Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20903 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. un., 11/10/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 11/10/2011), n.20903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4999-2010 proposto da:

R.M., L.P., P.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato

ACETO ANTONIO, che li rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALTO CALORE PATRIMONIO INFRASTRUTTURE S.P.A., ALTO CALORE SERVIZI

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21197/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento

della revocazione per precedente ricorso per cassazione;

compensazione delle spese, accoglimento su compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1993/1994 L.P., R.M. e P. G. convenivano dinanzi al TRAP di Napoli il Consorzio Idrico Alto Calore di Avellino per il risarcimento dei danni loro derivati dall’abusiva occupazione di un loro terreno irreversibilmente trasformato da un acquedotto interrato, costruito dal Consorzio Idrico Alto Calore, e dal diminuito valore del restante terreno.

Il TRAP rigettava la domanda della P. e, in accoglimento parziale delle domande di L. e R., condannava il Consorzio a pagare L. 547.443 a titolo di risarcimento danni per l’occupazione delle porzioni di terreno asservite, calcolando la fascia di asservimento nella misura ridotta del 50%, e L. 437.000 per indennità di occupazione illegittima ed illecita detenzione dei terreni, e a rimborsare agli attori vittoriosi i due terzi delle spese.

Interponevano appello i soccombenti chiedendo di risarcire il danno per il diminuito valore del fondo asservito secondo il valore di mercato, pari a L. 9.500 al mq., senza applicare la riduzione del 50% e di riformare la decisione sulle spese liquidandole interamente a favore del procuratore, antistatario.

Il TSAP, nella contumacia del Consorzio, con sentenza 82/99 accoglieva l’appello sulla valutazione del terreno attraversato dalla condotta idrica e sul criterio di valutazione del danno aumentando il valore del fondo da L. 4.850 al mq. a L. 6.500 al mq. da applicare sul 20% della parte residua e sul 100% delle fasce laterali riformando conseguentemente la sentenza di primo grado anche a favore della P., liquidando L. 11.726.000 per l’indennità di occupazione per l’asservimento) oltre interessi e L. 8.794.000 per il risarcimento per l’ultimo periodo quinquennale di occupazione illegittima e ponendo le spese totalmente a carico del Consorzio per il primo e secondo grado.

Il Consorzio Alto Calore ricorreva per cassazione. Resistevano gli intimati.

Le S.U., con sentenza 51/2001, accoglievano il ricorso del Consorzio sul criterio da adottare per il valore delle fasce laterali affermando che sugli altri punti – valore unitario del terreno, larghezza delle fasce laterali, lunghezza della condotta idrica, criterio indennitario e deprezzamento del fondo – si era formato il giudicato interno, e dichiaravano il seguente principio di diritto:

“In materia di imposizione di fatto di servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell’opera idraulica senza una regolare procedura ablatoria, trova applicazione analogica l’art. 1038 cod. civ., che distingue, ai fini della determinazione dell’indennità, tra le parti fisicamente occupate dall’opera idraulica e quelle costituenti le cosiddette fasce di rispetto necessarie per lo spurgo e per la manutenzione delle condotte, stabilendo che per le prime sia corrisposto al proprietario l’intero valore e per le altre soltanto la metà di tale valore, tenuto conto della possibilità, espressamente riconosciuta al proprietario stesso dal secondo comma, di continuare a sfruttarle economicamente e di rimuovere e trasportare il materiale ammucchiato “purchè senza danno dell’acquedotto, de suo spurgo e della sua riparazione”. Pertanto, il giudice adito con azione di risarcimento non può, senza incorrere in violazione della norma in parola, adottare per le fasce laterali di rispetto, lo stesso criterio indennitario prescritto dal primo comma per la superficie direttamente interessata dalla condotta, salvo che non ricorrano particolari circostanze in forza delle quali sia totalmente esclusa per esse quella utilizzabilità, sia pure limitata, prevista e consentita dal comma 2 dell’articolo citato.” I resistenti riassumevano il giudizio dinanzi al TSAP chiedendo il risarcimento per le fasce laterali al 100% perchè completamente sottratte alla disponibilità del proprietario.

Il TSAP con sentenza n. 136 del 27 agosto 2007 dichiarava inammissibile o questa domanda, e, confermato il valore del terreno per t’ intero in L. 6.500 al mq., calcolata in mq. 15,75 la zona occupata dalla condotta e in mq. 194,25 le fasce laterali, liquidava Euro 378,92 per il valore al 50% di queste, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e compensando le spese dei gradi di merito.

Avverso questa sentenza ricorrevano nuovamente per cassazione L. ed altri.

Le S.U., con sentenza n. 21197 del 5 ottobre 2009, dichiaravano inammissibile il ricorso perchè proposto il 29 ottobre 2008 allorchè era scaduto – dal 17 ottobre 2008 – il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorrente dalla pubblicazione della sentenza – 27 agosto 2007 – sospeso a norma della L. n. 742 del 1969, e ripreso a decorrere dal 16 settembre 2007.

Ricorrono per revocazione L.P., R.M. e P.G.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Denunciano i ricorrenti errore di fatto revocatorio “ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4” poichè, pacifico che la sentenza del TSAP era stata depositata il 27 agosto 2007 e che perciò il termine annuale iniziava a decorrere dal 16 settembre 2007, secondo quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite, e che durante il decorso di esso si era verificata un’ulteriore sospensione dal primo agosto 2008 al 16 settembre 2008, il termine per il ricorso scadeva il 31 ottobre 2008 e dunque la notifica dell’impugnazione avvenuta il 29 ottobre 2008 era tempestiva.

L’impugnazione, ammissibile poichè diretta ad identificare la corretta espressione grafica dell’effettiva volontà del giudice come risulta espressa nella sentenza innanzi richiamata, è fondata.

Infatti la sentenza impugnata, dopo aver richiamato il principio secondo, cui l’art. 327 c.p.c., comma 1 – nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alla modifica introdotta con la novella introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – trova applicazione anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, e perciò il termine lungo per impugnarle decorre dalla pubblicazione di esse, ed il principio secondo il quale per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 dal computo devono esser esclusi i giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre, sì che se la sentenza è stata depositata durante tale periodo, come nella fattispecie, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, questo decorre dal 16 settembre e se dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale la suddetta sospensione va computata due volte – Sezioni Unite del 24 novembre 2005 n. 24816 e 29 settembre 2009 n. 20817 – ha però errato Ai, nel calcolo materiale di tali termini non decorsi alla data del 29 ottobre 2008 e perciò il ricorso è tempestivo e va esaminato nel merito e la pronuncia delle Sezioni Unite del 2009 va revocata.

2.- Con il primo motivo L.P., R.M. e P.G. deducono: “Violazione e falsa applicazione artt. 91, 92, 336 e 385 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, concludendo con i seguenti quesiti di diritto: “Dica la Corte se il giudice di rinvio a seguito della sentenza di cassazione possa modificare anche le statuizioni sulle spese della sentenza di primo grado senza che la stessa venga modificata per effetto della pronuncia di legittimità; 2) dica la Corte se il giudice di rinvio disponendo una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, senza modificare la sentenza di tale fase del giudizio, incorra nella violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c.; 3) dica la Corte se, nel caso di specie, il giudice, tenuto conto della ridottissima riduzione del risarcimento del danno – 1/20 della somma liquidata in appello – abbia violato il principio di soccombenza globale della lite di cui all’art. 91 c.p.c. disponendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e prevedendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di merito”.

Il primo ed il secondo profilo del motivo sono infondati. Ed infatti, come emerge dalla narrativa, la sentenza 82/1999 del TSAP, aveva modificato la statuizione sulle spese disposta dal giudice di primo grado con sentenza n. 23 del 1998 (compensazione parziale), ponendole interamente a carico del Consorzio per entrambi i gradi. Con decisione n. 51 del 2001 le Sezioni Unite hanno cassato la suddetta sentenza del TSAP e perciò, per effetto dell’art. 336 c.p.c., comma 1, anche se soltanto un capo di essa è stato annullato – quello sul valore delle fasce laterali – sono state caducate le spese processuali di secondo grado. Avendo poi il giudice del rinvio ribadito l’accoglimento parziale dell’appello di L. sul maggior valore del terreno rispetto a quello stabilito dal giudice di primo grado, poteva rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese, anche di primo grado, secondo il principio dell’esito finale della lite (Cass. del 23 aprile 2001 n. 5988).

2.- Il terzo profilo del primo motivo innanzi richiamato è connesso al secondo, con cui i ricorrenti lamentano: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” con riferimento alla disposta compensazione totale dell’intero giudizio di merito, giustificata dal TSAP – sentenza n. 136 del 2007 – con le reciproche soccombenze, mentre invece il Consorzio era totalmente soccombente essendo state accolte le domande dei danneggiati di o risarcimento del danno – Euro 6.055,97 – ridotto soltanto di un ventesimo – Euro 326,05 – a seguito dell’accoglimento del ricorso per cassazione del Consorzio.

Le doglianze sono parzialmente fondate.

Ed infatti, dovendo esser apprezzato unitariamente l’esito della lite, gli attori non sono stati totalmente vittoriosi poichè, come emerge dalla narrativa, le loro domande risarcitorie non sono state integralmente accolte nè in primo grado nè in sede di rinvio, essendo stati liquidati il valore e l’estensione del terreno e delle fasce laterali in misura inferiore a quella richiesta. Tuttavia la compensazione totale tra le parti delle spese dell’intero giudizio di merito e la condanna totale delle spese dei giudizio di cassazione viola il principio della liquidazione di esse alla stregua dell’esito finale del giudizio in cui le domande risarcitorie di L. P., R.M. e P.G. sono state accolte nell’an, mentre l’accoglimento del ricorso per cassazione del Consorzio Alto Calore Servizi s.p.a. e dell’Alto Calore Patrimonio Infra strutture s.p.a. ha comportato soltanto una modesta riduzione sul quantum. Pertanto la sentenza del TSAP n. 136/2007 va cassata sul relativo capo e, decidendo nel merito, vanno rimborsate a L. P., R.M. e P.G., con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, il 50% dell’ammontare delle spese globalmente liquidate dal TRAP con sentenza 23/1998 e dal TSAP con sentenza 82/1999, dichiarandosi compensate tra le parti nel restante 50%, mentre per il giudizio di cassazione definito con sentenza n. 51/2001 e per il giudizio in sede di rinvio definito con sentenza n. 136/2007 tenuto conto dell’alternata soccombenza delle parti in tali fasi – in cui il ricorso per cassazione è stato accolto sul valore delle fasce laterali e la nuova domanda degli appellanti è stata dichiarata inammissibile – le spese si dichiarano interamente compensate. Quanto poi alle spese di questo giudizio, considerata sia la fase rescindente che quella rescissoria, e la parziale fondatezza del ricorso nel merito, si dichiarano compensate tra le parti nella misura del 30%, mentre il Consorzio Alto Calore Servizi s.p.a. e l’Alto Calore Patrimonio Infrastrutture s.p.a. devono esser condannati a pagare, in solido, ai ricorrenti il restante 70% di esse, liquidate come da dispositivo, e da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca la sentenza delle Sezioni Unite n. 21197 del 2009 dichiarando ammissibile il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del 2007 n. 136 che cassa sul capo che ha regolato le spese del giudizio di merito e di cassazione di cui alla sentenza n. 51 del 2001 e, decidendo sul punto nel merito, condanna il Consorzio Alto Calore Servizi s.p.a. e l’Alto Calore Patrimonio Infrastrutture s.p.a. a pagare, in solido, a L.P., R.M. e P.G. il 50% delle spese del giudizio di primo e secondo grado – che si compensano tra le parti nella restante misura – nei medesimi importi liquidati dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche con sentenza n. 23 del 1998 e dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza n. 82 del 1999, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Dichiara interamente compensate tra dette parti le spese del giudizio di cassazione di cui alla sentenza n. 5 del 2001 e del Tribunale Superiore delle Acque di cui alla sentenza n. 136 del 2007. Condanna il Consorzio Alto Calore Servizi s.p.a. e l’Alto Calore Patrimonio Infrastrutture s.p.a. a pagare, in solido, il 70% delle spese della fase rescindente e rescissoria di questo giudizio – da distrarre a favore del procuratore antistatario – e che si liquidano, per l’intero, in Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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