Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20904 del 17/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27910/2013 proposto da:

B.N., (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCO MARIANI, PATRIZIA BORDI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE CROCE,

MANUEL PADRINI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato MARCO MARIANI;

udito l’Avvocato ANTONIO TROIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 18 ottobre 2006 B.N. convenne innanzi al Tribunale di Perugia T.D. e V.L. chiedendo che venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., l’atto a rogito notar G. in data (OMISSIS), con il quale la prima aveva venduto alla seconda un immobile sito in (OMISSIS).

Dedusse l’attore di essere creditore nei confronti della T. della somma di Euro 95.000,00, oltre accessori, a lui dovuta in forza di sentenza che, riconosciuto l’inadempimento della promittente venditrice all’obbligo di trasferirgli la proprietà del medesimo immobile poi alienato alla V., l’aveva condannata alla restituzione del doppio della caparra ricevuta al momento della sottoscrizione del preliminare.

Secondo l’esponente con l’atto dispositivo impugnato – stipulato nelle more di quel giudizio – la T. si era disfatta dell’unico bene idoneo a garantire il soddisfacimento del suo credito.

Il giudice adito accolse la domanda.

Con la sentenza ora impugnata, depositata il 28 maggio 2013, la Corte d’appello di Perugia l’ha invece rigettata.

Il ricorso di B.N. avverso detta pronuncia è basato su un solo motivo.

Si è difesa con controricorso V.L. mentre nessuna attività ha svolto l’altra intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, articolato in due profili, l’impugnante denuncia, da un lato, violazione dell’art. 2901 c.c. e, dall’altro, vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale fatto malgoverno delle prove acquisite, così motivando la sua scelta decisoria in maniera insufficiente e illogica.

Le critiche si appuntano contro la ritenuta insussistenza dei presupposti della tutela invocata, laddove, a detta dell’esponente, le anomalie della vendita impugnata, – conclusa a prezzi manifestamente sperequati, rispetto al valore di mercato dell’immobile; carente, quanto alla previsione dell’obbligo dell’alienante di ultimare i lavori di costruzione; e non accompagnata dalla voltura di tutte le concessioni edilizie in sanatoria relative alle opere realizzate in difformità, erano tali da costituire un robusto quadro indiziante del suo carattere frodatorio.

Aggiunge anche il ricorrente che, contrariamente al convincimento espresso dal giudice di merito, le produzioni documentali dimostravano l’assoluta inidoneità del patrimonio residuo dell’alienante a garantire il soddisfacimento del suo diritto di credito.

2. Le critiche non superano il preventivo vaglio di ammissibilità.

Merita evidenziare che la Corte territoriale, dopo avere affermato che la consistenza del patrimonio immobiliare della T., quale risultante dalle prodotte visure, imponeva di escludere la sussistenza dell’eventus damni, ha ricostruito, sulla base di un esame estremamente analitico delle emergenze istruttorie, il contesto fattuale in cui si svolsero tra la V. e la T. le trattative che dovevano sfociare nella vendita impugnata, arrivando ad escludere, sulla base di articolate considerazioni, che fosse ipotizzabile qualsivoglia consilium fraudis tra le parti.

In particolare il decidente ha scrutinato tutti gli elementi che il giudice di prime cure aveva considerato indici del carattere frodatorio dell’atto di alienazione, reputandoli inconsistenti, alla luce delle deduzioni difensive delle convenute: segnatamente, ha ritenuto plausibili le ragioni fiscali da queste addotte per giustificare l’occultamento di una parte del corrispettivo, e la conseguente indicazione di un prezzo inferiore al valore venale dell’immobile.

3. A fronte di tale percorso motivazionale, le censure, pur astrattamente evocando la violazione del disposto dell’art. 2901 c.c., sono tutte incentrate sul preteso malgoverno del materiale probatorio acquisito e cioè su deduzioni che, già veicolabili in sede di legittimità esclusivamente in chiave di vizio motivazionale, sono spendibili a seguito della riscrittura dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – solo laddove attingano la soglia dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo di ricorso evidenzia allora una sua invincibile inammissibilità, posto che non solo esso denuncia come violazione di legge la pretesa, erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, compiuta dal giudice di merito, ma, ignorando del tutto i ben più severi binari imposti alla formulazione di contestazioni attinenti all’approccio del giudice di merito con la ricostruzione dei fatti di causa, appare parametrato sul vecchio testo della norma processuale richiamata, per giunta sollecitando una rivalutazione delle prove comunque preclusa in sede di legittimità.

4. Si ricorda all’uopo: a) che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; b) che la violazione di legge deve consistere nella deduzione dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista da una disposizione e quindi necessariamente implica questioni di ermeneutica normativa, vulnus certamente assente laddove, come nella specie, venga contestata esclusivamente la ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa; c) che invero questa, inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, è, come detto innanzi, censurabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. civ. 11 gennaio 2016, n. 195); d) che, tra le varie esegesi proposte del novellato art. 360, n. 5, qui applicabile ratione temporis, va fatta propria quella adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881), esegesi in forza della quale, da un lato, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto al “minimo costituzionale” e, quindi, ai casi di inesistenza della motivazione in sè, per tale intendendosi la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; dall’altro, il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo; con la conseguenza che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ai fini della ammissibilità del vizio in questione, il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” – testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; e) che a maggior ragione, e conclusivamente, l’omesso esame giammai può consistere nella diversa lettura degli esiti della prova espletata, rispetto a quella pretesa dalla parte, considerato che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativi in cui è la legge stessa ad assegnare alla prova un valore legale (confr. Cass. civ., 6 marzo 2008, n. 6064).

5. in tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di cui al dispositivo.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA