Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20901 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.07/09/2017),  n. 20901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23781/2014 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA C.F.

(OMISSIS), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO, 7, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA MORESCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

PALMIGIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1085/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/07/2014 R.G.N. 2909/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il giorno 1/07/2014, ha rigettato l’appello proposto dalla Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, contro la sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda di M.P.G., dipendente della società, diretta ad ottenere l’ammissione allo stato passivo del credito avente ad oggetto le somme, versate da lui o per suo conto, nel Fondo Integrativo Pensioni, ivi comprese quelle poste a carico del datore di lavoro;

1.2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Sicilcassa s.p.a., sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il difensore della Sicilcassa s.p.a. ha rinunciato ai primi due motivi del ricorso, con cui aveva denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10 e degli artt. 1362 c.c. e segg., con riferimento agli artt. 4 e 7 del Regolamento del Fondo di previdenza integrativo;

2. la rinuncia, come correttamente segnalato dalla stessa ricorrente, è stata determinata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 477/2015, seguita da altra sentenza delle stesse Sezioni unite n. 4684/2015, che hanno risolto i contrasti esistenti sul diritto del lavoratore al riscatto dell’intera posizione contributiva e sulla natura dei trattamenti pensionistici integrativi;

3. la predetta rinuncia, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza delle censure, deve ritenersi efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore, restando pertanto sottratta alla disciplina dettata dall’art. 390 c.p.c., per la rinuncia al ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 3/11/2016, n. 22269); 4. il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, con riguardo al credito del lavoratore avente ad oggetto la contribuzione riscattabile versata al fondo, è infondato alla luce dei precedenti di questa Corte che non si ritiene siano superati ed ai quali si rinvia in ragione del loro valore nomofilattico (Cass. 14/10/2015, n. 20717; Cass. 13/10/2015, n. 20526; 1/10/2015, n. 19636);

4.1. in tali precedenti decisioni si è affermato che la natura privatistica del Fondo di previdenza integrativo della Sicilcassa s.p.a. e il carattere non obbligatorio delle relative prestazioni escludono l’applicabilità del “divieto di cumulo” fra interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dalla L. n. 412 del 1991, art. 16,comma 6;

4.2. il principio era stato già espresso da Cass. 28/10/2008, n. 25889, secondo cui, al di là della natura previdenziale del trattamento pensionistico integrativo del Fondo, il divieto di cumulo d’interessi e rivalutazione monetaria “si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti (enti gestori di previdenza obbligatoria: n.d.e.) e non è pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro”;

4.3. anche in ordine al dies ad quem del diritto alla rivalutazione monetaria, che secondo la Sicilcassa dovrebbe arrestarsi alla data in cui essa ha ceduto il complesso delle proprie attività e passività al Banco di Sicilia, il motivo si presenta infondato dovendo invece convenirsi con la Corte territoriale la quale ha fissato il dies ad quem nel momento in cui è divenuto esecutivo lo stato passivo (in tal senso, Cass. 214/7/2014, n. 16927; Cass. 18/6/2010, n. 14758);

5. il ricorso deve pertanto essere rigettato;

6. l’obbiettiva controvertibilità della questione, attestata dai contrasti giurisprudenziali anche di questa Corte, composti solo dai recenti interventi delle Sezioni Unite, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;

7. poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, presupposti che non sono collegati alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass., ord.13 maggio 2014 n. 10306).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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