Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20900 del 30/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21259-2019 proposto da:
D.S.P.N., D.S.M.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO MANTOVANI, che li rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
STEMIM SRL;
– intimata –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositato il
20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che, visto
l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, riunita in
Camera di consiglio, accolga il ricorso.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. D.S.P.N. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro la Stemim S.r.l., in quanto, a seguito della scissione dalla Effecierre S.r.l., era divenuta titolare delle azioni della Icep S.p.A., oggetto di cessione da parte di L.S. e D.S.A..
Aggiungeva che le azioni erano pervenute alle cedenti giusta testamento pubblico del 31 maggio 2007 di D.S.M., evidenziando che altre azioni della medesima società erano state acquisite dalla convenuta dagli altri coeredi B. e V.S..
Per l’effetto agiva per sentire accertare che tali alienazioni erano avvenute in violazione dell’art. 732 c.c. esercitando quindi il diritto di riscatto, con la condanna della convenuta alla restituzione ovvero al ritrasferimento delle stesse azioni.
Nella resistenza della società, quest’ultima eccepiva che in altro giudizio separatamente instaurato da L.S. era stato chiesto l’accertamento, tra l’altro, anche dell’invalidità e dell’inefficacia del testamento.
Nelle more del giudizio si evidenziava poi che il diverso giudizio era stato definito in primo grado dal medesimo Tribunale di Lagonegro con la sentenza n. 127/2018, che era stata appellata dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza.
Nel corso del giudizio intentato ex art. 732 c.p.c. ha poi spiegato intervento adesivo anche D.S.M.G. che ha a sua volta esercitato il diritto di riscatto.
Con ordinanza del 20/6/2019 il Tribunale di Lagonegro, rilevata la pendenza dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza del giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale relativa alla validità ed efficacia del testamento pubblico posto a base delle domande attoree, ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il giudizio, sino all’esito del detto giudizio di appello.
D.S.P.N. e D.S.M.G. hanno impugnato tale ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di un motivo.
La società intimata non ha svolto difese in questa fase.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
2. Con il motivo di ricorso si denunzia la palese erroneità dell’ordinanza impugnata che ha rilevato la ricorrenza dei presupposti per la sospensione del processo per pregiudizialità. Si evidenzia che in realtà nella causa asseritamente pregiudicante ed in sede di appello non risulta essere ancora in discussione la validità o l’efficacia del testamento pubblico del de cuius, in quanto la relativa domanda era stata disattesa dal Tribunale, senza che tale rigetto fosse stato investito dell’appello.
Inoltre si deduce che, poichè la causa pregiudicante è stata definita in primo grado, pendendo attualmente in grado di appello, non poteva essere disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c., potendo al più farsi applicazione della diversa sospensione di cui all’art. 337 c.p.c..
3. Il ricorso è fondato.
Ed, infatti, come puntualmente rilevato dal Pubblico Ministero nelle sua requisitoria, il Tribunale di Lagonegro nell’ordinanza impugnata ha inteso fare applicazione dell’art. 295 c.p.c., a fronte dell’individuazione come causa pregiudiziale di una controversia già decisa in primo grado e pendente poi in appello.
Anche a voler sorvolare in merito al riscontro se effettivamente la causa di appello veda ancora come res controversa la validità e l’efficacia dell’atto di ultima volontà del de cuius, la disposta sospensione ex art. 295 c.p.c. contravviene alla pacifica giurisprudenza di questa Corte che, traendo le conseguenze dalla decisione delle Sezioni Unite n. 10027/2012 (chiaramente finalizzata a restringere l’ambito applicativo dell’istituto della sospensione necessaria per pregiudizialità) ha affermato che (cfr. Cass. n. 17936/2018) quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337 c.p.c., comma 2 (conf. ex multis Cass. n. 13823/2016; Cass. n. 798/2015, che precisa che l’annullamento dell’ordinanza di sospensione emessa ex art. 295 c.p.c. prescinde da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità; Cass. n. 80/2019).
Il ricorso deve pertanto essere accolto e conseguentemente va cassata l’ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione del giudizio, previa riassunzione nel termine di legge.
La regolamentazione delle spese del presente procedimento va riservata alla pronuncia definitiva del giudice di merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio, fissando per la riassunzione il termine di legge.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020