Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20900 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17467/2013 proposto da:

BANCA MEDIOLANUM SPA, (OMISSIS), in persona del Dott. S.L.

rappresentante della società, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

SIGGIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato IGNAZIO

DANISI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 53/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato RAFFAELE AMODEO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I F. citarono la Banca Mediolanum deducendo: di avere consegnato ingenti somme di danaro al primo, funzionario della banca, presso la sede di questa, per l’acquisto di titoli mobiliari; diffusasi la notizia che il R. era stato allontanato dalla banca per una serie di irregolarità commesse, essi chiesero contezza dei propri depositi, apprendendo di non risultare tra i clienti del gruppo. Chiesero, dunque, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme consegnate, oltre al risarcimento del danno. La banca, costituitasi, chiamò in manleva il R..

Il Tribunale accolse la domanda degli attori nei confronti del R., nonchè quella di manleva proposta dalla banca contro il R.. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli.

Propone ricorso per cassazione Banca Mediolanum spa attraverso cinque motivi. Non si difendono gli intimati. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (art. 360 c.p.c., n. 5) censura la sentenza per non avere considerato: che gli stessi F., in sede di interrogatorio formale, avevano riconosciuto di aver conferito le somme di danaro in questione al R. mentre operava per conto di un altro istituto bancario; che, inoltre, dalle dichiarazioni dei F. e dalle anomalie della modulistica prodotta dagli attori emergeva la contraffazione della modulistica stessa.

Il secondo motivo (violazione di legge) sostiene che le omissioni di cui al precedente motivo abbiano fatto scaturire le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 2967, 2733, 1309 e 2049 c.c..

Il terzo motivo lamenta la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2056, 1223 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., con riferimento al punto in cui la sentenza, dopo avere constatato la mancata prova dell’allegazione della banca circa la contraffazione della modulistica, afferma che comunque la contraffazione costituirebbe una modalità di perpetrazione dell’illecito commesso dal R., di cui la banca stessa è chiamata a rispondere.

Il quarto motivo lamenta che il giudice, nel negare la riduzione delle somme pretese dai F., non abbia considerato sia che gli stessi avrebbero riconosciuto di aver ceduto le somme al R. quando questo era alle dipendenze di altra banca, sia che i F. non avrebbero offerto la prova di aver consegnato tutte le somme richieste.

Il quinto motivo denunzia le violazioni di legge che sarebbero derivate dall’omesso esame censurato nel precedente motivo.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. Essi, infatti, a dispetto della formale intestazione, ripetitivamente menzionano alcune circostanze di fatto attraverso le quali chiedono alla Corte di legittimità la rivisitazione delle prove raccolte ed un diverso giudizio sul merito della controversia. Inoltre, essi non sono neppure specifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata la quale, attraverso le prove raccolte, accerta che: sin dal (OMISSIS) il R. svolgeva l’attività di promotore finanziario per la Mediolanum; è irrilevante il fatto che parte delle somme gli siano state consegnate prima che rivestisse l’incarico in questione, posto che dalla modulistica risulta che furono consegnate sul presupposto che fossero investite presso la Mediolanum; è indimostrata la contraffazione della modulistica ed, in ogni caso, la banca è chiamata a rispondere dell’illecito commesso dal suo procacciatore; la banca era consapevole delle infrazioni commesse dal R., tanto da avergliele contestate.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata difesa delle parti intimate esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cessazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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