Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20898 del 17/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 17/10/2016), n.20898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9382/2013 proposto da:

B.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISOLI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MOLFETTA MULTISERVIZI SPA, ALLIANZ SPA, D.R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 333/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato RAGUSO:

udito l’Avvocato MARTINO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il B. ed il D.R., dipendenti della Molfetta Multiservizi spa quali addetti alla manutenzione di linee elettriche e corpi d’illuminazione pubblica, precipitarono al suolo mentre erano intenti al lavoro sul cestello porta persone sostenuto dal braccio elevatore prodotto dalla Isoli spa e subirono danni alle persone. Citarono, dunque, in giudizio risarcitorio la Isoli spa, la quale chiamò a sua volta in giudizio la Molfetta Multiservizi spa. Quest’ultima chiamò in garanzia la RAS.

Il tribunale di Trani dichiarò l’esclusiva responsabilità della Isoli spa e la condannò al pagamento in favore del B. della somma di Euro 515.095,21 ed in favore del D.R. della somma di Euro 375.555,72.

La Corte d’appello di Bari ha parzialmente riformato la prima sentenza, attribuendo il 20% di responsabilità alle vittime – le quali “qualora… avessero fatto uso del casco protettivo e del cavo di sicurezza, avrebbero limitato le conseguenze dell’infortunio” – e riducendo gli importi risarcitori.

Propone ricorso per i cassazione il B. attraverso due motivi. Risponde con controricorso la Isoli spa. Questa ed il B. hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) censura il punto in cui la sentenza d’appello – riformando la prima – ha attribuito il concorso di colpa alle vittime per non aver fatto uso dei presidi antinfortunistici posti a loro disposizione dalla ditta datrice di lavoro, rendendo una puntuale e complessa motivazione (che qui non è necessario riportare) circa la natura di quei presidi e la funzione che essi avrebbero svolto nel caso in cui fossero stati utilizzati.

Il motivo è inammissibile per assoluta genericità, fondando su alcune confuse affermazioni di principio di cui non sono nè spiegati, nè dimostrati fondamento e ragione. In particolare, vi si sostiene: che il concorso di responsabilità nella produzione dell’evento, da parte delle vittime, si sarebbe potuto accertare solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una qualche corresponsabilità anche da parte della ditta datrice di lavoro (la Molfetta Multiservizi spa); che l’Isoli spa non ha provato che l’evento si sarebbe potuto evitare con la dovuta diligenza; che la disposizione dell’art. 1227 c.c. “può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui il comportamento del danneggiato abbia contribuito a cagionare la lesione iniziale”; che l’utilizzo dei sistemi di sicurezza non avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, il quale era da considerarsi imprevedibile; che il giudice ha accertato la misura del concorso di colpa (il 20%) “effettuando una valutazione in senso psicologico e non come entità della diligenza violata”. Seguono una serie altre, ed altrettanto confuse, ragioni che fondano nel merito del giudizio e tendono alla valutazione dell’espletata CTU.

Il secondo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) concerne i danni subiti dal B. ed, in particolare, vi si sostiene (pag. 15 del ricorso) che il giudice abbia immotivatamente “escluso” il danno patrimoniale liquidato dal primo giudice, il danno da perdita di chance ed il danno derivante dal lucro cessante.

Il motivo è inammissibile per suo assoluto difetto di specificità rispetto alla pronunzia impugnata. Infatti, il primo giudice aveva complessivamente liquidato al B., per danno patrimoniale, Euro 89.923,87, nel quale aveva incluso la perdita della capacità specifica (da operaio specializzato ad usciere) per Euro 61.815,39 (Euro 2943,59 all’anno per anni 21), oltre Euro 24.500,00 per perdita di chance ed Euro 3.608,48 per spese mediche. Punto, questo, specificamente impugnato in appello dalla società danneggiante, sul presupposto che il danno patrimoniale era stato già indennizzato dall’INAIL in favore del B., come da documentazione ritualmente prodotta. La sentenza d’appello ha riconosciuto che la documentazione era stata ritualmente prodotta e, rilevato che per danno patrimoniale l’INAIL aveva pagato più di quanto liquidato dal giudice (Euro 126.213,92 a fronte di Euro 89.923,87), ha eliminato la posta risarcitoria in base all’indiscussa ragione (ed, in concreto, neppure contestata) che il danneggiante non può essere obbligato a pagare due volte (una alla vittima ed una come regresso all’INAIL) la somma risarcitoria. Il motivo, dunque, è niente affatto pertinente rispetto alla decisione impugnata.

La stessa considerazione deve essere espressa quanto al “Danno per invalidità temporanea totale e parziale nella misura di Euro 10.030,50”, del quale il ricorso tratta a pag. 22. La sentenza (pag. 16) rigetta sul punto l’appello della società danneggiante, la quale aveva lamentato che il CTU aveva riconosciuto gg. 100 di ITT e gg. 150 di ITP, mentre il giudice di primo grado aveva portato la parziale a gg. 250. Il giudice d’appello rigetta il motivo di gravame sul presupposto che il giudice di primo grado, sulla base della documentazione, aveva correttamente dedotto una malattia di maggior durata rispetto a quella stimata dal CTU. Dunque, sul punto il ricorrente non è neppure soccombente.

Le altre questioni, concernenti il danno non patrimoniale ed il danno esistenziale, sono inammissibili per assoluta genericità, così come lo sono quelle concernenti l’effettivo rimborso da parte della Isoli in favore dell’INAIL (pag. 16 del ricorso) e l’ammissione della prova documentale a riguardo (pag. 17).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA