Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20900 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.07/09/2017),  n. 20900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28749/2011 proposto da:

ELEKTROMARKET L.V. S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore L.V.F. C.F. (OMISSIS), in proprio

e nella spiegata qualità, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato LEONARDO GIGLIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in

calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1853/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/12/2010 R.G.N. 1458/2008.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’Appello di Palermo con sentenza numero 1853/2010 ha rigettato in parte l’appello proposto dalla Elettromarket L.V. srl avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dalla stessa società contro l’ordinanza ingiunzione e i decreti ingiuntivi tramite cui l’Inps le aveva intimato il pagamento di somme a titolo di sanzioni e contributi, in relazione ai rapporti di lavoro subordinati incorsi con I.R., E.S. e P.R. per i periodi ivi indicati;

che la Corte territoriale ha accolto il motivo d’appello relativo al quantum delle sanzioni civili determinandole ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, nella misura e secondo le modalità previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217 e segg.;

che nel merito la Corte confermava la pretesa dell’Inps in relazione all’omessa registrazione dei rapporti di lavoro sopraindicati fin dalla data di assunzione – ed ai conseguenti contributi e sanzioni dovuti all’Inps – sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, ritenendo per contro inattendibili quelle contrastanti successivamente acquisite al giudizio dalle medesime persone;

che contro la sentenza propone ricorso per cassazione la Elettromarket L.V. Srl con tre motivi di censura con i quali deduce: 1) la violazione degli artt. 117 e 421 c.p.c., per aver sentito solo liberamente i lavoratori di cui si tratta; 2) vizio di motivazione ed error in procedendo non essendo stato accertato il presupposto del fatto, costituito dall’esistenza di rapporti di lavoro subordinati nel periodo antecedente a quello risultante dalle scritture obbligatorie, avendo i giudici dato esclusiva valenza probatoria al verbale di accertamento contenente dichiarazioni degli stessi lavoratori; 3) che non è stata acquisita prova del concreto atteggiarsi del rapporto in quell’arco temporale ritenuto irregolare non avendo l’Inps fornita alcuna prova del rapporto di lavoro subordinato per il periodo in contestazione;

che l’Inps ha depositato procura.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è infondato in quanto si risolve in realtà una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto correttamente effettuati dal giudice d’appello in ordine all’irregolare svolgersi del rapporto di lavoro dei lavoratori prima indicati;

che la valutazione in questione appartiene all’ambito tipico del giudizio di merito ed essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, dovendo ricordarsi in proposito che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza; essendo bensì (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l’elenco tassativo di motivi previsto dalla legge;

che in particolare il ricorso propone questioni di prevalenza delle fonti di prova devolute al giudice di merito e da esso risolte correttamente, anche dando maggiore valore alle dichiarazioni assunte in sede ispettiva sufficienti secondo la giurisprudenza di questa Corte a sorreggere legittimamente l’esisto della causa;

che inoltre il ricorso solleva questioni del tutto nuove davanti a questo giudice di legittimità atteso che mai era stata messa in discussione la natura subordinata dei rapporto dei lavoratori di cui si tratta nel periodo precedente la registrazione, come risulta dalla stessa sentenza impugnata;

che deduce pure una insussistente violazione ex artt. 117 e 421 c.p.c., atteso che l’incapacità a testimoniare deve essere valutata dal giudice di merito in relazione a tutti i possibili vantaggi ottenibili dai lavoratori assunti irregolarmente all’interno del concreto giudizio, nel quale potrebbero comunque intervenire anche a sostegno del diritto ad un più ampio periodo contributivo;

che si tratta comunque di una doglianza priva di rilevanza atteso che l’inattendibilità che i giudici di merito hanno riscontrato nelle dichiarazioni rese dai lavoratori nel processo – ancorchè nella forma del libero interrogatorio – prescindeva dalla veste formale con la quale esse erano state assunte, mentre era fondata su profili di fatto che sarebbero rimasti tali anche se le dichiarazioni fossero state assunte a seguito di testimonianza;

che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 1100, di cui Euro 1000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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