Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20903 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25507/2013 proposto da:

PROD & PAN SRL, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico

Signora I.T., I.G. (OMISSIS), I.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIMO GRATANI, giuste procure speciali a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCO SARDEGNA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

amministrazione e legale rapp.te pro tempore Avv. A.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo

studio dell’avvocato VITO SOLA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO ALESSANDRO BOZZO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

MEDIOFACTORING SPA, (già Intesa Mediofactoring S.p.A.), in persona

del suo Dirigente Responsabile della Direzione Legale Dr.

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI N.

142, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GALGANO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.F., (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 252/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato DANIELE MANCA RITTI per delega;

udito l’Avvocato VITO SOLA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CALCANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, condanna aggravata alle spese, statuizioni sul G.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 ottobre 2011 il Tribunale di Sassari dichiarò l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di Mediofactoring s.p.a. e del Banco di Sardegna s.p.a., dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da D.F. e da I.T. in data (OMISSIS) nonchè di tre contratti di locazione ultranovennali stipulati il (OMISSIS), l’uno, tra D.F. e I.M.; l’altro, tra D.F. e I.G. e il terzo, tra D.F. e Prod & Pan s.r.l..

La domanda era stata proposta da Mediofactoring s.p.a., creditrice della somma di 1.000.000 di Euro nei confronti di F.M. Immobiliare s.r.l., in favore della quale D.F. aveva rilasciato fideiussione fino alla concorrenza dell’importo di Euro 500.000. La società, sostenendo il carattere frodatorio dei predetti atti dispositivi, aveva convenuto in giudizio D.F., I.T., I.M., I.G. nonchè Prod & Pan s.r.l., segnatamente evidenziando, a sostegno della sua linea difensiva, che I.M. e G. erano, rispettivamente, cognata e suocero del D. e che I.T. era anche amministratore di Prod & Pan s.r.l..

Nel giudizio era poi intervenuto il Banco di Sardegna, che aveva azionato la medesima tutela nei confronti dei convenuti.

Con la sentenza ora impugnata, depositata il 24 giugno 2013, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto il gravame proposto dai soccombenti.

Il ricorso di Prod & Pan s.r.l., di G. e di I.M. è affidato a un solo motivo.

Si sono difesi con due distinti controricorsi Mediofactoring s.p.a. e il Banco di Sardegna.

Quest’ultimo e i ricorrenti hanno altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’impugnante, denunciando violazione dell’art. 2901 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, contesta la positiva valutazione, effettuata dal giudice di merito, del requisito dell’eventus damni e tanto benchè la stessa società attrice avesse ammesso, nella comparsa di costituzione in appello, che i cespiti erano gravati da due ipoteche iscritte in data anteriore alla stipula degli impugnati contratti di locazione di talchè il lamentato pregiudizio alle possibilità di soddisfazione del credito – da valutarsi in termini di certezza ed effettività – era di fatto insussistente.

2. Le critiche non superano il preventivo vaglio di ammissibilità. Giova precisare che la questione della insussistenza dell’eventus damni in ragione della presenza di iscrizioni ipotecarie sugli immobili oggetto degli atti dispositivi di cui è stata chiesta e ottenuta la declaratoria di inefficacia, non è trattata nella sentenza impugnata, il che, in via di principio, ne postula la novità.

Nè è conducente il rilievo dei ricorrenti, secondo cui la circostanza era comunque emersa nel corso del giudizio di merito, attraverso le argomentazioni di parte attrice, volte a rappresentare che il conferimento in fondo patrimoniale e la stipula di locazioni ultranovennali di immobili già gravati da rilevanti vincoli, andava definitivamente a sottrarli alla garanzia dei creditori. Essenziale, ai fini che qui interessano, è invero che la circostanza era stata utilizzata nel dibattito processuale quale elemento volto a rafforzare l’assunto della sussistenza dell’eventus damni, laddove il capovolgimento della prospettiva – che avrebbe peraltro richiesto ben più dettagliate allegazioni – è avvenuto per la prima volta in questa sede di legittimità.

3. In ogni caso le censure sono destituite di ogni fondamento.

La sostanziale insignificanza dei pesi gravanti sugli immobili locati, ai fini dell’esito positivo dello scrutinio sul fondamento della proposta azione, implicitamente ma inequivocabilmente sottesa alla scelta decisoria adottata, è valutazione niente affatto illogica o arbitraria, considerato il carattere cautelare del rimedio azionato, volto a preservare la garanzia generica spettante al creditore sul patrimonio del debitore, ma privo di effetti restitutori tout court. Ne consegue che il relativo apprezzamento si sottrae al sindacato di questa Corte (cfr. Cass. civ. 18 novembre 2015, n. 18315; Cass. civ. 30 dicembre 2014, n. 27546).

In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di cui al dispositivo.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, per ciascuno dei resistenti, in complessivi Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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