Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20901 del 11/10/2011

Cassazione civile sez. un., 11/10/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 11/10/2011), n.20901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6049-2009 proposto da:

I.GE.CO. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso lo studio

dell’avvocato RANIERI LUCREZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MONTEFUSCO GAETANO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FIBE CAMPANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18,

presso lo studio dell’avvocato MAGRI’ ENNIO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso; COMMISSARIATO DI

STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI del D.L. n. 90 del

2008, ex art. 1 convertito in L. 14 luglio 2008, n. 123 (già

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA

REGIONE CAMPANIA), MISSIONE GESTIONE CONTENZIOSO E SITUAZIONE

CREDITORIA E DEBITORIA PREGRESSA O.P.C.M. 1 luglio 2008, n. 3686, ex

art. 1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

23720/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/11 dal Cons. Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite,

stabilisca che la controversia appartiene alla giurisdizione del

giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto da IGECO s.r.l. per il regolamento di giurisdizione in relazione alla controversia pendente davanti al tribunale di Napoli, introdotta con atto di citazione del 10 giugno 2008;

rilevato che, con atto notificato il 16 febbraio 2010 ai controricorrenti FIBE s.p.a., SOTTOSEGRETARIO DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, già COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, MISSIONE GESTIONE CONTENZIOSO E SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA PREGRESSA, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla FIBE;

che stante l’accettazione della FIBE non si deve provvedere sulle spese nei suoi confronti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti degli altri resistenti.

visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese tra la ricorrente e le amministrazioni controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili della corte di cassazione, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011

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