Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20902 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29208-2018 proposto da:

P.M.F.T., P.A., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio

dell’avvocato ELISA NERI, rappresentate e difese dall’avvocato

GIUSEPPE NERI;

– ricorrenti –

contro

PE.EN. nella qualità di erede di L.T., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MALIZIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Reggio Calabria, accogliendo l’impugnazione proposta da L.T. avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva dichiarato il diritto di servitù di passaggio, acquistato per usucapione, a carico del fondo della medesima e a vantaggio di quello delle attrici P.A. e P.M.F., rigettò la domanda, per difetto di legittimazione passiva dell’appellante, la quale il 15/4/1991 aveva venduto l’immobile sul quale la controparte aveva rivendicato il diritto reale e la compravendita in parola era stata trascritta il 22/4/1991, nel mentre l’atto di citazione, affidato all’ufficiale giudiziario il 17/4/1991, era stato del pari notificato il 22/4/1991, in epoca, quindi successiva all’atto traslativo;

ritenuto che P.A. e P.T. ricorrono avverso la decisione d’appello esponendo unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria, e che Pe.En., quale erede di L.T., resiste con controricorso;

ritenuto che la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2644 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Corte locale aveva errato nel non considerare che il momento da tenere in considerazione, al fine di accertare la legittimazione passiva, non era quello dell’avvenuta notifica, bensì della consegna dell’atto per l’adempimento all’ufficiale giudiziario, cosa che qui era avvenuta alcuni giorni prima della trascrizione dell’atto di compravendita, con il quale la L. si era spogliato dell’immobile;

considerato che la doglianza non merita di essere accolta, tenuto conto delle ragioni che seguono:

a) il principio di diritto regolante la materia può sintetizzarsi nei termini seguenti: “l’evocazione dell’art. 2644 c.c., non appare calzante, non versandosi qui nell’ipotesi di dirimere un conflitto fra più acquirenti, ma, ben diversamente, di verificare se al momento della pendenza della causa la parte convenuta fosse legittimata, cioè se versasse nella condizione giuridica di poter soddisfare la pretesa di parte attrice”; come già chiarito da questa Corte, la quale ha precisato che difetta di legittimazione passiva il soggetto convenuto in giudizio con l’actio negatoria servitutis che abbia alienato il fondo prima della notifica della citazione, ancorchè l’atto di trasferimento non sia stato ancora trascritto alla data di tale notifica, essendo il sistema della trascrizione rilevante, ai sensi dell’art. 2644 c.c., soltanto nel caso di una pluralità di acquisti del medesimo diritto (o di diritti tra loro incompatibili) da un unico dante causa; nè una tale legittimazione trova giustificazione nella prima parte dell’art. 111 c.p.c., comma 1, in quanto questa disposizione postula che il giudizio sia stato instaurato da o nei confronti del soggetto legittimato e che costui abbia poi, nel corso del giudizio, trasferito a terzi (a titolo particolare e per atto inter vivos) il diritto controverso (Sez. 2, n. 2982, 06/05/1980, Rv. 406723);

b) peraltro, questa Corte ha avuto modo di spiegare che a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (S.U. n. 10216, 4/4/2006, Rv. 589870);

c) la scissione in parola, come si è reiteratamente spiegato in dottrina e giurisprudenza, assicura la pienezza del diritto di difesa del notificante, sottraendolo al rischio d’incidenza dell’alea dei tempi della notifica, che non è in suo potere determinare, sul rispetto dei termini decadenziali del processo;

d) ciò, tuttavia, non toglie che la notifica conservi natura recettizia, così, ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, u.c., in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte Cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante (Sez.3, n. 1662, 29/1/2016, Rv. 638352); così, ai fini dell’osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell’appellante, per “giorno della notificazione”, ai sensi degli artt. 165 e 347 c.p.c., s’intende quello in cui si realizza non l’effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità (Sez. 1, n. 11783, 21/5/2007, Rv. 597180); così, al fine di verificare il rispetto del termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., in relazione all’art. 165 c.p.c., si è affermata la decorrenza dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (Sez. 3, n. 9329, 20/4/2010, Rv. 612704); così in tema di continenza di cause si è affermato che la prevenzione è determinata dall’effettiva instaurazione del rapporto processuale, che si verifica, nel caso di notifica a mezzo posta, non con la mera consegna del plico all’ufficiale giudiziario, ma con la ricezione di esso da parte del destinatario, ancorchè a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento della notificazione debba considerarsi verificato, quanto al notificante, al momento della consegna dell’atto (Sez. 3, n. 27710, 16/12/2005, Rv. 5866779;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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