Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20898 del 20/02/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20898 Anno 2017
Presidente: DI PALMA SLVATORE
Relatore: GENOVESE FRANCESCO
Data pubblicazione: 20/02/2018

SENTENZA

sul ricorso 24213/2014 proposto da:
Pacifico Carlo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno
Buozzi n.53, presso lo studio dell’avvocato Natale Giuseppe, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.a., Consorzio Costa Smeralda,
in

persona

dei

rispettivi

legali

rappresentanti

pro

tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Quattro Fontane n.20,

presso lo studio deWavvocato Auricchio Antonio, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Mattei Decio Nicola, giusta procura
a margine del controricorso;
-controricorrente –

avverso

la

CAGLIARI –

sentenza

n.

14/2014 della

SEZIONE DISTACCATA

CORTE

D’APPELLO

DI

DI SASSARI, depositata il

16/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO
ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il
rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Giuseppe Natale che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per i contro ricorrenti, l’Avvocato Decio Nicola Mattei che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA
1.
La Società servizi consortili Costa Smeralda SpA (d’ora in
avanti, solo la SCCS SpA), ha convenuto in giudizio dinanzi al
Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di Olbia, il signor
Carlo Pacifico al fine di sentirlo condannare al pagamento delle quote
consortili (e ai relativi accessori), non pagate nel periodo compreso
fra il 1987 ed il 2003, nonché dell’acconto di quota per il 2004, in
quanto proprietario di un immobile ricadente nel territorio del
Consorzio Costa Smeralda, rispetto al quale la SCCS SpA, per alcune
funzioni, tra cui quella di riscossione delle quote consortili, rivestiva il
ruolo di mandatario senza rappresentanza.
2.
Avverso la sentenza del Tribunale, n. 40 del 2009, che lo
condannava al pagamento delle quote rigettando tutte le eccezioni da
lui proposte (in quanto infondate), il sig. Pacifico ha proposto
gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di
2

..

Sassari, al fine di ottenere la totale riforma del provvedimento e la
restituzione di quanto percepito dagli appellati in esecuzione del
provvedimento di primo grado.
3.
La Corte Distrettuale, con sentenza n.l4 del 2014, ha respinto
l’appello e confermato la sentenza di prime cure rilevando
l’infondatezza dei motivi d’impugnazione.
3.1 Secondo il giudice distrettuale, il Pacifico era consorziato fin
dall’atto di acquisto del cespite quando aveva mostrato di conoscere
l’inclusione del bene nel territorio consortile.
4.
Avverso tale sentenza, il Pacifico ricorre in Cassazione con tre
motivi di ricorso, articolati attraverso profili denominati «seguito»,
illustrati anche con memoria.
S.
SCCS SpA e Consorzio resistono con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.
Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di
legge ex art 360, comma l, n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 5, 6 e 10
dello Statuto Consortile del 1962 e degli artt. 4 e 12 dello Statuto del
1984, oltre che degli artt. 918, 1173, 1332, 135, 1366, 1372, 2643
n.ll, 2644, 3650, 2659 e 2826 cod. civ.) il ricorrente censura la
decisione impugnata nella parte in cui, la Corte di Appello avrebbe
omesso di valutare il materiale probatorio in suo possesso ed avrebbe
erroneamente ritenuto il bene del sig. Pacifico come appartenente al
Consorzio Costa Smeralda, nonostante l’assenza di atti scritti che ne
provassero l’inserimento nel territorio consortile e la conseguente
trascrizione degli stessi. Infatti, la Corte distrettuale avrebbe
attribuito al ricorrente la suddetta qualifica sulla base di
un’interpretazione non corrispondente allo scritto e della volontà
presunta di voler escludere ogni questione circa l’apponibilità
dell’inclusione del bene nel consorzio.

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2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione di legge ex art 360,
comma l, n.3 c.p.c. in relazione agli articoli contenuti nello Statuto
Consortile nonché agli artt. 1703 e ss. cod. civ. e 77 e 183 c.p.c.) si
censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte distrettuale
avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva
del Consorzio, pur in assenza di poteri a stretti termini statutari.

3. Con il terzo (violazione e falsa applicazione di legge ex art 360,
comma l, n.3 c.p.c. in relazione agli articoli dello Statuto Consortile)
il ricorrente censura la decisione impugnata per aver indebitamente
affermato l’insussistenza della clausola compromissoria.
3

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