Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20901 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18744-2013 proposto da:

A.I., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, BANCO DI NAPOLI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

BANCO DI NAPOLI SPA in persona del legale rappresentante p.t. e per

esso dell’Avv. ROBERTO RUSCIANO, INTESA SAN PAOLO SPA in persona del

legale rappresentante p.t. e per esso dell’Avv. ROBERTO RUSCIANO,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI, che le rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

A.I., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1961/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato PAOLA CAGOSSI;

udito l’Avvocato MICHELE SANDULLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel luglio del 2006 alcuni sottoscrittori di azioni di risparmio del Banco di Napoli negli anni dal (OMISSIS) citarono in giudizio il San Paolo IMI spa ed il San Paolo Banco di Napoli spa (quali successori del Banco di Napoli) per essere risarciti dei danni subiti in conseguenza della totale perdita del capitale investito.

Il tribunale di Napoli ha dichiarato prescritta l’azione risarcitoria, tenuto conto che il termine quinquennale di prescrizione doveva farsi decorrere dall’anno (OMISSIS) (quando s’era manifestato il dissesto patrimoniale del Banco di Napoli), restando escluso che il termine fosse quello dell’art. 2947 c.c., comma 3 mancando la prova del dolo in fatto costituente reato da parte degli allora esponenti del Banco di Napoli. La sentenza è stata confermata dalla CA di Napoli, la quale ha, altresì, dichiarato l’infondatezza dell’azione proposta da coloro che avevano acquistato i titoli tra il (OMISSIS).

Propongono ricorso per cassazione gli azionisti attraverso tre motivi. Risponde con controricorso il Banco di Napoli spa, il quale propone ricorso incidentale condizionato. Il Banco di Napoli spa ed Intesa Sanpaolo spa hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione 2947 e 2935 c.c. – vizio della motivazione) sostiene che il termine prescrizionale decorrerebbe non dal (OMISSIS) (come sostenuto dal giudice d’appello) ma dal (OMISSIS), ossia quando il PM chiese il rinvio a giudizio degli esponenti del Banco di Napoli e si sarebbe dunque manifestato l’illecito nella sua completa fattispecie. Viene specificato in proposito che l’azione era stata sin dall’origine esperita con riferimento ad illeciti anche di rilevanza penale, commessi dai dirigenti bancari del tempo, dei quali l’attuale istituto risponderebbe ex art. 2049 c.c..

Il motivo è infondato. Si tratta di una questione di puro merito (tale è l’individuazione del momento dal quale decorre la prescrizione) riproposta negli stessi termini attraverso i quali è stata già proposta al giudice d’appello, il quale l’ha risolta con motivazione immune da vizi logico giuridici, spiegando (sulla base di precedenti giurisprudenziali resi in analoghe fattispecie): che il danno risarcibile è solo quello che può essere stato causato dalla falsità del prospetto, non quello espressione del rischio liberamente assunto dall’investitore (nel caso, per la mancata realizzazione dell’aspettativa di un intervento pubblico di salvataggio della banca); che, nella specie, già nella prima metà del 1995 la stampa aveva dato ampia informazione del “buco di bilancio” emerso, con conseguente, immediato decremento del valore delle azioni.

secondo motivo (violazione di legge) pretende l’applicazione alla fattispecie del più lungo termine prescrizionale previsto per il fatto costituente reato (art. 2621 c.c.). Anche sul punto il giudice d’appello ha affrontato e risolto la questione con motivazione immune da vizi logico giuridici, facendo, peraltro, riferimento (anche in questo caso) a precedenti giurisprudenziali intervenuti in analoghe fattispecie (in particolare, Cass. n. 14056/10). Ha spiegato che nella specie non solo non è stata provata la ricorrenza del dolo specifico presupposto dal reato in questione ma che in analoghe vertenze è stata accertata giudizialmente la natura colposa della condotta degli esponenti del Banco. Il motivo è, dunque, infondato.

Il terzo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) concerne il punto in cui la sentenza ha dichiarato manifestamente infondate le pretese degli investitori che avevano sottoscritto azioni tra il (OMISSIS), posto che è imputabile solo a costoro l’avere scelto di acquistare i titoli “nonostante le ormai conclamate e note vicende societarie ed economiche della banca, di cui peraltro i prezzi di borsa dei titoli risentivano ampiamente” (pag. 15 della sentenza). In relazione a questo punto, i ricorrenti lamentano il vizio di ultrapetizione (siccome nulla aveva eccepito e provato la controparte), nonchè la contraddizione della motivazione. Il motivo è infondato. Quanto alla denunziata ultrapetizione, basta considerare che la pronunzia è conseguenza della valutazione degli elementi a base della domanda risarcitoria e della considerazione che chi conosce il rischio concernente il titolo non può pretendere risarcimento per effetto della sua perdita totale o parziale di valore. Quanto alla contraddizione, essa è da escludersi in base alla semplice osservazione che il giudice ha fatto coerente distinzione tra investitori che avevano acquistato i titoli prima che fosse conosciuto lo stato di dissesto del Banco e coloro che lo avevano fatto quando ormai quello stato era conclamato. Di qui la corretta dichiarazione di prescrizione del diritto, per i primi, e di infondatezza della domanda, per i secondi.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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