Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20899 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 05/08/2019), n.20899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11276/2014 proposto da:

Edilpicena di Z. G. & C. Sas, in persona dell’amministratore

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza O. Tommasini 20, presso lo studio dell’avvocato Simona

Maria Serena Salazar, e rappresentata e difesa dall’avvocato Dante

Scardecchia, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Castorano, Teknidor Srl;

– intimati –

e contro

C.M., e V.D., elettivamente domiciliati in Roma

Corso di Francia, 227 presso lo studio dell’avvocato Ombretta

Mattetti e rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Giovanna

Pallottini, in forza di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 554/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 14/2/2007 V.D. e C.M. hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Ancona il Comune di Castorano, la s.a.s. Edilpicena di Z.G. & c. e la s.r.l. Teknidor, per la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione e di occupazione con riferimento ad un’area in parte intestata al solo V.D. e in parte in comunione dei beni tra costui e la moglie C.M., destinata nel Piano di fabbricazione del Comune di Castorano a zona di completamento B con indice di fabbricabilità 3 mc/mq.

Gli attori hanno esposto che in forza di decreto n. 48 del 2001 del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno era stato approvato un accordo di programma in variante al piano di fabbricazione e il relativo piano particolareggiato esecutivo, convenzionato con le ditte proprietarie delle aree interessate, Edilpicena, soggetto attuatore, e TeKnidor, che prevedeva per una superficie di circa mq 540 la costruzione di una strada sul loro terreno.

Gli attori hanno contestato l’indennità provvisoria offerta, da essi non accettata, e hanno dato atto dell’emissione del decreto di esproprio l’11/1/2007, lamentando inoltre la mancata liquidazione dell’indennità di occupazione temporanea per il periodo 16/1/2002-11/1/2007.

Mentre rimaneva contumace la convenuta TeKnidor, si sono costituiti il Comune di Castorano, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la cessazione della materia del contendere, in presenza della sopravvenuta stima definitiva da parte della Commissione provinciale, e la Edilpicena, chiedendo il rigetto della domanda attrice.

A tale giudizio è stato riunito quello successivamente promosso dal Comune di Castorano per opporsi alla stima effettuata dalla Commissione provinciale, in seno al quale la Provincia si era costituita, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva mentre i C.- V. erano rimasti contumaci.

Con sentenza del 4/9/2013, emessa nei giudizi riuniti, la Corte di appello di Ancona ha determinato l’indennità di espropriazione dovuta agli attori nella somma di Euro 47.717,67, oltre interessi legali, e quella di occupazione nella somma di Euro 19.882,35 oltre interessi legali, condannando altresì il Comune di Castorano, Edilpicena e TeKnidor alla rifusione delle spese processuali degli attori e il Comune di Castorano alla rifusione delle spese processuali della Provincia.

2. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Edilpicena, svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 26/4/2014 hanno proposto controricorso gli intimati V. e C., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Edilpicena ha depositato memoria, proponendo contestualmente querela di falso nei confronti del verbale della Commissione Espropri del 15/5/2017 e dell’atto di valutazione del 13/5/2017 ad esso allegato, contenente l’esplicitazione dei criteri utilizzati dalla Commissione ai fini della valutazione delle aree in questione, di cui assume di aver avuto conoscenza solo in occasione della predisposizione della memoria per effetto della richiesta del suo legale alla Provincia di Ascoli Piceno di copia del verbale del 15/5/2007.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In linea preliminare la Corte ritiene inammissibile la querela di falso proposta dalla ricorrente nei confronti di un documento di cui non indica la collocazione negli atti processuali e di un altro che non risulta mai prodotto in giudizio e del quale essa stessa assume di aver incolpevolmente ignorato l’esistenza sino a al giugno del 2019.

Infatti, a tacer di tali rilievi è assorbente la considerazione che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione. Pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito (Sez. 3, n. 2343 del 29/01/2019, Rv. 652660-01;Sez. 1, n. 24856 del 22/11/2006, Rv. 593233-01; Sez. U, n. 16402 del 25/07/2007, Rv. 598425 01; Sez. 3, n. 986 del 16/01/2009, Rv. 606134 – 01).

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3, e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37.

2.1. Il motivo è rivolto alla valutazione di edificabilità dei terreni espropriati, formulata dalla Corte di appello.

Secondo la ricorrente, la teorica edificabilità era solo fittizia e irreale, in difetto di opere di urbanizzazione dell’area, quanto alla particella (OMISSIS), mentre l’area considerata dalla Commissione provinciale era non solo legalmente ma anche effettivamente e praticamente edificabile.

Inoltre l’edificazione dell’area avrebbe determinato l’interclusione di tutti gli altri lotti compresi nella zona B di completamento.

Quanto alla particella (OMISSIS) (ora (OMISSIS)) tale porzione costituiva parte della corte dell’abitazione dei V. C. e il relativo indice era stato completamente sfruttato per la costruzione dell’abitazione.

Inoltre già nel piano di fabbricazione era prevista nell’area espropriata la realizzazione di una strada di collegamento alla viabilità principale; solo al fine di adottare un criterio unitario di stima per tutte le aree da destinare alla realizzazione delle opere la particella era stata equiparata a quelle edificabili.

Occorreva infatti prendere in considerazione non già la sola edificabilità legale ma quella effettiva.

2.2. In primo luogo, appare inammissibile la censura laddove deduce una pretesa violazione delle norme del Testo unico di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, inapplicabili alla fattispecie ratione temporis, come ineccepibilmente osservato dalla Corte di appello a pagine 7 e 8 della sentenza impugnata e comunque non censurato dalla società ricorrente, poichè il procedimento di espropriazione era stato avviato prima del 2003.

2.3. In ogni caso, la ricorrente non contesta e non confuta l’assunto fondamentale da cui muove la sentenza impugnata, circa il fatto che i terreni oggetto dell’esproprio erano da ritenersi edificabili perchè ricompresi già nel piano di fabbricazione in zona B di completamento con indice di fabbricabilità di 3 m.c. per m.q.

2.4. La ricorrente cerca di introdurre una nozione di non edificabilità di fatto, in difetto di adeguato fondamento.

Il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, e quindi recepito nel D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 ha stabilito che per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Il predetto D.L. n. 333 del 1992, art. 5, comma 3 è stato sottoposto allo scrutinio della Consulta, che con la pronuncia del 16/12/1993 n. 442 ha esaminato la questione di legittimità costituzionale -in riferimento all’art. 42 Cost., comma 3 e art. 97 Cost. dell’art. 5 bis, comma 3 sul rilievo che la valutazione delle possibilità legali e di fatto di edificazione esistenti al momento della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e non già al momento del decreto di esproprio, comporterebbe che l’indennizzo possa non essere adeguato (ex art. 42 Cost., comma 3) perchè è possibile che nell’intervallo di tempo tra tali due momenti un’area a destinazione agricola acquisisca una destinazione edificatoria che invece non viene presa in considerazione; inoltre era stato segnalato che sarebbe di fatto premiata la lentezza e l’inefficienza dell’amministrazione (art. 97 Cost.), la quale, in tal modo, avrebbe tutto da guadagnare nel divaricare al massimo nel tempo i due momenti dell’imposizione del vincolo e dell’espropriazione.

La Consulta ha ripudiato una interpretazione strettamente letterale del dato legislativo, secondo la quale, pur dovendo la quantificazione dell’indennizzo farsi in base a valori attuali, tuttavia la ricognizione della qualità dell’area (se edificatoria o agricola) andrebbe, sempre ed in ogni caso retrodatata all’epoca dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, senza che possa mai rilevare un’attitudine edificatoria successivamente acquisita de facto (per modifica della situazione dei luoghi) ovvero in ipotesi anche de jure (per modifica degli strumenti urbanistici), alla cui stregua si verrebbe ad introdurre, nella determinazione dell’indennizzo, un inammissibile elemento di aleatorietà.

La Corte Costituzionale ha puntualizzato la necessità che la discrezionalità del legislatore nel fissare il criterio di quantificazione dell’indennizzo espropriativo, in termini più o meno restrittivi, sia comunque ancorata alle effettive caratteristiche del bene espropriato, in quanto un criterio astratto (e tale sarebbe quello che – senza alcun correttivo-tenesse conto delle pregresse, e non più attuali, caratteristiche dell’area) sarebbe di per sè in contrasto con il precetto dell’art. 43 Cost., comma 3 il quale esige che tendenzialmente l’indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell’area espropriata nel momento in cui il proprietario ne è privato; a quindi aggiunto che la lettura offerta dal giudice rimettente non era l’unica consentita dal testo legislativo; è possibile infatti intendere quest’ultima nel senso che il legislatore ha meramente voluto consacrare in norma il principio, ormai consolidatosi da tempo nella giurisprudenza dopo iniziali incertezze, secondo cui nella stima dell’area espropriata non si deve tener conto del vincolo espropriativo, cioè si deve totalmente prescindere da esso. E questa indifferenza del vincolo consente una ricognizione della qualità (edificatoria o meno) dell’area espropriata pienamente aderente alle possibilità “legali e effettive” di edificazione sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, con la conseguenza che, così interpretata la norma, risulta infondata la censura mossa dalla Corte rimettente con riferimento all’art. 42 Cost., comma 3, non sussistendo la lamentata retrodatazione della qualificazione dell’area espropriata.

Siffatta interpretazione adeguatrice – resasi necessaria in conformità del principio secondo cui in presenza di più letture possibili della norma censurata è da privilegiare quella che le attribuisce un significato non in contrasto con la Costituzione – non trova ostacoli nel disposto della L. n. 2359 del 1865, artt. 42 e 43 secondo cui sono esclusi dal computo dell’indennizzo gli incrementi di valore derivanti alla dichiarazione di pubblica utilità nonchè le costruzioni, le piantagioni e le migliorie eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore. Tali norme non implicano che la valutazione dell’edificabilità, o meno, dell’area espropriata debba farsi al momento dell’apposizione del vincolo; ma consentono (semmai) di escludere unicamente gli incrementi connessi all’esecuzione dell’opera di pubblica utilità o derivanti dalla previsione dell’esecuzione stessa.

A tali indicazioni si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, n. 3146 del 14/02/2006 – Rv. 586949 – 01; Sez. 1, n. 8121 del 03/04/2009, Rv. 607741 – 01), secondo cui fini della determinazione dell’indennità di esproprio, la ricognizione della qualità edificatoria o meno dell’area va operata con riferimento alla data del decreto di esproprio, dovendosi interpretare la formula “al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nel senso della irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini della stima del bene, e non nel senso della necessità di retrodatare la qualificazione della natura del terreno all’epoca dell’imposizione di detto vincolo, giacchè, altrimenti, nell’ipotesi di mutamento di destinazione dell’area, sopravvenuta nelle more dell’espropriazione, l’indennizzo verrebbe ad essere inficiato di astrattezza, in contrasto con la previsione dell’art. 42 Cost., comma 3.

2.5. La giurisprudenza di questa Corte ha conferito rilievo quindi al criterio dell’edificabilità legale per la determinazione del valore venale dell’area quale criterio principale, così affermando che l’indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell’edificabilità legale senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all’edificabilità di fatto (Sez. 6 – 1, n. 3168 del 01/02/2019, Rv. 652677 – 01; Sez. 1, n. 25314 del 25/10/2017, Rv. 646577 – 01; Sez. 1, n. 17442 del 22/08/2011, Rv. 619024 – 01).

La giurisprudenza ha tuttavia precisato, da un lato, che, all’interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Sez. 1, n. 23639 del 21/11/2016, Rv. 642800 – 02)e dall’altro che il criterio dell’edificabilità legale può essere completato o integrato da quello nella logica dell’effettività, pure considerata dalla norma, in modo da prendere in considerazione le condizioni che, in concreto, inducono a conferire ai terreni la natura edificatoria ed a determinarne il valore venale; in questa prospettiva occorre tener conto dell’esaurimento degli indici di fabbricabilità a causa delle costruzioni già realizzate in zona, delle eventuali cessioni di potenzialità volumetrica effettuate in favore di aree limitrofe, dell’ubicazione o dell’avvenuto esaurimento da parte del proprietario della volumetria disponibile ai fini edificatori; si deve infatti considerare ogni elemento che incida in misura determinante sulla edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori (Sez. 1, n. 20241 del 07/10/2016, Rv. 641845 – 01; Sez. 1, n. 7251 del 27/03/2014, Rv. 630324 – 01).

2.6. Le considerazioni della ricorrente, proposte sub specie di violazione di legge, si risolvono in realtà in censure motivazionali, se non in vere e proprie critiche di merito rispetto alla decisione.

La ricorrente sostiene infatti che una serie di elementi di fatto avrebbe inciso negativamente sulla edificabilità effettiva delle aree espropriate e che tali elementi se opportunamente considerati avrebbero dovuto indurre la Corte a rivedere la qualificazione delle aree come edificabili.

Anche a prescindere dalla mancata proposizione di una corretta e valida censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta il fatto che Edilpicena formula tutta una serie di asserzioni senza neppure indicare quali elementi di prova le fonderebbero e tantomeno senza allegare e riassumere sinteticamente le evidenze probatorie trascurate.

Ciò vale per il difetto di opere di urbanizzazione dell’area, quanto alla particella (OMISSIS), che peraltro assumerebbe rilievo solo nel caso di adozione del metodo di valutazione analitico-ricostruttivo e non in caso di adozione del metodo di valutazione sintetico comparativo; in tema di espropriazione per pubblica utilità di terreni edificabili la questione della detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore del fondo assume rilevanza esclusivamente se la valutazione sia stata effettuata applicando il metodo analitico – ricostruttivo che è volto a determinare il valore di trasformazione dell’area espropriata, mentre non rileva se la stima sia stata effettuata applicando il metodo sintetico comparativo, che si avvale di indicazioni di mercato concernenti il prezzo pagato per immobili omogenei (Sez. 1, n. 15693 del 14/06/2018, Rv. 649136 – 01); infatti, se il valore venale è accertato con metodo sintetico-comparativo, esso deve ritenersi già depurato da tali oneri, in quanto il mercato li sconta preventivamente nella determinazione del valore delle aree edificabili e, pertanto, una loro ulteriore sottrazione si risolverebbe in una non consentita duplicazione (Sez. 1, n. 16750 del 04/07/2013, Rv. 627265 – 01; Sez. 1, n. 9891 del 24/04/2007, Rv. 596251 – 01).

Vale inoltre sia per la pretesa interclusione indotta di tutti gli altri lotti compresi nella zona B di completamento, sia per il preteso esaurimento dell’indice di fabbricabilità della particella (OMISSIS) (ora (OMISSIS)) per la costruzione dell’abitazione; vale infine per l’assunto, recisamente contestato ex adverso, secondo il quale già nel piano di fabbricazione era prevista nell’area espropriata la realizzazione di una strada di collegamento alla viabilità principale, come ben risulterebbe dal piano di fabbricazione agli atti.

2.7. Così argomentando, fuor dalle coordinate normative della deduzione del vizio di violazione di legge e comunque senza proporre ritualmente un vizio di omesso esame di fatto decisivo, la ricorrente articola una critica ampiamente riversata nel merito, chiedendo alla Corte di valutare direttamente le fonti di prova, neppur opportunamente evidenziate nel contesto delle censure.

3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37.

3.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato la propria decisione di fondarsi sulla stima operata dalla Commissione Provinciale, pur contestata, senza tener conto di diverse valutazioni, altrettanto provenienti da soggetti pubblici, come l’accertamento di valore effettuato dall’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno e il valore attribuito dall’Osservatorio Immobiliare Prezzi, e del contrasto con quanto dichiarato dagli stessi tecnici della Commissione Provinciale nella scheda allegata al verbale del 18/5/2007, senza disporre come sarebbe stato necessario, consulenza tecnica.

3.2. Anche questo motivo è inammissibile.

Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 7472 del 23/03/2017, Rv. 644826 – 02; Sez. 1, n. 4853 del 01/03/2007, Rv. 595177 – 01).

Se è vero, poi, che il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione della consulenza proveniente da una delle parti (ad es.: Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015, Rv. 636775 – 01; Sez. 2, n. 72 del 03/01/2011, Rv. 615839 – 01), va osservato che nel vigore nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, privo di ogni riferimento letterale alla motivazione della sentenza impugnata, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez.un. 7 /4/2014, n. 8053).

E’ stato così introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.un. 7/4/2014, n. 8053 cit.).

3.3. La ricorrente si limita a evidenziare che esistevano agli atti due diverse stime (quella dell’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno e quella dell’Osservatorio Immobiliare Prezzi), senza dire quando e come fossero state sottoposte al contraddittorio delle parti e senza riportarne o anche solo sintetizzarne il contenuto, limitandosi a un genericissimo accenno circa l’importo valutato al metro quadro.

La ricorrente sostiene poi che il C.t.u. designato avrebbe potuto concentrarsi sui vincoli insistenti sulle particelle espropriate e sulla attuale volumetria da esse esprimibile, ma non dimostra di aver dedotto e dimostrato tali circostanze che il consulente tecnico avrebbe dovuto esaminare e valutare alla luce della sua specifica competenza; di più, non indica neppure quando e come, in che termini e sulla base di quali motivazioni, aveva formulato al Giudice del merito l’istanza di nomina dell’ausiliare tecnico.

Non è allora sindacabile nella presente sede il giudizio implicitamente espresso dalla Corte di merito in ordine alla superfluità dell’esperimento dell’indagine peritale, manifestato attraverso l’affermazione che la stima operata dalla competente Commissione fosse fondata su di una corretta indagine e immune da vizi logici e metodologici, collegandosi alla valutazione di una specifica area posta a confronto e considerata peggio ubicata rispetto a quella V.- C..

Il dissenso della ricorrente resta confinato all’espressione di un mero giudizio sul merito.

4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 in tema di espropriazione parziale di un bene unitario, a fronte dei numerosi benefici connessi all’inserimento della proprietà degli espropriati nell’accordo di programma e dei risparmi di spesa conseguiti agli attori dall’esecuzione dell’opera.

4.1. Anche in questo caso il riferimento alla norma di legge violata è incongruente, non trovando applicazione alla fattispecie il Testo Unico di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, ma semmai la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 41, comma 1.

4.2. In secondo luogo, anche in questo caso la ricorrente si riferisce a un documento (il decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 24/7/2001 recante approvazione in accordo di programma della variante parziale al piano di fabbricazione vigente), riportandone solo un breve stralcio, senza indicare il luogo di produzione agli atti di causa e senza allegarlo al ricorso.

4.3. In ogni caso, con tale argomentazione Edilpicena non si riferisce a un vantaggio immediato e speciale arrecato alla parte non espropriata del bene scaturente dall’esecuzione dell’opera pubblica ma a una serie agevolazioni e vantaggi accordati ai signori V. C. nell’ambito dell’Accordo di Programma, in difetto, almeno in prospettazione, del necessario nesso di interdipendenza fra vantaggio ed opera pubblica in funzione della quale viene disposto il provvedimento ablativo.

5. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 quanto all’indennità di occupazione la cui determinazione risultava consequenzialmente inficiata dagli errori commessi nella determinazione dell’indennità di espropriazione.

Il motivo ha natura meramente consequenziale e cade con il cadere delle altre censure.

6. Il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata a rifondere le spese alla parte controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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