Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20905 del 17/10/2016

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8042/2013 proposto da:

METROPARK SPA, (OMISSIS) in persona del suo Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore Dott. V.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CITIS PARK SRL, RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA;

– intimati –

nonchè da:

CITIS PARK SRL in persona del suo Liquidatore e legale rappresentante

pro tempore M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIANLUCA CONTALDI, BENEDETTO GRITTA TASSORELLO, PIERGIORGIO PICCINI

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

METROPARK SPA (OMISSIS) in persona del suo Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore Dott. V.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore ed institore S.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

nonchè da:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore ed institore S.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CITIS PARK SRL, METROPARK SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 93/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato MICHELE ROMA;

udito l’Avvocato FRANCESCO GASTALDI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di tutti i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.r.l. Citis Park convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la s.p.a. Metropark chiedendo che – previo accertamento della natura simulata del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data (OMISSIS), avente in realtà natura di contratto di locazione di aree destinate a parcheggio – fosse dichiarata inefficace la disdetta intimata dalla società Metropark in relazione a tale contratto, in quanto comunicata oltre il termine di cui della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 28 e 29; chiese, altresì, che la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla frequente occupazione, da parte delle Ferrovie dello Stato, di alcune aree oggetto di locazione, fra le quali quella della stazione di (OMISSIS), mai messa a disposizione della società attrice.

A sostegno della domanda espose, tra l’altro, di avere in precedenza stipulato con le Ferrovie dello Stato due contratti, in data (OMISSIS), aventi ad oggetto aree limitrofe ad alcuni stazioni ferroviarie della Liguria, sulle quali essa aveva intrapreso l’attività di gestione dei parcheggi a pagamento. Tali aree erano state poi trasferite in gestione dalle Ferrovie dello Stato alla s.p.a. Metropolis e da quest’ultima locate alla società Metropark; precisò la società attrice che il contratto del (OMISSIS) aveva decorrenza dal (OMISSIS) e scadenza il (OMISSIS).

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attrice sul rilievo che la questione dell’occupazione e mancata consegna di alcune delle aree destinate a parcheggio era stata oggetto di una transazione tra le parti, in data (OMISSIS), con la quale essa Metropark aveva riconosciuto alla Citis Park la somma di Euro 223.840 a titolo di risarcimento per le lamentate indisponibilità, mentre la società Citis si era impegnata all’installazione di adeguati impianti di esazione e controllo dei parcheggi; transazione che la Metropark aveva adempiuto, ma non la Citis; per cui la società convenuta propose domanda riconvenzionale per il riconoscimento del suo diritto al risarcimento dei danni per la mancata installazione dei suddetti impianti.

Nel giudizio intervenne la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), associandosi alla posizione della società Metropark e chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla società attrice.

Al giudizio promosso davanti al Tribunale di Genova vennero poi riuniti altri giudizi identici, pendenti davanti ad altri Tribunali della Liguria.

Espletata prova per interrogatorio, il Tribunale rigettò le domande della società attrice, accolse la riconvenzionale della società Metropark e condannò la società Citis al relativo risarcimento dei danni, nonchè al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dalla società Citis Park e in via incidentale, anche condizionata, dalla società Metropark.

La Corte d’appello di Genova, dopo aver sospeso l’efficacia esecutiva della decisione del Tribunale ed aver fatto svolgere una c.t.u., con sentenza del 3 febbraio 2012, in riforma di quella di primo grado, ha qualificato il contratto stipulato tra le parti come locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, dichiarando tale contratto cessato alla data del (OMISSIS); ha condannato la società Metropark al pagamento in favore della società Citis, a titolo di risarcimento del danno da inesatto adempimento dell’obbligo di consegnare e garantire il godimento dei beni locati, della somma di Euro 380.358,04; ha condannato la società Citis al rilascio degli immobili ed al pagamento in favore della società Metropark, a titolo di risarcimento del danno da mancato rilascio alla scadenza contrattuale, della somma di Euro 309.873, oltre a quella di Euro 1.032,91 al giorno, fino al rilascio; ha integralmente compensato tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

2.1. La Corte territoriale ha premesso che la domanda avanzata dall’appellante principale, sebbene formulata in termini simulazione, doveva intendersi come di “interpretazione e qualificazione del contratto (OMISSIS)”, poichè le argomentazioni di cui all’originario ricorso erano centrate sull’effettiva funzione sociale del contratto e sull’evidente divergenza tra volontà e dichiarazione; per cui occorreva innanzitutto stabilire quale fosse l’effettiva natura di quel contratto.

Ciò posto la Corte ligure – dopo aver ricordato che il contratto di affitto di azienda presuppone che il locatore sia titolare di un’azienda che concede in godimento al conduttore – ha rilevato che nel caso in esame il contratto doveva essere qualificato come locazione di immobile. Ed infatti, la società Metropark era entrata nella disponibilità dei beni poi locati alla società Citis con il contratto del (OMISSIS), stipulato con la società Metropolis quale mandataria delle Ferrovie dello Stato; tale contratto, precedente di un solo giorno rispetto all’altro, era “pacificamente un contratto di locazione di beni immobili”, di talchè la società Metropark aveva ricevuto “non un’azienda, bensì una serie di beni immobili”. D’altra parte, dalla lettura dei contratti precedenti intercorsi tra la società Citis e le Ferrovie dello Stato, non emergeva in alcun modo che quest’ultima fosse proprietaria di beni diversi dalle nude aree, per cui non era pensabile che la società Ferrovie dello Stato avesse potuto locare alla società Metropark, tramite la mandataria Metropolis, attrezzature strumentali all’esercizio dell’impresa. La Corte d’appello ha perciò concluso nel senso che non poteva parlarsi, in relazione al contratto del (OMISSIS), di un affitto di azienda, mancando in capo alla concedente la titolarità di beni materiali diversi dalle semplici aree destinate a parcheggio.

Così inquadrata la natura giuridica del contratto, la Corte d’appello ha ritenuto che la disdetta intimata dalla società Metropark fosse tardiva, in quanto comunicata al conduttore ben oltre i termini di legge. Tale disdetta, però, benchè inefficace rispetto alla prima scadenza del contratto ((OMISSIS)), doveva essere considerata valida in relazione alla scadenza successiva del (OMISSIS), data nella quale il contratto in questione era da ritenere “definitivamente cessato”. D’altra parte, l’intimazione della cessazione per la data precedente implicava anche quella per la data successiva, secondo il principio per cui “nel più ci sta il meno”.

2.2. La sentenza in esame è poi passata ad affrontare il punto della validità, tra le parti, della transazione conclusa in data (OMISSIS).

A questo proposito, la Corte d’appello ha osservato che la società Citis aveva sostenuto, nelle proprie difese, che quel contratto era da ritenere invalido. Tuttavia, nonostante la presenza, nella transazione in questione, di una clausola risolutiva definita ambigua e “non facilmente interpretabile”, la transazione doveva considerarsi valida ed efficace; trattandosi, infatti, di una clausola risolutiva espressa, affinchè la stessa fosse operativa “la parte interessata avrebbe dovuto espressamente invocarla, deducendola anche sotto forma di domanda giudiziale o di espressa eccezione in senso stretto”. Nella specie, invece, mancava la prova che la società Citis avesse inteso porre nel nulla detta transazione, non potendosi tale volontà desumere dalla proposta domanda risarcitoria; ed inoltre, la possibilità di avvalersi di una clausola risolutiva espressa viene meno nel momento in cui la controparte abbia già adempiuto alla sua controprestazione, come risultava nella specie dal fatto che la società Metropark aveva prodotto le relative note di credito.

Respinta, sul punto, anche l’eccezione di tardività sollevata dalla Citis, la Corte d’appello ha concluso nel senso che la suddetta transazione doveva ritenersi efficace tra le parti. E tuttavia, il fatto che le parti avessero chiuso le rispettive posizioni di dare ed avere alla data del (OMISSIS) non impediva che la società Citis potesse chiedere il risarcimento dei danni maturati posteriormente a tale data, quali risultanti dall’apposita c.t.u. fatta svolgere nel giudizio di secondo grado.

In ordine alla liquidazione dei danni in favore della società Citis, la Corte d’appello ha rilevato che il c.t.u. aveva proceduto ai calcoli considerando due voci di danno, ossia la mancata riduzione del canone ed il danno da minore introito, la prima voce trovando il proprio fondamento nella previsione contrattuale per cui il canone diminuiva con l’aumentare dei ricavi. Ciò premesso, la sentenza è pervenuta alla liquidazione finale della somma di Euro 380.358,04 in favore della società Citis tenendo in considerazione il solo danno maturato nel periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS), non potendosi considerare il periodo successivo giacchè nessuna domanda in tal senso era stata avanzata nè in primo grado nè in grado di appello. Ha infine aggiunto la sentenza che, nonostante vi fosse un’espressa previsione contrattuale che consentiva alla società Metropark di rientrare in possesso di parte delle aree concesse in locazione, tale previsione presupponeva l’adempimento di una serie di oneri di comunicazione che non erano stati, nella specie, adempiuti, per cui continuava a sussistere la responsabilità della società Metropark relativa alla indisponibilità di alcune aree locate.

2.3. Accolto in questi termini l’appello principale, la Corte genovese è passata all’esame di quello incidentale.

A questo proposito, la sentenza ha rilevato che dagli atti emergeva la sicura volontà della società Metropark di chiedere la penale per il ritardo nella consegna nella misura contrattualmente fissata, cioè quella di Euro 1.032,91 per ogni giorno; per cui, facendo la relativa moltiplicazione a decorrere dalla data di scadenza del (OMISSIS), la Corte ha liquidato il danno suddetto nella misura di Euro 309.873 alla data della sentenza.

In ordine, invece, alla ulteriore domanda risarcitoria avanzata dalla società Metropark in relazione al mancato adeguamento dell’impianto di esazione del pedaggio, la sentenza ha affermato che detta circostanza non era stata contestata dalla società Citis, ma che la domanda era stata respinta in primo grado per difetto di prova sul quantum. La Corte d’appello – dopo aver ribadito che l’appello incidentale era sul punto estremamente generico ed incerto – ha affermato che non era chiaro quale danno realmente avesse richiesto la società Metropark; per cui, trattandosi di un danno “privo di qualsivoglia specificazione e quantificazione” e non potendosi procedere ad una liquidazione in via equitativa, la Corte ha respinto il relativo motivo di appello incidentale, “per la sua assoluta genericità”.

Quanto, infine, all’appello incidentale condizionato della società Metropark, la Corte ligure ha affermato che quest’ultima aveva diritto all’immediata restituzione dell’area, mentre l’indennità per la perdita dell’avviamento richiesta dalla società Citis non poteva esserle riconosciuta per l’espressa esclusione di cui all’art. 35 della legge sull’equo canone.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso principale la s.p.a. Metropark con atto affidato a sette motivi, cui si affianca il ricorso incidentale adesivo dipendente della s.p.a. R.F.I., affidato a sette motivi in tutto analoghi.

Resiste la s.r.l. Citis Park in liquidazione, con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi.

Tanto la s.p.a. Metropark quanto la s.p.a. A.P.I. resistono con separati controricorsi al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale Metropark e ricorso incidentale R.F.I..

Occorre innanzitutto rilevare che la società Citis Park ha eccepito l’inammissibilità del ricorso della società Metropark in quanto asseritamente tardivo, sul rilievo per cui, essendo stata la causa trattata col rito del lavoro in quanto causa di locazione, alla stessa non dovrebbe applicarsi la sospensione feriale dei termini, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine lungo annuale applicabile nella fattispecie.

Tale eccezione è però infondata perchè va ribadito, in conformità a consolidata giurisprudenza, che la sospensione dei termini durante il periodo feriale trova applicazione anche nelle controversie in materia di locazione, salvo che per la fase sommaria dei procedimenti di sfratto, il cui carattere d’urgenza giustifica l’applicabilità della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (così, da ultimo, l’ordinanza 12 novembre 2015, n. 23193). Nella specie, trattandosi di causa avente ad oggetto un contratto di locazione ma non essendoci una domanda di sfratto, la sospensione dei termini feriali era applicabile, il che esclude la tardività del ricorso.

1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre a violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1965 c.c..

Osservano i ricorrenti che la sentenza sarebbe nulla per aver omesso ogni pronuncia sulla pregiudiziale eccezione di inammissibilità della domanda di simulazione avanzata dalla società Citis in primo grado e ribadita in appello. Richiamando i propri atti difensivi in primo e secondo grado, le società ricorrenti evidenziano che fra le parti era intervenuta la transazione del (OMISSIS), con la quale esse avevano chiuso ogni questione relativa al contratto del (OMISSIS). In altri termini, data la globalità di quell’accordo, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della domanda avanzata dalla società Citis perchè far valere la simulazione del contratto di affitto stipulato in precedenza era un modo per far riemergere una lite da considerare ormai chiusa in base alla suddetta transazione, destinata a coprire “il dedotto e il deducibile”.

1.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, non ha negato valore alla transazione stipulata tra le parti in data (OMISSIS), come si vedrà meglio nel prosieguo della motivazione, ed ha riconosciuto piena validità alla stessa ai fini della regolazione dei rapporti fino a quella data (v. pp. 17-19 della sentenza). Tuttavia, il fatto che le parti avessero concluso quell’accordo non implica, come vorrebbe parte ricorrente, che non si potesse più affrontare il problema della qualificazione del contratto intercorso in precedenza, perchè l’accordo transattivo era destinato proprio a dirimere i contrasti conseguenti al contratto in contestazione, che la Corte d’appello ben poteva e doveva qualificare (come affitto d’azienda o, invece, come locazione ad uso commerciale).

Ne consegue che non c’è omissione di pronuncia e neppure violazione dell’art. 1965 c.c., posto che l’esistenza della transazione non aveva alcun effetto preclusivo sul potere di qualificazione del contratto del (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c..

Rilevano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe fondato la propria decisione su di una “personale ed autonoma ricognizione della domanda di Citis, ridefinendo l’originaria azione di simulazione del contratto come una domanda di accertamento della causa del contratto stesso”. La Corte d’appello avrebbe, cioè, radicalmente mutato i connotati della domanda originaria che era di simulazione, per difformità tra la volontà delle parti e quanto trasfuso nel testo del contratto, in tal modo violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2.1. Il motivo non è fondato.

E’ bene considerare che il presente giudizio è sorto in quanto, a seguito dell’intimazione della licenza per finita locazione, da parte della società Metropark, per la data del (OMISSIS), la società Citis ha eccepito la tardività di quella intimazione ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 28 e 29, proprio sul presupposto che si trattasse non di affitto di azienda, bensì di locazione.

Non può dirsi, pertanto, che vi sia stato un mutamento d’ufficio della domanda con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poichè la Corte d’appello è stata chiamata a valutare l’esistenza della simulazione in relazione a quella che era – secondo l’assunto della società Citis fatto proprio dalla sentenza – la vera natura del contratto, cioè una locazione ad uso commerciale; tant’è che la Corte di merito ha poi ritenuto tardiva l’intimazione della licenza rispetto alla prima scadenza del contratto, ma non rispetto alla seconda ((OMISSIS)).

3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325 e 1362 c.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione su una questione decisiva ai fini del giudizio.

Secondo le società ricorrenti, la sentenza in esame, attraverso un’indagine astratta sul contenuto del documento contrattuale, avrebbe travisato l’effettiva volontà delle parti che era nel senso della stipulazione di un contratto di affitto di azienda. Il contratto era conforme a tale modello e le contestazioni della società Citis erano volte solo al riconoscimento della non rispondenza tra il testo del contratto e l’effettiva volontà delle parti.

4. Con il quarto motivo di entrambi i ricorsi si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1571, 2555 e 2562 c.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione su una questione decisiva ai fini del giudizio.

Osservano le parti ricorrenti che la sentenza in esame sarebbe errata nella parte in cui, per escludere l’esistenza di un contratto di affitto di azienda, ha affermato che tale contratto presuppone in capo al locatore la proprietà dei beni concessi in affitto; il che sarebbe contrario alla pacifica giurisprudenza sul punto. Tale errato presupposto avrebbe poi fuorviato la Corte di merito dall’ulteriore indagine sul punto, perchè la sentenza, valutando elementi estranei (costituiti in particolare dai precedenti contratti intercorsi tra le parti), non si sarebbe concentrata sullo specifico contratto in esame. Una corretta valutazione, invece, avrebbe consentito di accertare che le parti avevano realmente stipulato un contratto di affitto di azienda.

5. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento.

Premesso che, per costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto è atto di spettanza del giudice di merito, non sindacabile in questa sede se non in presenza di una motivazione incongrua o di un errore c.d. di sussunzione, nella specie la Corte d’appello ha dato conto con ampiezza e rigore logico di tutte le ragioni per le quali ha ritenuto che il contratto in contestazione fosse di locazione commerciale e non di affitto di azienda. Non risponde al vero, come vorrebbe in particolare il quarto motivo di ricorso, che la sentenza in esame abbia affermato che il contratto di affitto di azienda presuppone in capo al locatore la proprietà dei beni concessi in affitto; più semplicemente, la Corte di merito ha dato atto che non c’era la prova che la società Metropark avesse affidato alla società Citis un complesso di beni organizzati ai sensi dell’art. 2555 c.c.. Il punto dell’effettiva proprietà di quei beni non ha alcun peso nella motivazione dell’impugnata pronuncia, tanto più che la stessa ha aggiunto che la locatrice Metropark era, a sua volta, conduttrice dei beni dei quali era entrata in possesso il giorno precedente, e che la locatrice aveva ricevuto non un’azienda, bensì una serie di beni immobili, com’era anche in precedenza in relazione al rapporto intercorso con le Ferrovie dello Stato.

In definitiva, i due motivi qui esaminati si risolvono nel tentativo di ottenere in questa sede il riconoscimento della correttezza di una diversa e più favorevole interpretazione dei contratti stipulati tra le parti.

6. Con il quinto motivo di entrambi i ricorsi si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa o insufficiente motivazione su una questione decisiva ai fini del giudizio.

Lamentano le ricorrenti che la Corte d’appello, riconoscendo la sussistenza del diritto della società Citis al risarcimento dei danni per l’occupazione, da parte di terzi, di alcune aree oggetto del contratto, non avrebbe fornito alcuna motivazione delle ragioni per le quali il risarcimento veniva ammesso, essendosi la sentenza limitata a richiamare i conteggi operati dal c.t.u. senza specifica motivazione sugli elementi costitutivi del diritto.

6.1. Il motivo non è fondato.

La Corte genovese, infatti, non ha limitato la propria motivazione, come vorrebbe il motivo ora in esame, alla sola mancata consegna dell’area sita in prossimità della stazione di (OMISSIS) (v. sentenza, p. 16), ma ha pure specificato (v. sentenza, p. 21) che il contratto del (OMISSIS) prevedeva l’obbligo, in capo alla società Metropark, di garantire “il pieno e pacifico godimento del ramo d’azienda”. Ciò non escludeva che la parte locatrice “sarebbe potuta rientrare nella disponibilità di una o più aree o porzioni”, ma solo a determinate condizioni, quali la comunicazione alla controparte con almeno cinque mesi di anticipo; il che non risultava essere avvenuto.

Ciò esclude, quindi, che si possa configurare un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto della mancata consegna di alcune aree o porzioni di aree che la società Metropark era viceversa obbligata contrattualmente a mettere a disposizione della società Citis.

7. Con il sesto motivo di entrambi i ricorsi si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia.

Osservano le società ricorrenti che la società Metropark aveva svolto in primo grado domande riconvenzionali in via subordinata, poi ribadite in sede di appello. In particolare, detta società aveva chiesto che, qualora il contratto fosse stato qualificato come locazione, fosse riconosciuta la tempestività della disdetta intimata il (OMISSIS), in quanto intimata ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 29; e che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento da parte della società Citis in ordine al versamento di alcuni canoni. Rispetto a tali domande la Corte d’appello, pur avendo dichiarato di voler esaminare l’appello incidentale condizionato, non avrebbe fornito alcuna risposta.

7.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello, come si è detto, una volta qualificato il contratto come locazione commerciale, ha considerato tardiva la disdetta intimata dalla società Metropark con la lettera raccomandata del (OMISSIS), in quanto non rispettosa del termine minimo di dodici mesi di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 29, comma 3; nel contempo, però, ha ritenuto quell’intimazione valida per la scadenza successiva.

Osserva il Collegio che l’art. 29 cit., nel consentire, alle condizioni ivi indicate, il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, impone comunque (al comma 3) che la comunicazione della disdetta avvenga nel rispetto del termine di dodici o diciotto mesi antecedenti alla scadenza, a seconda del tipo di locazione. Ciò comporta che, una volta considerata l’intimazione tardiva, la Corte d’appello non era tenuta a valutare se esistessero o meno le condizioni per il diniego della rinnovazione, proprio in quanto la tardività esclude comunque la validità del recesso; sicchè nessuna rilevante omissione è ravvisabile su questo punto.

7.2. Quanto all’ulteriore presunta omissione, relativa al mancato esame della domanda di risoluzione per inadempimento, il Collegio osserva che l’omissione non c’è. La questione, infatti, sia pure con estrema stringatezza, è stata affrontata alla p. 24 della sentenza impugnata dove – nonostante l’evidente lapsus, riconosciuto anche nel controricorso (p. 51), consistente nell’individuare la domanda come condanna “al pagamento dei canoni versati in ritardo” – la domanda viene definita come generica ed indeterminata e, perciò, infondata. Ed è evidente che, trattandosi di motivazione riguardante l’esame dell’appello incidentale condizionato della società Metropark, la Corte genovese intendeva riferirsi proprio alla domanda di risoluzione del contratto per ritardo nel pagamento dei canoni.

8. Con il settimo motivo di entrambi i ricorsi si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione su una questione decisiva ai fini del giudizio.

Rilevano le società ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda, avanzata dalla società Metropark in via riconvenzionale, di risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento della società Citis rispetto all’obbligo di sostituzione degli impianti di controllo ed esazione dei pedaggi. La sentenza sarebbe contraddittoria perchè, pur avendo dato per pacifica l’esistenza dell’an del diritto al risarcimento, non avrebbe poi dato seguito alla questione, liquidando il danno anche in via equitativa, cosa che certamente le era consentita.

8.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha affermato, sul punto, che l’entità degli incassi della società Citis era rilevante ai fini della determinazione del canone, nel senso che il crescere dei primi determinava la riduzione del secondo; da tale elemento la Corte ha tratto la giusta affermazione secondo la quale sarebbe stato interesse della stessa società Citis indicare l’eventuale maggiore introito degli incassi, che avrebbe avuto un benefico effetto di riduzione del canone dovuto. Tanto premesso, però, la sentenza in esame ha ritenuto del tutto sfornita di prova la domanda sul quantum, sia per la sua “assoluta genericità” che per l’impossibilità di utilizzare un criterio di valutazione equitativa, esprimendo anche più di una perplessità circa l’esistenza in sè del danno lamentato.

Tale valutazione di merito, ampiamente motivata e sottratta ad ogni revisione in questa sede, appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte che esclude sia l’automatismo del risarcimento in assenza di una prova sul quantum sia l’esistenza di un danno in re ipsa. Nè è sostenibile, come pure si prospetta nel motivo in esame, che sia sufficiente la generica richiesta di una c.t.u. sul punto, perchè la c.t.u., com’è noto, non è un mezzo di prova e la parte non può invocare la mancata ammissione della stessa come giustificazione del mancato raggiungimento della prova dell’esistenza effettiva di un danno.

Ricorso incidentale Citis park.

9. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Osserva la società ricorrente che la sentenza in esame ha ritenuto efficace tra le parti la transazione del (OMISSIS), senza però considerare che, in base ad una serie di elementi emersi nel corso del giudizio, era pacifico che quel contratto non aveva avuto alcuna concreta operatività ed era rimasto inefficace. Ciò in quanto le note di credito emesse in favore della Citis si sarebbero potute portare in compensazione solo previa installazione dei nuovi impianti di esazione dei pedaggi; impianti che richiedevano, da parte della Metropark, la comunicazione a Citis di alcune specifiche tecniche necessarie (comunicazione avvenuta molto tempo dopo). Pertanto, poichè la circostanza della mancata concreta attuazione della transazione era emersa dall’interrogatorio formale del legale rappresentante della società Metropark, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare risolta quella transazione, con conseguente diritto della Citis all’integrale risarcimento del danno anche per il periodo antecedente la data del (OMISSIS).

9.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello, con ampia e dettagliata motivazione, pienamente coerente e del tutto priva di vizi logici, ha affrontato la questione e, interpretando la clausola invocata dalla società Citis, ritenuta “ambigua e non facilmente interpretabile”, è pervenuta alla conclusione per cui la stessa non conteneva una condizione risolutiva, bensì era una clausola risolutiva espressa, che avrebbe legittimato la domanda di risoluzione anche senza inadempimento. Ha aggiunto la Corte d’appello, però, che nessuno aveva realmente domandato la risoluzione della transazione e che, comunque, la società Citis non poteva invocarla, avendo la società Metropark nel frattempo adempiuto la propria prestazione.

Rispetto a tale ricostruzione, non c’è una vera censura nel motivo di ricorso in esame, che insiste nel sostenere che l’accordo transattivo era rimasto inefficace e che la risoluzione era autonomamente avvenuta per l’avveramento della condizione posta dalle parti (v. controricorso, p. 24). In tal modo, però, la parte pretende di ottenere in sede di legittimità una sorta di riconoscimento dell’avvenuta risoluzione per facta concludentia, attraverso la sollecitazione di questa Corte ad una diversa e più favorevole interpretazione della citata clausola nonchè attraverso la ricostruzione di una serie di elementi di fatto che non possono essere accertati in questa sede. Tutto ciò, ovviamente, al chiaro scopo di ottenere il risarcimento della totalità dei danni liquidati nella c.t.u., mentre la Corte d’appello li ha riconosciuti soltanto in riferimento al periodo successivo alla data del (OMISSIS).

L’accertamento di merito della Corte d’appello, quindi, resiste alla proposta censura e la circostanza per la quale la transazione del (OMISSIS) sarebbe stata posta nel nulla dal successivo mancato adempimento di entrambe le parti o anche di una sola di esse rimane un’ipotesi che il giudice di merito ha motivatamente escluso.

10. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 345 c.p.c., ultrapetizione, nonchè omessa pronuncia o insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Osserva la società ricorrente che la Metropark aveva chiesto in primo grado che, qualora fosse stata riconosciuta la natura di locazione del contratto in questione, la Citis venisse condannata al pagamento della penale per il ritardo, ma solo in riferimento alla scadenza del (OMISSIS). Non aveva chiesto, invece, il pagamento della penale per l’eventualità che il giudice avesse ritenuto la scadenza del contratto al (OMISSIS), com’era invece realmente accaduto. Il Tribunale aveva fissato la scadenza al (OMISSIS) riconoscendo la penale fino alla data del 3 maggio 2005; e soltanto in appello la società Metropark aveva introdotto la richiesta di condanna al pagamento della penale fino alla restituzione effettiva delle aree in questione. La sentenza impugnata, quindi, avrebbe deciso in ultrapetizione, anche in riferimento alla condanna al pagamento dell’ulteriore penale di Euro 1.032 per ogni giorno di ritardo, con violazione di tutti i parametri suindicati.

10.1. Il motivo non è fondato.

Anche volendo prescindere dai possibili rilievi di inammissibilità conseguenti alla tecnica di formulazione del motivo in esame (in ordine al requisito dell’autosufficienza), osserva il Collegio che la società Metropark non poteva che ancorare la propria richiesta di pagamento della penale per il ritardo nel rilascio alla data di scadenza del (OMISSIS) che era, secondo la prospettazione degli atti introduttivi, quella nella quale il contratto era scaduto a seguito dell’intimazione ritenuta dalla Corte d’appello non tempestiva. Una volta che quell’intimazione è stata tuttavia considerata valida ai fini della successiva scadenza del (OMISSIS), è evidente che la richiesta della penale fino alla data dell’effettivo rilascio era da ritenere estesa per implicito in rapporto alla diversa e successiva data, posto che la domanda originaria era palesemente più ampia.

Non c’è, quindi, nè violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nè del principio del divieto di domande nuove in appello.

11. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che entrambi i ricorsi incidentali, con conseguente integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, sia da parte della società ricorrente principale che di entrambe le società ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle ricorrente principale che i entrambe le società ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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