Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20902 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 21/07/2021), n.20902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5991-2018 proposto da:

COMUNE DI PIACENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCO SPEZIA, giusta procura

speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e

difende assieme all’Avvocato MICHELE DE FINA, giusta procura

speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1662/2017 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,

depositata il 13/7/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Comune di Piacenza propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva parzialmente accolto l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza avverso la sentenza n. 604/2014 del Tribunale di Piacenza, che aveva parimenti par7ialmente accolto il ricorso proposto dal Comune di Piacenza avverse cartelle esattoriali relative ad immobili di proprietà comunale situati all’interno del comprensorio di competenza del suddetto Consorzio;

il Consorzio resiste con controricorso ed ha infine depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione delle norme di diritto (art. 860 c.c., R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11, L.R. Emilia Romagna n. 25 del 1984, artt. 13 e 14), in relazione al beneficio di regimazione, indicato come beneficio diretto generale dalla Corte di merito, a favore degli immobili di proprietà comunale;

1.2. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta parimenti violazione delle norme di diritto (art. 860 c.c., R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11, L.R. Emilia Romagna n. 25 del 1984, artt. 13 e 14, L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 27), in relazione al beneficio di scolo, indicato come beneficio mediato generale dalla Corte di merito, a favore degli immobili di proprietà comunale;

2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

2.2. costituisce infatti principio consolidato, dal quale non v’e’ ragione di consolidarsi, che “in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (cfr. Cass. nn. 9511/2018, 24356/2018, 23220/2014);

2.3. già le SS.UU. hanno avuto, infatti, modo di affermare, in particolare, che “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. SS.UU. n. 11722/2010);

2.4. tale principio si pone nel solco di SS.UU. n. 26009/2008, secondo cui “in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”;

2.5. questa Corte (cfr. Cass. n. 17066/2010) ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato con la conseguenza che, soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente spetterà al giudice tributario di disapplicare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo;

2.6. questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/2014 e da Cass. n. 21176/2014, secondo cui “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario; la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. nello stesso senso Cass. n. 6839/2020);

2.7. la decisione qui impugnata è conforme con i principi così affermati, poiché la Corte di merito ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in questione a carico del Comune, rilevando che oltre all’inclusione degli immobili dei consorziati nel “perimetro di contribuenza” allegato al Piano di Classifica il Consorzio aveva altresì dimostrato la sussistenza del beneficio “diretto di tipo generale, conseguente all’azione di difesa dalle acque di monte (beneficio di regimazione) e dall’azione di sgrondo delle acque meteoriche (beneficio di scolo) esercitata dalla rete consortile in sinergia con il reticolo fognario comunale a beneficio di una molteplicità di immobili”;

2.8. come già ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 27469/2016) l’acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile, consegue all’inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 c.c.), mentre l’entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (R.D. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1), dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, come dianzi illustrato, il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo” (Cass. Sez. U. n. 8960 del 1996) non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene” (cfr. Cass. n. 8770 del 2009; n. 8554 del 2011; n. 15607 del 2011);

2.9. il rapporto di contribuenza si determina, quindi, per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell’area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. R.D. n. 215 del 1933, artt. 58 e 59), ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica;

2.10. ai fini qui considerati, quindi, è del tutto irrilevante che sia stato o meno approvato un “piano di perimetrazione della contribuenza” (cfr. Cass. n. 8960 del 1996; Sez. U. n. 968 del 1998) dal momento che, ferma la necessità del concreto vantaggio derivante dalle opere, la giurisprudenza di questa Corte limita il presupposto territoriale alla inclusione dell’immobile nella “delimitazione del comprensorio consortile” (Cass. n. 8770 del 2009, in motivazione; n. 8554 del 2011; n. 5607 del 2011);

2.11. poste tali premesse, nel caso in esame il ricorrente sostiene che i benefici derivanti dagli interventi realizzati dal Consorzio sono riferibili al territorio complessivo e solo per riflesso alle proprietà comunali e come tale esso è insuscettibile di giustificare il pagamento dei contributi consortili;

2.12. questa Corte, tuttavia, ha già avuto modo di affermare il principio secondo il quale, laddove si discorra di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse e senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (cfr. Cass. n. 27469/2016, n. 27057/2014, n. 14404/2013, n. 7175/2011, n. 7159/2011);

2.13. la sentenza impugnata dà atto che dai dati contenuti nell’espletata c.t.u., che non sono stati specificamente contestati dal Comune, si ricava la prova che gli immobili di proprietà comunale non solo si trovano all’interno del comprensorio del consorzio di bonifica, ma godono direttamente di un beneficio idraulico di scolo e di un beneficio di regimazione per effetto delle opere concretamente installate e manutenute per la sicurezza idraulica del territorio;

2.14. correttamente quindi il Giudice di appello ha ritenuto che il Consorzio di Bonifica di Piacenza abbia fornito la prova dell’utilitas della quale si discute, mentre le contestazioni mosse dal Comune risultano generiche, incentrate su affermazioni non in grado di confutare l’efficacia delle opere di bonifica, secondo quanto ricavabile dall’esaminata relazione tecnica che, motivatamente, la CTR ha valorizzato nella sentenza impugnata;

2.15. in sostanza, dunque, l’odierno ricorrente, pur apparentemente prospettando errori di diritto della sentenza. tende a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sull’analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da lacune o vizi logici, si sottrae al giudizio di legittimità, atteso che nell’ambito di tale giudizio, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui restano riservato l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 22901/2005, n. 15693/2004, n. 11936/2003);

2.16. va altresì evidenziato che il ricorrente non risulta aver in alcun modo dedotto di aver proposto specifica impugnativa o contestazione dell’approvato piano di classifica in quanto tale, essendosi limitato ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall’esecuzione delle opere di bonifica e che le sue proprietà erano immobili urbani e non fondi rustici;

2.17. a fronte, dunque, del dato pacifico di causa costituito dall’inserimento dei fondi del Comune nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di quest’ultimo del piano di Classifica e di ripartizione approvato dall’autorità regionale, gravava sul contribuente medesimi l’onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria, adempimento che non è stato invece effettuato;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. e spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio che liquida in Euro 7.500,00 compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA