Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20899 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13657-2018 proposto da:

A.G., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO

POLVERINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TREBBIA 3,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BIANCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FELICE FERRARA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 237 del 22 febbraio 2018, in riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 498/2010, dichiarava che S.D. era proprietaria, in virtù del legato contenuto nel testamento olografo di S.V., di una porzione di fabbricato in Salento alla via Roma, meglio individuata in dispositivo, nella parte sovrastante il piano terreno con frantoio, invece attribuito sempre per testamento, al convenuto A.G., condannando altresì il convenuto al rilascio del piano terreno sovrastante il frantoio.

Rilevava la sentenza d’appello che il testamento del de cuius, S.V., nel lasciare tutti i suoi beni ad A.G., attribuiva soltanto la casa di via Roma all’appellante S.D. e “tutti il piano terano co il trapete” ad A.G..

In fatto emergeva che il fabbricato in Via Roma si componeva di un piano sottoposto al livello stradale, dove si trova anche il frantoio, di un sovrastante piano occupato da locali commerciali e da altri livelli utilizzati a scopo abitativo.

Tra le parti era controversa la titolarità del livello ove erano ubicati i locali commerciali, in quanto S.D. riteneva che le volontà testamentarie fossero nel senso di averla beneficiata anche di tale livello che invece l’ A., che li occupava di fatto, riteneva fossero di sua spettanza, interpretando il testamento, come peraltro aveva fatto anche il Tribunale, nel senso che il frantoio (“trapete” nel testamento) designava l’intero piano posto al livello più basso, al quale si aggiungeva anche il livello immediatamente superiore che era rivendicato dall’attrice.

La sentenza d’appello osservava che il livello più basso si compone di cinque locali comunicanti, dei quali i primi due contengono i macchinari adibiti alla frangitura e trasformazione delle olive, essendo i restanti locali adibiti al deposito della sansa e dell’olio ottenuto.

La volontà testamentaria doveva quindi intendersi nel senso che il testatore aveva attribuito all’ A. l’intero piano terraneo con il torchio, e cioè il solo livello sottoposto al piano stradale, in quanto, pur dovendosi tenere conto delle condizioni socio culturali del de cuius, il riferimento al frantoio voleva designare per metonimia l’intero piano in cui il torchio era ubicato.

La preposizione “co” (con) usata dal testatore introduceva un complemento di qualità ma anche una limitazione, quasi a voler specificare che il nipote maschio era beneficiario dell’intero terraneo con dentro il torchio, e quindi di tutti e cinque i locali attigui posti al piano di campagna.

In tal senso deponevano anche le regole di interpretazione del testamento, dovendosi integrare il contenuto letterale della scheda testamentaria, in caso di eventuali incertezze, anche con elementi estrinseci alla scheda, quali la cultura, la mentalità, l’età e l’ambiente di vita del testatore, essendo quindi condivisibile l’assunto secondo cui quando si è fatto riferimento alla casa di via Roma, per individuare i beni attribuiti all’appellante, il de cuius non poteva prescindere anche dal portone principale che svolge la funzione indispensabile di accesso, portone che è appunto ubicato al livello conteso tra le parti.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione A.G. sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

Resiste con controricorso S.D..

Il primo motivo denuncia: “violazione degli artt. 2697,922,2909 e 1362 c.c., e degli artt. 118 e 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si deduce che l’attrice aveva esercitato un’azione di rivendica, vantando la qualità di legataria sulla base di una più ampia previsione testamentaria che conteneva a sua volta una limitazione del legato con l’individuazione di una porzione del fabbricato di Via Roma del quale doveva beneficiare il ricorrente, già designato quale erede.

La decisione gravata ha violato l’art. 2697 c.c. laddove ha ritenuto che la prova della proprietà in capo alla S. del livello conteso derivasse dal testamento, violando altresì l’art. 922 c.c., non avendo la controparte fornito adeguata dimostrazione del proprio titolo di proprietà. In tal senso risultano violati i criteri di interpretazione del testamento, laddove si è affermato che anche il livello posto a piano strada fosse stato assegnato alla S., che invece dal de cuius era stata beneficiata solo della “casa”, da intendersi come la sola porzione della costruzione destinata ad uso abitativo e non anche del livello ove erano ubicati i locali commerciali.

Il motivo è infondato.

Va sicuramente esclusa la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, stante la riduzione dell’obbligo di motivazione al cd. minimo costituzionale (così Cass. S.U. n. 8053/2014), la sentenza gravata non appare affetta da anomalie come l’incomprensibilità del ragionamento ovvero la contraddittorietà delle argomentazioni che si risolva nella assenza o apparenza della motivazione, che appunto legittimano la denuncia di nullità ex art. 132 c.p.c.

Nè può affermarsi la violazione dell’art. 2909 c.c., sul presupposto di un giudicato costituito dalla sentenza di primo grado, dovendosi ritenere che, pur avendo il Tribunale ritenuto che l’espressione “casa”, con la quale si designava da parte del testatore i beni in via Roma attribuiti alla S., fosse limitata ai soli piani posti a livello superiore a quello a fronte strada, la stessa proposizione dell’appello e le motivazioni che lo sorreggevano mettevano in discussione la stessa esegesi del testamento offerta dal Tribunale e quindi la medesima possibilità di restringere il lascito testamentario ai soli beni come individuati dal giudice di prime cure.

Va altresì disattesa la doglianza nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 2697 e 922 c.c., dovendosi escludere che i giudici di merito siano pervenuti alla decisione della soluzione con un’indebita inversione dell’onere della prova, avendo per l’appunto formato il loro convincimento circa il concreto riparto della proprietà del fabbricato alla via Roma, partendo dal contenuto del testamento, del quale entrambe le parti in causa sono beneficiarie, e procedendo alla suddivisione dei beni sulla base delle volontà testamentarie, offrendo un’esegesi fondata appunto sulla valutazione letterale della scheda, sulla scorta degli accorgimenti ermeneutici tradizionalmente utilizzati in giurisprudenza.

Quanto alla prova della proprietà, va osservato che ancorchè la domanda proposta sia qualificabile in termini di rivendica, sia l’attrice che la convenuta vantano diritti sull’immobile oggetto di causa sulla base del medesimo titolo, che è costituito appunto dal testamento olografo di S.V., sicchè correttamente la Corte di appello ha deciso la controversia basandosi su quella che ha reputato essere la corretta interpretazione del testamento che, lo si ribadisce, è il titolo di acquisto comune ad entrambi i contendenti.

Risulta quindi evidente che la censura proposta dal ricorrente si risolva nella critica all’interpretazione delle volontà testamentarie come effettuata dalla sentenza gravata, critica che però non appare suscettibile di accoglimento.

A tal fine bisogna innanzitutto ricordare che è consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. n. 24163/2013; 23278/2013).

A tali criteri si è indubbiamente conformata la decisione impugnata che partendo dal testo letterale del testamento ne ha offerto una lettura che tiene conto della peculiare conformazione dei luoghi, e che si confronta anche con la cultura, la mentalità, l’ambiente di vita del testore, evidenziando quindi che la preposizione “con” riferita al frantoio (trapete) mirasse ad assicurare che l’intero piano adibito alla lavorazione delle olive in vista della produzione dell’olio fosse riservato all’ A. (e quindi tutti e cinque i locali posti al livello sottostante la strada), dovendosi quindi escludere che l’espressione terraneo (piano terano) fosse invece riferibile al livello superiore, e ciò anche in ragione del fatto che su tale livello si apriva anche il portone che invece consente di accedere ai livelli superiori, pacificamente attribuiti alla S., essendo corrispondente al reale volere del de cuius assicurare che l’accesso alla casa di via Roma potesse avvenire tramite il portone principale, da intendersi incluso tra i beni assegnati alla legataria.

Trattasi all’evidenza di interpretazione che si connota come logica e coerente e che non può essere tacciata di implausibilità, risolvendosi quindi il motivo di ricorso nella non consentita aspirazione ad ottenere da parte di questa Corte un’alternativa ricostruzione della volontà testamentaria in contrasto con quella alla quale, nell’adempimento del compito riservatogli dal legislatore, è pervenuto invece il giudice di appello.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell’art. 1117 c.c.

Si ribadisce l’erroneità dell’interpretazione del testamento offerta dalla sentenza impugnata, assumendosi invece la correttezza dell’esito ermeneutico cui era pervenuto il Tribunale.

Ribadita l’insussistenza della nullità per la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., va altresì escluso che ricorra la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice di appello, al fine di fornire una ricostruzione dei luoghi di causa, valorizzato una perizia di parte depositata dall’attrice in primo grado, dalla quale emergeva che il livello ove è ubicato anche il frantoio è munito di un accesso autonomo tramite una porta sita lateralmente al fabbricato, in quanto in tal caso la censura si risolve in una non ammissibile contestazione dell’accertamento di fatto riservato anche questo al monopolio del giudice di merito.

Quanto invece alla corretta identificazione del piano terreno, che involge evidentemente accertamenti in fatto, la critica anche in questo caso si risolve in una non consentita censura alla valutazione del giudice di merito, senza che si palesi la manifesta violazione dei canoni di interpretazione legale, dovendosi del pari escludere che costituisca una violazione dell’art. 1117 c.c. reputare che rispondesse al reale intento del testatore assegnare alla S. l’intero piano posto a fronte strada nel quale si colloca anche il portone che permette di accedere ai livelli superiori.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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