Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20905 del 07/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 07/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.07/09/2017),  n. 20905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7209/2014 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA C.F.

(OMISSIS), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PRINA 24, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

MERCOGLIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SONIA SPALLITTA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/01/2014 R.G.N. 199/2009.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 102/2014, ha respinto l’impugnazione di Sicilcassa Spa, in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ammesso al passivo M.A., ex dipendente in pensione dal 6 dicembre 1973, per la somma di Lire 12.974.806, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di mancata perequazione del trattamento del Fondo Integrativo Pensioni (FIP) che avrebbe dovuto essere erogato ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di detto Fondo per il periodo ottobre 1995 – ottobre 1996;

che con il ricorso la Sicilcassa ha domandato la cassazione della sentenza per tre articolati motivi, illustrati da memoria e che ha resistito l’intimato con controricorso.

che il P.G. non ha depositato conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo di ricorso si denuncia “errata applicazione del principio di salvezza del diritto quesito alla materia della perequazione automatica in violazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55”; con il secondo mezzo di impugnazione si sostiene: “violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., ed in particolare di cui all’art. 1363 c.c., con riguardo alla persistente operatività della clausola oro, come disciplinata dall’art. 5, lett. b) del regolamento FIP” nonchè “insufficiente ed erronea motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5″7 con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c.;

Che i motivi vanno trattati congiuntamente perchè connessi e sono fondati;

che, infatti, questa Corte di cassazione con molteplici sentenze (vd. da ultimo Cass. n. 16022/2014; 19928/2014) ha avuto modo di affermare che:

– l’oggetto del diritto fatto valere in giudizio si fonda sulla particolare disciplina che, in passato, era stata dettata per regolare i trattamenti di pensione elargiti da Fondi esonerativi o esclusivi dell’AGO ai dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico poi privatizzati;

– ai dipendenti della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane (SICILCASSA) si applicavano regimi esonerativi, contemplati dalla L. 20 febbraio 1958, n. 55, in base ai quali il trattamento veniva elargito da Casse o Fondi di previdenza appositamente creati dai datori di lavoro e sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il cui statuto era approvato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

– i pensionati usufruivano del suddetto meccanismo – che veniva identificato, nel linguaggio politico-sindacale del settore, con le espressioni “aggancio al pari grado in servizio” oppure “clausola-oro” – in base al quale era stabilita l’estensione ai pensionati dei miglioramenti contrattuali dei lavoratori in servizio;

– tale sistema non venne modificato dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, che introdusse la cosiddetta perequazione automatica secondo l’incremento dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile della retribuzione ai lavoratori dell’industria poichè tale legge riguardava soltanto l’AGO, nè trovò applicazione la ulteriore modifica, in senso peggiorativo, del suddetto sistema di perequazione della pensioni, introdotta dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10;

– il quadro normativo è mutato con il D.L. n. 942 del 1977, conv. in L. n. 41 del 1978, dal momento che sono state eliminate le condizioni di particolare favore e la disciplina della perequazione dell’AGO è stata estesa a tutte le gestioni che prevedevano un diverso regime;

– la soppressione delle disparità di trattamento ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 349/1985) non potendosi ipotizzare diritti quesiti all’ammontare della pensione ed essendo ragionevole l’intervento legislativo determinato dalla carenza di risorse finanziarie e dalla ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati (Corte Cost. 390/1995, Corte Cost. 240/1994) e tale orientamento è stato condiviso dalle SS.UU. n. 11904, n. 11905 e n. 11906 del 2001 considerandosi soppresso e non sospeso il meccanismo perequativo precedente e non incidente sul medesimo assetto la L. n. 218 del 1990 ed il D.Lgs. n. 357 del 1990, che avevano privatizzato gli istituti di diritto pubblico;

– è stato in pari tempo consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore, precisando che tale riconoscimento ha riguardato quei regimi ancora in vigore che da tale ultima normativa sono stati trasformati in integrativi – ma non quelli che erano stati ormai soppressi;

– pertanto, con il D.L. n. 942 del 1977, art. 1, conv. nella L. n. 41 del 1978, è venuta meno per i regimi esonerativi la base giuridica su cui trovavano fondamento le clausole statutarie che contemplavano il sistema perequativo dell'”aggancio al pari grado di servizio” quale quello in controversia;

– il D.L. n. 942 del 1977 e la L. n. 41 del 1978, non hanno interessato i regimi esclusivi del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli per la ritenuta natura retributiva, seppure differita, del relativo trattamento pensionistico ed erroneamente si è confusa la loro disciplina con quella dei regimi esonerativi; per tali ragioni, dunque, non può attribuirsi rilievo alla sentenza Arras contro Italia della Corte Europea dei Diritti dell’uomo del 10 febbraio 2012 che ha ritenuto l’irretroattività della L. n. 234 del 2004, in violazione dell’art. 6 della CEDU;

che , il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;

che ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: “Per i pensionati degli istituti bancari di diritto pubblico poi privatizzati che godevano dei regimi esonerativi contemplati dalla L. 20 febbraio 1958, n. 55, per effetto del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1 (convertito dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41) è stato definitivamente abolito il regime perequativo delle pensioni c.d. dello “aggancio al pari grado in servizio” (conosciuto anche come “clausola-oro”), che non è stato più ripristinato. Pertanto, su tale assetto normativo considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 349 del 1985 – non ha spiegato alcuna efficacia la normativa con la quale sono stati privatizzati gli istituti di credito di diritto pubblico, contenuta nella L. 30 luglio 1990, n. 218 e nel D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357. Infatti, la disposizione ivi prevista con la quale è stato consentito ai pensionati di tali istituti di mantenere il trattamento di miglior favore ha riguardato quei regimi particolari che, all’epoca, erano ancora in vigore – e che da tale ultima normativa sono stati trasformati in integrativi – ma non quelli che erano stati ormai soppressi”;

che quanto alle spese processuali, si reputa che sussistano giusti motivi per una integrale compensazione delle spese dell’intero processo, in considerazione della peculiarità fattuale della controversia e della complessità delle questioni trattate;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA