Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20901 del 12/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20901 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 29431-2007 proposto da:
GARAGE PARKING AUTOFFICINA C.M.B. DI GIULIANI C &
VITELLI M. S.N.C. 05173161000, in persona del legale
rappresentante Sig. CONTALDO GIULIANI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo
studio dell’avvocato PORRONE DOMENICO, rappresentata
2013
1606

e difesa dall’avvocato ABENAVOLI IVANA giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

FONDIARIA SAI S.P.A. 00818570012, in persona del

1

Data pubblicazione: 12/09/2013

Procuratore dott. IVANO CANTARALE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo
studio dell’avvocato BORGIA FRANCESCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO
CAMILLO giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 4318/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2006 R.G.N.
11187/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato FABIO DE STEFANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

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– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SAI, Società Assicuratrice Industriale spa, convenne,
davanti al tribunale di Roma, la società Garage – Parking Autofficina C.M.B. di Giuliani C. e Vitelli M. snc chiedendone
la condanna, ai sensi dell’art. 1916 c.c., al pagamento della

assicurato, Antonio Francioni, per il furto dell’autovettura
Mercedes, di proprietà di quest’ultimo, avvenuto in data
8.12.1996.
Precisò che, al momento del furto, l’autovettura era custodita
nell’autorimessa della convenuta, che era venuta meno agli
obblighi di custodia a suo carico.
Il tribunale accolse la domanda.
L’appello proposto dalla società convenuta si concluse con
sentenza del 12.10.2006, che lo accolse parzialmente, con la
condanna al pagamento di una somma inferiore a quella
riconosciuta dal primo giudice.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi
illustrati da memoria la società Garage Parking Autofficina C.M.B..
Resiste, con controricorso, Fondiaraia – SAI spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile
in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione,
3

somma di 18 milioni, corrispondente a quanto pagato al proprio

quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al
Capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del
decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare,

l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso
previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione; e la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del
ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U.
1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).
4

nei casi previsti dall’art. 360, n. l), 2), 3) e 4,

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il

n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla
fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta
utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura
del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso
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vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008

stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di
legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi
previsti dai numeri l, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma,
c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa
disposizione.
– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare
importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il
solo iter argomentativo della decisione impugnata), è
richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità
formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e
sintetica del fatto controverso ( cd. momento di sintesi) – in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la
decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche
Cass. 18.11.2011 n. 24255).
Con il primo motivo la ricorrente

denuncia Art. 360, n. 30

c.p.c.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1916,
1199, 2702 e 2697 c.c., 100, 115 e 116 c.p.c.
6

Nel primo caso ciascuna censura

Art. 360, n. ° 5 c.p.c.: omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Il motivo non è fondato.
La Corte di merito – diversamente da quel che sostiene la

qualificato come “quietanza di pagamento” – ha affermato che
quietanza_

contrariamente

a

quanto

dall’appellante, risulta sottoscritta dal Francioni

dedotto
” (pag. 4

della sentenza impugnata).
Si tratta di un accertamento di fatto compiuto dal giudice del
merito cui spetta; come tale non censurabile in questa sede a
fronte di una corretta motivazione (v. per tutte Cass.
12.7.2007 n. 15604).
Peraltro, se l’odierna ricorrente avesse inteso contestare la
concreta esistenza della

sottoscrizione,

il mezzo di

impugnazione sarebbe stata la revocazione della sentenza di
appello sul punto, e non il proposto ricorso per cassazione.
Neppure condivisibile è la censura secondo cui la quietanza di
pagamento non sarebbe sufficiente – a fronte della mancata
a provare l’esistenza del contratto di

produzione

assicurazione, né la causa del pagamento.
Infatti,

ai

fini

della

surroga

ex

art.

1916

c.c.,

l’assicuratore può adempiere all’onere di provare la sua
qualità ed il danno risarcito con la produzione della

7

ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione del documento

quietanza,

se

essa

contiene

la prova

del

contratto

d’assicurazione e l’individuazione del danno risarcito.
Tuttavia, quando l’assicuratore agisce nei confronti del terzo
responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di
annullabilità,

rescissione o risoluzione del contratto,

contrastare, in via d’eccezione, i presupposti della
surrogazione medesima.
Può, quindi, opporre la nullità del contratto stesso, inclusa
quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse,
oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa
dal titolare del relativo diritto.
Solo in questo caso è necessario che l’assicuratore esibisca
la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il
contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo
richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza
rilasciata dal terzo danneggiato (Cass. 3.2.1999 n. 919).
Ma non è questo il caso ricorrente nella specie, in cui non
risulta che l’odierna ricorrente abbia dedotto la nullità o
l’inesistenza del contratto di assicurazione.
Con la conseguenza della piena operatività, ai fini della
surroga

ex art. 1916 c.c., della quietanza di pagamento che

conteneva – come sottolineato dalla stessa sentenza impugnata
(pag. 4) – tutti gli elementi necessari per imputare il
pagamento della somma di 18 milioni al furto della vettura

8

deducibili soltanto dall’altro contraente, è legittimato a

assicurata dalla Sai spa, con l’indicazione anche degli
estremi del contratto di assicurazione.
Con il secondo motivo si denuncia

Art. 360, n. 3 0 c.p.c.:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1916, 1199 e 2697
c.c. 115 e 116 c.p.c.

motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Il motivo non è fondato.
In tema di

assicurazione

contro

i danni,

l’obbligo

dell’assicuratore di pagare l’indennizzo, assolvendo una
funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio
dell’assicurato, ha natura di debito di valore.
Ne deriva che esso deve essere necessariamente rivalutato con
riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la
liquidazione (Cass. 7.5.2009 n. 10488; Cass. 29.11.1999 n.
13342).
L’ulteriore conseguenza – una volta provato il pagamento – è
che la rivalutazione spetti all’assicuratore.
Nessun pregio riveste, quindi, quanto sostiene la ricorrente
secondo cui la mancata (viceversa già dimostrata)
sottoscrizione della quietanza di pagamento da parte
dell’assicurato, non consentirebbe l’individuazione della data
di decorrenza della rivalutazione; con il conseguente suo
mancato riconoscimento.

9

Art. 360, n. ° 5 c.p.c.: omessa, insufficiente, contraddittoria

Con il terzo motivo si denuncia

Art. 360, n. 3 0 c.p.c.:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Art. 360, n.° 5 c.p.c.: omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Art. 360, n. 3 0 c.p.c.:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Art. 360, n. ° 5 c.p.c.: omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Con il quinto motivo si denuncia

Art. 360, n. 3 0 c.p.c.:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1766, 1768, 1780,
1176 e 2697 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Art. 360, n. ° 5 c.p.c.: omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
I motivi, per l’intima connessione delle censure con gli
stessi svolte, sono esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili.
In sostanza, la ricorrente contesta l’erronea valutazione
delle risultanze probatorie con riferimento alla dinamica ed
alla circostanze del furto dell’autovettura, in ordine alle
quali il giudice del merito avrebbe scelto tra le prove quelle
ritenute dalla ricorrente ininfluenti, trascurandone, invece,
altre rilevanti.

10

Con il quarto motivo si denuncia

Ma censure di questo tipo non possono trovare ingresso nel
giudizio di legittimità, a fronte di una corretta ed adeguata
motivazione, come nella specie.
E’, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa
Corte che il vizio di omessa o insufficiente motivazione,
ex art. 360, n. 5, c.p.c.,

sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
deficiente esame di punti decisivi della controversia.
Non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte.
E ciò perché la norma non conferisce alla Corte di legittimità
il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e
della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta
dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare
le fonti del proprio convincimento ed, a tale scopo, valutare
le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e
scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione ( da ultimo Cass.
18.3.2011 n. 6288).
Peraltro, ai fini della ininfluenza delle censure svolte in
relazione alla invocata esclusione di responsabilità per il
furto, va sottolineato che, in caso di perdita della cosa
depositata in seguito a furto, il depositario non si libera
della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella
11

deducibile in sede di legittimità

custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta
dall’art. 1768 c.c., e cioè di avere disposto un adeguato
. servizio di vigilanza, ma deve provare ai sensi dell’art. 1218
c.c. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non
imputabile.

fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di
legittimità, se debitamente motivato come nella specie (Cass.
10.3.2009 n. 5736) .
Con il sesto motivo si denuncia

Art. 360, n. 3 0 c.p.c.:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1916, 1226 e 2697 ,
c.c., 24 Cost., 112, 113, 115, 116 c.p.c..
Art. 360 n ° 4 c.p.c.: nullità della sentenza e/o del
procedimento.
Art. 360, n. ° 5 c.p.c.: omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Il motivo non è fondato.
La valutazione dell’autovettura effettuata dalla Corte di
merito sulla base orientativa delle valutazioni di vetture
similari pubblicate sulle riviste specializzate del settore e
con criterio equitativo, in considerazione del fatto ” che la
SAI non ha dedotto che la vettura fosse in perfetto stato di
manutenzione o dotata di caratteristiche tali da giustificare
la valutazione massima attribuibile ” (pag. 7 della sentenza),
è corretta ed adeguatamente motivata.
12

Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di

D’altra

parte,

l’esercizio

in

concreto

del

potere

discrezionale, conferito al giudice di liquidare il danno in
via equitativa, non è suscettibile di sindacato in sede di
legittimità quando la motivazione della decisione dia
adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il

8.1.2003 n. 85; Cass. 9.9.2002 n. 13077; Cass. 27.6.2001 n.
8807; Cass. 15.1.2000 n. 409).
Con il settimo motivo si denuncia

Art. 360, n. 3 0 c.p.c.:

Violazione e falsa applicazione del D.M. n. ° 585/94, specie
l’art. 15.
Art. 360, n. ° 5 c.p.c.: omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Il motivo non è fondato.
Sebbene il giudice sia tenuto a liquidare le spese di lite
alla parte vittoriosa anche in mancanza di nota specifica,
qualora la nota non sia prodotta, la liquidazione giudiziale è
da presumere avvenuta con riferimento a quel che risulta dagli
atti, quanto alla corrispondenza fra l’attività svolta dal
difensore e la somma spettante a titolo di spese, diritti ed
onorari.
In questo caso, è onere della parte che lamenti l’erronea
liquidazione dimostrare – attraverso la produzione in giudizio
della nota specifica delle prestazioni svolte – che l’attività
esposta sia stata effettivamente resa, nonché quali singole
13

processo logico e valutativo seguito; come nella specie (Cass.

voci non siano state incluse nella somma liquidata a
compensazione, o siano state liquidate in violazione dei
limiti tariffari, potendo il giudice, solo in forza di tale
attività,

verificare

con

puntualità

e

precisione

la

corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di

della controparte (da ultimo Cass. ord. 27.3.2013 n. 7654).
Peraltro, la Corte di merito ha rigettato il motivo di appello
che censurava sul punto la liquidazione delle spese, operata
dal primo giudice in favore dell’odierna resistente, per la
genericità della ” doglianza relativa agli onorari ed i
diritti, il cui complessivo importo rispetta la tariffa
professionale applicabile alla data della liquidazione”.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi C 3.200,00,
di cui C 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso il 9 luglio 2013 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di
cassazione.

causa, traendo anche argomento dalla mancata contestazione

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