Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20905 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/10/2011), n.20905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16525-2010 proposto da:

L.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA E. MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato ZEMA

DEMETRIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PINTO GIOVANNI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERTEL SPA ASSICURAZIONI;

C.G.;

R.L.;

LINEAR SPA ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2086/2009 del TRIBUNALE di TARANTO del

12.11.09, depositata il 11/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

L.D. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale nel quale erano stati coinvolti R.L. e C.G., i quali hanno, a loro volta, chiesto il risarcimento dei rispettivi danni.

Con sentenza depositata in data 11 dicembre 2009 il Tribunale di Taranto confermava la sentenza del Giudice di Pace quanto al rigetto della domanda del L. ed elevava ad Euro 1.205,24 la somma che costui era stato condannato a corrispondere al R..

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3.- Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2700 e 2727 c.c. in riferimento al precedente art. 2054;

difetto di motivazione e/o comunque motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente assume che il Tribunale ha omesso di esaminare il verbale dell’autorità intervenuta, dal quale avrebbe potuto rilevare al condotta colposa del R..

La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione delL’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Sotto diverso profilo, il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Il Tribunale è pervenuto alla decisione contestata utilizzando le dichiarazioni dei testimoni presenti al fatto.

Il secondo motivo adduce violazione dell’art. 2727 c.c., e art. 2054, comma 2 per la mancata applicazione del principio di corresponsabilità nella determinazione dell’evento dannoso da parte di entrambi i conducenti coinvolti.

Anche questa doglianza poggia sul mancato esame del verbale dell’autorità e, quindi, presenta il medesimo vizio della precedente e, contrariamente all’assunto, postula un riesame del merito, poichè gli argomenti a sostegno implicano esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto.

La presunzione di colpa è stata superata nella specie poichè il Tribunale è stato in grado si stabilire in concreto l’incidenza sull’evento dei rispettivi comportamenti.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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