Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20902 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24722/2013 proposto da:

G.G., (OMISSIS), D.C.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI BALDINI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CARIFIN SPA, in liquidazione, in persona del legale rappresentante

liquidatore Dottor M.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato

BARBARA MIOLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELO MASTANDREA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2571/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIOVANNI BALDINI;

udito l’Avvocato ANGELO MASTRANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, condanna aggravata alle spese, statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 10233 del 2009 il Tribunale di Milano dichiarò l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., del contratto di vendita della nuda proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), stipulato, in data (OMISSIS), tra D.C.L. e il figlio della stessa, G.G., nonchè del successivo contratto di alienazione della proprietà piena del medesimo immobile, intervenuto il (OMISSIS) successivo, tra il G. e la D.C., da una parte, e B.C.M., dall’altra.

La domanda era stata proposta da Carifin s.p.a., creditrice della D.C. in forza di fideiussione da questa prestata al fine di garantire alcune operazioni di locazione finanziaria poste essere da Aster s.a., società corrente in (OMISSIS). Secondo il giudice di prime cure l’attrice aveva dimostrato la sussistenza di tutti presupposti della tutela azionata e cioè sia dell’eventus damni che della scientia fraudis, desumibile, quest’ultima, dal fatto che gli atti dispositivi impugnati erano stati posti in essere subito dopo la ricezione, da parte della garante, della diffida ad adempiere a lei inoltrata dalla banca, e dalla sperequazione del prezzo dell’alienazione, rispetto al valore di mercato dell’immobile.

Con la sentenza ora impugnata, depositata il 21 giugno 2013, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da D.C.L. e da G.G..

Il ricorso dei soccombenti avverso detta pronuncia è affidato a quattro motivi.

Si è difesa con controricorso Carifin s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo denunciano gli esponenti violazione dell’art. 1939 c.c.. Sostengono che, in applicazione di tale disposizione, l’accertamento della validità della fideiussione rilasciata dalla D.C. andava effettuato, in contraddittorio con il debitore principale, dinanzi al giudice di (OMISSIS), L. 31 maggio 1995, n. 216, ex art. 3, comma 1, artt. 4 e 7 e in applicazione della clausola dell’atto di costituzione della garanzia, che sanciva la competenza del Foro di quello Stato per qualunque contestazione alla stessa inerente. Aggiungono che, dato atto della apertura, a carico di Aster, di una procedura concorsuale innanzi al Tribunale Commissariale di San Marino, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione o, in subordine, sospendere il giudizio.

1.2 Con il secondo mezzo i deducenti si dolgono della omessa declaratoria della avvenuta estinzione del debito di Aster conseguente alla mancata, tempestiva presentazione del supposto credito di Carifin innanzi al Tribunale Commissariale di San Marino, in tale prospettiva denunciando anche la violazione del disposto dell’art. 1957 c.c..

Sostengono segnatamente gli impugnanti che la circostanza che il credito garantito dovesse considerarsi, per effetto di quell’omissione, decaduto, secondo la legislazione dello Stato di San Marino, comportava che anche l’obbligazione fideiussoria della D.C. era da ritenersi venuta meno, non avendo, tra l’altro, la garantita ottemperato all’obbligo di iniziare tempestivamente e proseguire diligentemente le azioni necessarie alla conservazione del credito.

1.3 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla quantificazione del credito di Aster, segnatamente in punto di calcolo degli interessi. Rilevano che la Corte territoriale, partita dall’erronea affermazione che l’accertamento del credito di Carifin, quale presupposto dell’azione revocatoria, andava effettuato dal giudice pur in assenza di una specifica domanda, aveva quantificato la somma dovuta da Aster in Euro 673.036,6, senza neppure precisare se tale importo era comprensivo o meno degli interessi nè chiarire se si era o meno tenuto conto del fatto che i beni acquistati in leasing da Aster erano rimasti in proprietà di Carifin.

1.4 Con il quarto motivo si assume l’inefficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta da Carifin a dimostrazione del credito vantato verso Aster, la cui prova era stata affidata a estratti notarili dei libri contabili della attrice in revocatoria.

2. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, non hanno pregio.

Esse, a ben vedere, sono tutte incentrate sulla contestazione dell’esistenza del credito di Carifin nei confronti della garantita e sul conseguente rilievo che il venir meno dello stesso avrebbe determinato, ex art. 1939 c.c., il venir meno dell’obbligazione del garante. In tale prospettiva, con un certo disordine espositivo, quanto al debito di Aster verso la banca, se ne assume, da un lato, la mancata dimostrazione, sia nell’an (quarto motivo), che nel quantum (terzo motivo) e, dall’altro, l’intervenuta estinzione, alla stregua della legge della Repubblica di San Marino, per effetto della mancata presentazione del credito al Tribunale Commissariale, davanti al quale era incardinata la procedura fallimentare a carico della debitrice principale.

3. A confutazione delle esposte contestazioni mette allora conto evidenziare che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto infondata la censura volta a far valere la mancata proposizione, da parte della banca, di una domanda di accertamento del debito della D.C., sul rilievo che la relativa verifica, attenendo a un presupposto dell’azione revocatoria, andava effettuata anche d’ufficio; ha poi aggiunto: a) che nella fattispecie il credito di Carifin era dimostrato dall’accertata prestazione di una fideiussione a prima richiesta, da parte della convenuta, per Euro 1.081.286,00, a garanzia delle obbligazioni assunte da Aster in dipendenza dei contratti di leasing stipulati tra il (OMISSIS); b) che con la produzione della relativa documentazione gli oneri probatori della società attrice dovevano ritenersi, in parte qua, esauriti; c) che neppure risultava pattuito alcun beneficio di escussione e che la nozione di credito, ai fini della tutela assicurata dall’art. 2901 c.c., include anche le mere aspettative; d) che gli appellanti non avevano indicato la norma dell’ordinamento giuridico sanmarinese la quale, in difformità da quanto stabilito in quello italiano, prevederebbe la perdita del diritto di credito non insinuato al passivo fallimentare.

4. Ora, a ben vedere, l’impianto motivazionale qui sinteticamente riportato ruota intorno al principio della non necessaria pregiudizialità dell’accertamento del credito per la cui proposizione è stata proposta la domanda revocatoria, ai fini dello scrutinio sulla fondatezza della stessa, principio del quale il collegio intende qui ribadire la perdurante validità.

E’ sufficiente al riguardo ricordare che sin dal 2004 le sezioni unite di questa Corte, partite dal presupposto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, ha affermato che il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione di tale giudizio non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (cfr. Cass. civ. sez. un. 18 maggio 2004, n. 9440).

Tale principio – che esclude, in via generale, la necessità di un accertamento preventivo del credito che con l’esperimento della pauliana si intende tutelare – è stato costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, tutta correttamente ispirata al criterio della necessità di una mera delibazione del presupposto dell’azione revocatoria, costituito dalla esistenza del diritto che si assume pregiudicato dagli atti dispositivi del debitore (cfr. Cass. civ. 14 maggio 2013, n. 11573; Cass. civ. 12 luglio 2013, n. 17257).

5. L’adesione a siffatto schema decisorio evidenzia peraltro l’assoluta inconcludenza delle critiche in ordine alla pretesa quantificazione del credito di Aster, sul cui ammontare non c’è stata, in realtà, alcuna pronuncia suscettibile di passare in giudicato. E’ sufficiente al riguardo evidenziare che il decidente si è limitato a rilevare che la società di leasing, “con la produzione del contratto di fideiussione, di quelli di locazione finanziaria che assume(va) inadempiuti (….) per Euro 673.036,36, e la specificazione dell’importo dovuto attraverso la produzione dell’estratto conto, (aveva) esaurito il suo onere probatorio”.

Del resto un problema di giudicato non si pone mai, in via generale, con riferimento agli accertamenti svolti incidenter tantum dal giudice della pauliana in ordine al credito contestato, essendo essi esclusivamente finalizzati ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non a costituire un titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente.

Non a caso, se ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, resta tuttavia fermo che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr. Cass. civ. 7 maggio 2014, n. 9855). Il che ulteriormente convalida il fondamento dell’opzione ermeneutica posta a base della scelta decisoria adottata, assolutamente congruente al carattere meramente cautelare della tutela invocata.

6. Sotto altro, concorrente profilo va poi evidenziato che un rilievo assolutamente dirimente, quale il carattere di garanzia a prima richiesta della fideiussione rilasciata dalla D.C., non è stata oggetto di alcun impegno critico da parte dell’esponente. Si ricorda all’uopo che la garanzia a prima richiesta si differenzia nettamente dalla fideiussione, posto che, mentre questa è una obbligazione accessoria prestata da un terzo per garantire una obbligazione principale, la prima è una obbligazione autonoma del garante, destinata a diventare operativa con la semplice richiesta da parte del beneficiario.

Il proposto ricorso deve, in definitiva, essere integralmente rigettato.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio nella misura di cui al dispositivo.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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