Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20904 del 03/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20904 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RESIDENCE

s.r.1.,

in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle
Milizie n. 22, presso l’avv. Vincenzo Pentella, rappresentata e difesa
dall’avv. Luigi Russo, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
PAvvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia
Romagna n. 85/02/07, depositata il 3 dicembre 2007.

Data pubblicazione: 03/10/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del
Core, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso,
assorbito il resto.
Ritenuto in fatto
1. La Residence s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione

Romagna indicata in epigrafe, con la quale l’appello della contribuente è
stato dichiarato inammissibile per tardività del deposito del ricorso, ai sensi
dell’art. 53 dei d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto era avvenuto in data 8
marzo 2007, mentre l’atto era stato spedito in data 5 febbraio 2007, quindi
oltre trenta giorni prima.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, rimettendosi alla
valutazione della Corte in ordine alla correttezza della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 22
e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la sentenza impugnata per avere
il giudice del gravame calcolato il termine di deposito del ricorso notificato a mezzo posta – presso la segreteria della commissione regionale
individuando il dies a quo nella data di spedizione dell’atto anziché in
quello di ricezione da parte del destinatario.
Il motivo è fondato, in virtù dell’ormai consolidato principio, che il
Collegio condivide ed al quale intende quindi dare continuità, secondo il
quale, in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso
introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il
termine entro il quale, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (richiamato, per l’appello, dall’art. 53 del medesimo d.lgs), dev’essere
effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria adita
decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione
dell’atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall’art. 16, ultimo
comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si
considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare
che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a
carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la
2

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia

DENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.-R, 26/4/1986
14. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non

può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento
della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso
applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona
con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario (Cass. nn. 12185
del 2008, 9173 del 2011, 18373 del 2012, 12027 del 2014).
Ogni altra censura è assorbita.
impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la
quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di
cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2014.

2. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza

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