Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20899 del 12/09/2013

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20899 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 21861-2007 proposto da:
A.A.,

in

persona

dell’Amministratore Delegato legale rappresentante
B.B., elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avvocato LACAGNINA MARIO, che la rappresenta e
2013

difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

1598
contro

C.C., in persona del

1

Data pubblicazione: 12/09/2013

suo liquidatore Dott. D.D., elettivamente
domiciliata presso
lo studio dell’avvocato NERI ALESSANDRA,
rappresentata e difesa dall’avvocato DEL SORDO
RAFFAELE giusta delega in atti;
X.X., in persona del dott. E.E.,
in qualita’ di procuratore, elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avvocato BALIVA MARCO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati BALIVA SILVIA,
TORALDO EDOARDO giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 769/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/02/2007 R.G.N. 5287/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato MARIO LACAGNINA;
udito l’Avvocato BALIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La A.A. ebbe in leasing, nell’anno 1996, dalla Banca
Agrileasing

spa,

che

le

aveva

acquistate

da

C.C., alcune

componenti meccaniche necessarie alla costruzione di un impianto

adoperato per la sua attività.
La stessa A.A. . convenne, poi, in giudizio la C.C.chiedendo la
risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ed, in
subordine, alla prima udienza, l’eliminazione dei vizi ed il
risarcimento dei danni.
Il contraddittorio fu integrato anche nei confronti della la Banca
Agrileasing spa, che restò contumace.
Il tribunale, con sentenza del 28.2.2003, rigettò la domanda
principale, accogliendo la subordinata.
Propose appello principale la C.C. richiamando l’eccezione di tardività
– della domanda subordinata, ed incidentale la A.A.
assumendo la sussistenza di un maggior danno.
La Corte d’Appello, con sentenza del 15.2.2007, ritenne assorbente
l’eccezione di tardività della domanda subordinata, e rigettò
anche l’appello incidentale carente di prova in ordine alla
gravità dell’inadempimento.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi,
illustrati da memoria, A.A.
3

di lavorazione dei rifiuti, che la società attrice avrebbe

Resiste, con controricorso, C.C. in
liquidazione.
Con ordinanza del 12.3.2013, la Corte ha disposto l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di Agrileasing spa.
La ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata
una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40,
recante modifiche al codice di procedura civile in materia di
ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle
disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto
motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di
inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei
casi previsti dall’ art. 360, n. l), 2), 3) e 4, l’illustrazione
di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo
comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni
per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione.
Segnatamente,

nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,

l’illustrazione

di ciascun motivo deve contenere, a pena di

inammissibilità,

la chiara indicazione del fatto controverso in

relazione al

quale la motivazione si assume omessa o
4

MOTIVI DELLA DECISIONE

contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in

ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda
con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che
risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il
vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto,
in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie
concreta ( v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito
l’inammissibilità a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo
di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in
un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di
qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua
riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire
alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal
ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del
motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi

è quella di

far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo
quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione,
l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e
5

sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua

quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da
applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord.
27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366

bis

c.p.c., nel prescrivere le modalità di

formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai

una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a
seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri l,
2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo
previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura

– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione
del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su

questioni di diritto di particolare importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al
n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo iter
argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una
illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass.
25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).
6

fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso –

I motivi rispettano i requisiti prescritti dall’art. 366

bis

c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie.
Viene esaminato per primo, per la sua pregiudizialità logicogiuridica, il quarto motivo, con il quale la ricorrente denuncia
art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa, insufficiente e contraddittoria

riferimento al rigetto della domanda di risoluzione contrattuale
proposta dalla Rovere s.r.1.).
” Ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., si dichiara che il dedotto
vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si
basa su quanto rilevabile dalla stessa sentenza impugnata, dalla
sentenza di primo grado, dalla citazione in Tribunale della
Rovere, della CTU allegata al fascicolo d’ufficio e dalla comparsa
di costituzione in appello della Rovere “.
“Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. si dichiara che la dedotta
carenza motivazionale della sentenza non consente di individuare
le ragioni per le quali sia stata rigettata la domanda della
Rovere di risoluzione del contratto per inadempimento della C.C. “.
Il motivo non è fondato.
E’ principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in
materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della
gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un
contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c.
costituisca questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al
prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile
in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed
7

motivazione circa un punto decisivo della controversia (con

immune da vizi logici e giuridici (fra le tante Cass. 28.6.2006 n.
14974).
La Corte di merito, al riguardo, condividendo le conclusioni sul
punto raggiunte dal primo giudice, ha fondato la scarsa importanza
dell’inadempimento nell’ “avere la deducente, nell’arco del

utilizzare continuativamente l’impianto”, ritenendo incoerente la
giustificazione addotta ” che ciò fosse avvenuto al precipuo fine
di conformarsi ex art. 1227 cc all’obbligo di non aggravare il
danno con un’eventuale sospensione dell’attività produttiva”.
Si tratta di valutazione condivisibile, correttamente e
significativamente motivata; come tale non censurabile in questa
sede.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia art. 360 n. 3 c.p.c.:
violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1453 2°
comma cod. civ., anche in relazione all’art. 183 cod. proc. civ.,
a riguardo della ritenuta inammissibilità della domanda della
Rovere di esecuzione dei lavori atti ad assicurare la funzionalità

dell’impianto).
I quesiti posti sono i seguenti: ” dica la Suprema Corte se il
divieto previsto dal 2 ° comma dell’art. 1453 c.c. debba intendersi
in senso assoluto, ovvero sia operante soltanto nei limiti in cui
esista l’interesse attuale del contraente che abbia chiesto la
risoluzione alla cessazione del rapporto, per modo che, quando
tale interesse venga meno, per essere stata rigettata o dichiarata

8

biennio trascorso sino al radicarsi della lite, continuato ad

inammissibile la domanda di risoluzione, la preclusione non operi,
essendo cessata la ragione del divieto”;
” dica la Suprema Corte, qualora ritenuto ammissibile che le due
domande, di risoluzione e di adempimento, vengano proposte, in via
subordinata, anche nello stesso processo, se la predetta

della domanda, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.
(vecchio e nuovo testo) “.
Il motivo è fondato per le ragioni e nei termini che si vanno ad
indicare.
Invero,

il principio di inammissibilità della domanda di

adempimento proposta successivamente a quella di risoluzione
(art.1453 c.c.) non è assoluto, ma è applicabile alla duplice
condizione: l) che la domanda di risoluzione sia stata proposta
senza riserve; e 2) che esista un interesse attuale dell’istante
alla declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale.
La ragione giustificatrice, in ordine alla prima condizione, si
ricava dal principio di buona fede oggettiva, alla luce del quale
il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente la
risoluzione è valutato dalla legge come manifestazione di carenza
di interesse al conseguimento della prestazione tardiva.
Diversamente,

quindi,

l’esercizio dello

ius variandi

deve

ritenersi consentito quando la domanda di risoluzione e quella di
adempimento siano proposte nello stesso giudizio in via
subordinata.
E ciò per ragioni legate all’interesse attuale alla pronuncia.
9

subordinata possa essere azionata, quale legittima modificazione

Infatti, quando l’interesse dell’istante alla declaratoria di
risoluzione del rapporto negoziale sia venuto meno per essere
stata

la

domanda

di

risoluzione

rigettata

o dichiarata

inammissibile, la preclusione in oggetto non opera, difettando la
ragione del divieto di cui al ricordato art.1453 c.c. (v. anche

n. 4361; Cass. 11.5.1996 n. 4444; Cass. 9.2.1995 n. 1457).
Ne deriva che la formulazione, nello stesso giudizio, della
domanda di adempimento, in via subordinata rispetto a quella di
risoluzione, deve ritenersi consentita.
Le ragioni sono intuitive.
Da un lato, infatti, deve essere consentito all’interessato che lo
richieda tempestivamente, di ottenere – una volta rigettata la
domanda di risoluzione – l’adempimento tardivo, se ancora
possibile.
Dall’altra, ovvi motivi, anche di ordine costituzionale, di
ragionevole durata del giudizio, non possono che deporre per una
proposizione congiunta, anche se subordinata, dei due rimedi.
Una volta ammessa la proponibilità delle due domande – di
risoluzione e di adempimento – in un unico giudizio, devono
delimitarsi i confini temporali di tale proposizione.
Nulla quaestio

se le domande sono proposte contemporaneamente,

anche se in via subordinata, nell’atto introduttivo del giudizio.
Quanto alla proponibilità della domanda di adempimento alla prima
udienza di trattazione, in via generale, deve rilevarsi che la
prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all’art. 183
10

Cass. 19.1.2005 n. 1077; Cass. 4.12.1999 n. 13563; Cass. 29.4.1998

c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e
le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio
nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle
difese avversarie (Cass. 5.6.2012 n. 8989).
Peraltro, l’art. 183 c.p.c., nel testo di cui alla legge 26

ratione temporis nella specie, dispone, al quarto comma, che nella
prima udienza di trattazione l’attore può proporre le domande e le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del
convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le
domande e le conclusioni già formulate ( v. sul punto anche S.U.
14.2.2011 n. 3567).
Ed è proprio ciò che l’attuale a ricorrente ha fatto proponendo,
alla prima udienza di trattazione del 10.5.1999 (nel testo vigente
all’epoca come sopra ricordato), in via subordinata, la domanda di
adempimento, così integrando le conclusioni “rassegnate nell’atto
di citazione”.
Non si tratta di

mutati° della originaria domanda o di domanda

nuova, ma di semplice

emendati°

di quella originaria, formulata

tempestivamente, in via subordinata, nel caso di rigetto della
principale; domanda che deriva dalle stesse difese dell’attuale
resistente (come risulta dalla comparsa di risposta menzionata
nella sentenza di primo grado) e che non amplia od estende il
thema decidendum.
D’altra parte, il discrimine tra mutatio ed emendati° libelli sta
nel fatto che quest’ ultima non deve comportare immutazione dei
11

novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 0 marzo 2006, applicabile

fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, con l’introduzione
di un tema di indagine completamente nuovo, perché concernente
presupposti diversi da quelli prospettati con la domanda
introduttiva (tra le molte Cass. 5.6.2012 n. 8989).
Si ha mutatio libelli,

infatti, soltanto nei casi in cui la parte

quella originaria, che dia luogo ad una trasformazione oggettiva
della controversia, con la conseguenza di disorientare la difesa
predisposta dalla controparte e, quindi, di alterare il regolare
svolgimento del processo ( da ultimo Cass. 20.7.2012 n. 12621; v.
anche Cass. 27.7.1009 n. 17457; Cass. 8.10.2007 n. 21017; Cass.
23.4.2003 n. 6441; Cass. 12.7.2000 n. 9239)
Ora, nel caso in esame, i fatti posti alla base della domanda
proposta in via subordinata sono omogenei rispetto a quelli
oggetto della principale, fondati sul medesimo inadempimento o,
comunque sul non esatto adempimento.
Il che vuol dire che la

causa petendi è

la medesima, i soggetti

sono gli stessi ed il petitum consiste in un minus rispetto alla
originaria domanda, per il caso in cui l’inadempimento non fosse
considerato così grave da giustificare la risoluzione del
contratto.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, in ordine alla
inammissibilità della domanda subordinata, quindi, non sono
corrette.
Con il secondo motivo si denuncia

art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa e

comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
12

d

faccia valere nel corso del giudizio una nuova pretesa, diversa da

punto decisivo della controversia (con riferimento al rigetto
della domanda, proposta dalla A.A., di risarcimento del
danno in forma specifica).
Con il terzo motivo si denuncia
comunque insufficiente

e

art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa e

contraddittoria motivazione circa un

complessivo della domanda di risarcimento della A.A.,
in relazione anche al danno da lucro cessante e al danno emergente
per l’esecuzione delle prove sui macchinari da parte del c.t.u.).
L’esame del secondo e del terzo motivo è assorbito.
Il secondo attiene al risarcimento del danno in forma specifica ex
art. 2058 c.c., riconosciuto dal primo giudice – che ha così
riqualificato la domanda di esecuzione dei lavori, al fine di
rendere funzionante l’impianto alla previsione

dell’actio

adimpleti – e rigettato dalla Corte di merito.
Anche il terzo attiene a profili di risarcimento dei danni che, in
considerazione dell’accoglimento del primo motivo, saranno
oggetto di esame da parte del giudice del rinvio.
Conclusivamente, è rigettato il quarto motivo; è accolto il primo
e sono dichiarati assorbiti il secondo e terzo.
La sentenza è cassata in relazione, e la causa è rinviata alla
Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il quarto motivo. Accoglie il primo motivo e
dichiara assorbiti il secondo e terzo. Cassa in relazione e
13

punto decisivo della controversia (con riferimento al rigetto

rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso il 9 luglio 2013 in Roma, nella camera di consiglio

della terza sezione civile della Corte di cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA