Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2090 del 05/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2090 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1855-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BARONE CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO
ELEFANTE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;

– contro ricorrente –

,3565

Data pubblicazione: 05/02/2015

avverso la sentenza n. 228/18/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARLA REGIONALE di NAPOLI del 10/07/2012,
depositata il 21/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un
unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n.228/18/12,
depositata il 21.9.2012. La CTR ha accolto l’appello proposto da Barone
Carmine contro la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva
rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento
relativo a Irpef e addizionali per l’anno 2001, con il quale l’Ufficio aveva
ritenuto la distribuzione di utili accertati nei confronti della società
I.A.M.A. s.r.1., della quale il contribuente era socio al 34 %, essendo il
sodalizio a ristretta base partecipativa-tre soci-.
La CTR ha ritenuto che l’Ufficio non aveva fornito la prova della
distribuzione dei dividendi al socio contribuente.
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli
artt.2697 e 2729 c.c. poiché la CTR aveva escluso la presunzione di
distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a base ristretta
senza considerare che il numero degli associati- tre- integrava il requisito
richiesto per l’operatività della presunzione.
La parte contribuente, nel controricorso, ha chiesto il rigetto della censura,
evidenziando che, in mancanza di un accertamento definitivo nei confronti
della società, la decisione del giudice di appello, al quale era stato chiesto
di sospendere il giudizio, era corretta.
La censura è manifestamente fondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte
sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è
legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili
extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di
offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma
accantonati dalla compagine sociale, ovvero da essa reinvestiti (Cass. n.
5076 del 2011, n. 9519 del 2009 e n. 7564 del 2003; Cass. 6780/03; Cass.
7564/03; Cass. 16885/03;Cass.n.18640/2008;Cass.n. 8954/13).
Non si è mancato, poi, di precisare che i principi appena ricordati, ancorché
spesso enunciati nell’ambito di controversie in cui i (pochi) soci della
società di capitale erano (anche) legati tra loro da rapporti di parentela o di
coniugio, non postulano necessariamente l’esistenza di tali rapporti, in
quanto discende dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla
ristrettezza della base sociale discende – secondo l’id quod plerumque
accidit e salva la possibilità del contribuente di offrire la prova contraria un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e
Ric. 2013 n. 01855 sez. MT – ud. 20-11-2014
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CONTI.

di reciproco controllo tra i soci medesimi; il che legittima, anche quando i
soci non siano legati da rapporti familiari, la presunzione che gli stessi
siano edotti degli affari sociali e quindi siano consapevoli dell’esistenza di
utili extrabilancio e se li distribuiscano in proporzione delle rispettive quote
di partecipazione al capitale-cfr.Cass.n.19680/12-.
Orbene, la CTR non si è conformata ai principi superiormente ricordati,
ritenendo che fosse l’Ufficio a dovere provare l’avvenuta distribuzione
degli utili ai soci.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con
rinvio ad altra sezione della CTR della Campania perché faccia
applicazione dei principi sopra esposti, valutando poi i presupposti per
provvedere all’eventuale sospensione del giudizio in relazione alle sorti del
procedimento relativo all’accertamento notificato alla società —v.Cass. n.
10270/2011, n. 20721/2010, n. 756412003 e n. 10951/2002-.
P. Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione
della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 20 novembre 2014 nella camera di consiglio della sesta
sezione civile in Roma.

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