anche il ristorante; aderendo in modo acritico alle considerazioni del c.t.u. e non tenendo conto delle osservazioni contrarie rese dal c.t. di parte, la Corte d’appello avrebbe negato l’evidenza, e cioè che la titolarità di una licenza per la ristorazione ha un valore in sè, calcolabile anche sulla base dei criteri presuntivi, con conseguente evidente vizio di motivazione.

8. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Anche questa censura riguarda il risarcimento del danno relativo alla mancata gestione dell’attività di ristorazione. La società Feval osserva che il c.t.u. aveva formulato, al riguardo, due ipotesi, entrambe con un’oscillazione della somma da un valore pari a zero ad un valore di Euro 133.234. La ricorrente ricorda di essersi attivata a lungo, presso il Comune di Parma, per ottenere la licenza che la società SAT si era impegnata a fornirle e di averla ottenuta solo nel 2003, quando erano trascorsi otto anni dalla stipulazione del contratto e ne mancavano quattro alla scadenza; calcolando i tempi e le spese necessari per l’avvio dell’attività, si può credere che non avesse più alcuna convenienza cominciare l’attività in quel momento. La sentenza, non dando alcun rilievo alle contrarie considerazioni del c.t. di parte, non avrebbe considerato che il danno lamentato non poteva essere provato in via documentale e che ben si sarebbe dovuto procedere ad una liquidazione in via equitativa.

9. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono entrambi fondati, poichè le censure prospettate colgono nel segno sotto due diversi profili.

Da un lato, vanno integralmente ribadite le considerazioni già svolte in ordine all’accoglimento del quarto motivo di ricorso, poichè anche in relazione al mancato rilascio della licenza di ristorazione per i clienti esterni all’albergo vale il medesimo ragionamento là svolto. Il canone di affitto versato dalla società Feval prevedeva anche una quota parte che costituiva il corrispettivo della suddetta licenza, per cui è evidente che l’inadempimento della società SAT avrebbe dovuto spingere la Corte di merito a valutare, in termini di danno emergente, l’esborso di una quota parte dell’affitto che era priva di una controprestazione.

Da un altro lato, poi, le censure in esame sono fondate, anche per quello che riguarda il lucro cessante.

E’ indubbio che questa voce di danno, come in tutti i casi di danno conseguenza, deve essere provata dall’attore; ma è altrettanto indubbio che si tratta di una prova in questo caso molto difficile, per la quale doveva necessariamente farsi ricorso ai criteri presuntivi. La sentenza impugnata, pur avendo dato conto delle diverse possibilità prospettate sul punto dal c.t.u., è pervenuta alla conclusione che la mancata consegna di detta licenza aveva cagionato alla società Feval un danno pari a zero (ipotesi che era tra quelle prospettate dal c.t.u.). Siffatta conclusione è stata motivata sulla base di due essenziali argomentazioni: la mancanza di tale licenza in epoca precedente al contratto, con conseguente impossibilità di raffigurare la lesione di un avviamento commerciale, e la scelta della società Feval di non utilizzare la licenza in questione dopo che la stessa fu effettivamente consegnata dalla società SAT, cioè dopo il 2003.

Entrambe le argomentazioni non appaiono convincenti. L’assenza di un avviamento in epoca precedente al contratto non esclude che la società SAT sia stata inadempiente e che tale inadempimento sia stato fonte comunque di un lucro cessante. Ma, soprattutto, la decisione di non dare più seguito alla licenza a partire dal 2003 non può essere considerata motivo per escludere il risarcimento del danno da lucro cessante, posto che la durata residua dell’affitto (quattro anni) dà ragione di tale scelta; la gestione di un’attività di ristorazione aperta anche a clienti esterni all’albergo, infatti, richiede dei tempi di attivazione e di “rodaggio” prima di poter cominciare ad essere pienamente produttiva. Ed è evidente che un periodo di quattro anni può essere troppo breve in considerazione degli investimenti che simile attività impone, con esborsi che, in una logica imprenditoriale, potrebbero rivelarsi troppo alti in rapporto al tempo a disposizione.

Ne consegue che i due motivi in esame sono fondati e che il giudice di rinvio dovrà provvedere, eventualmente anche avvalendosi della già espletata c.t.u., alla liquidazione del danno emergente e del lucro cessante conseguenti al pacifico inadempimento della società SAT in ordine alla suddetta licenza di ristorazione.

10. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Sempre in relazione al mancato esercizio dell’attività di ristorazione, il motivo lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto, in base alle indicazioni della c.t.u., che la Feval avrebbe potuto comunque svolgere attività di banqueting, sfruttando le sale dell’albergo con un servizio di catering.

10.1. Il motivo è inammissibile per sostanziale irrilevanza.

Una volta riconosciuto, alla luce di quanto si è detto a proposito dei motivi precedenti, che sono fondate le censure di cui ai motivi sesto e settimo, non ha senso continuare a discutere della possibilità per la società Feval di utilizzare la propria licenza per attività comunque marginali e di ripiego rispetto a quella di ristorazione (banqueting e catering).

11. L’accoglimento dei motivi quarto, sesto e settimo determina l’assorbimento del nono, avente ad oggetto la liquidazione delle spese processuali da parte della Corte d’appello.

Ricorso incidentale.

12. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la sentenza non definitiva del 6 ottobre 2009 non avrebbe tenuto in considerazione, ai fini del rimborso dei lavori svolti dalla società Feval, che tali lavori non erano necessari, potendo la società SAT beneficiare del differimento dei termini di cui alla L. 11 maggio 1999, n. 140, art. 10. La società SAT trascrive tutti i rilievi critici a suo tempo posti alla Corte d’appello in ordine al diritto della società Feval al rimborso di una serie di spese sostenute, che la sentenza non definitiva ha riconosciuto dover essere rimborsate in quanto dovute dalla società SAT.

12.1. Il motivo non è fondato.

A parte l’improprietà del riferimento all’art. 10 cit., osserva il Collegio che l’accertamento della correttezza del richiamo alle ulteriori disposizioni citate nel ricorso richiederebbe, da parte di questa Corte, una serie di accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità. Oltre a ciò, la sentenza non definitiva ha avuto cura di precisare, con un’affermazione non contestata in questa sede, che la società SAT si era anche obbligata a volturare in favore della società Feval una serie di licenze necessarie sotto il profilo igienico-sanitario, ma che tanto non aveva poi fatto, elemento che non poteva essere posto a carico della società Feval.

Si tratta, comunque, di censure generiche, tutte rivolte a sollecitare un nuovo e non consentito esame del merito.

13. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione di legge in relazione alle previsioni contrattuali, oltre ad omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in ordine alla mancata ammissione di prova per testi sull’effettivo utilizzo dei posti auto.

13.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza in esame ha supportato la propria motivazione sulla base di una serie di documenti e di testimonianze acquisiti, per cui non è ravvisabile alcuna omissione o insufficienza nella motivazione. E’ evidente, pertanto, che la mancata ammissione della prova per testi è comunque irrilevante, non rivestendo i connotati della decisività.

14. In conclusione, sono accolti i motivi quarto, sesto e settimo del ricorso principale, assorbito il nono, sono rigettati gli altri ed il ricorso incidentale; la sentenza impugnata è cassata in relazione ed il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, la quale provvederà ad una nuova valutazione dei punti oggetto di cassazione, come in precedenza chiarito.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie i motivi quarto, sesto e settimo del ricorso principale, assorbito il nono, rigetta gli altri ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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