Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20904 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/10/2011), n.20904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16491-2010 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. BOTTICELLI 1, presso lo studio dell’avvocato MALAGESI

FEDERICA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO

(dell’Associazione Professionale Defilippi & Associati),

giusta

procura speciale che viene allegata in atti;

– ricorrente –

UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2010 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata

il 26/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Claudio Albanese (per delega avv.

Claudio Defilippi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

B.R. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale.

Con sentenza depositata in data 26 gennaio 2010 il Tribunale della Spezia ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – L’unico motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 1223 c.c. e art. 91 c.p.c.. Il tema trattato è la liquidazione delle spese dei due giudizi di merito, compensate per il primo grado e poste a carico del ricorrente per il secondo. Occorre ribadire che il ricorso per cassazione è consentito solo avverso la sentenza d’appello, per cui sono inammissibili le censure sostanzialmente rivolte contro la sentenza di primo grado.

Per quel che riguarda quel giudizio, il Tribunale ha spiegato che il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda del B. e che per questa ragione aveva compensato le spese. Le argomentazioni addotte a sostegno della censura implicano esame degli atti del giudizio di primo grado e peccano di autosufficienza, in quanto non dimostrano in quali termini la questione fosse stata sottoposta all’esame del giudice di appello.

D’altra parte la compensazione delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice, il quale incontra l’unico limite nel divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, cosa che il Giudice di Pace non ha fatto. La condanna alle spese del giudizio di secondo grado è la conseguenza del rigetto dell’appello.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non sono condivisibili poichè, in definitiva, viene censurato un potere discrezionale dei giudici di merito;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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