Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20898 del 07/09/2017

Cassazione civile, sez. I, 07/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.07/09/2017),  n. 20898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24213/2014 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi

n. 53, presso lo studio dell’avvocato Natale Giuseppe, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.a., Consorzio Costa Smeralda,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Quattro Fontane n.20,

presso lo studio dell’avvocato Auricchio Antonio, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Mattei Decio Nicola, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per

il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Giuseppe Natale che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i contro ricorrenti, l’Avvocato Decio Nicola Mattei che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Società servizi consortili Costa Smeralda SpA (d’ora in avanti, solo la SCCS SpA), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di Olbia, il signor P.C. al fine di sentirlo condannare al pagamento delle quote consortili (e ai relativi accessori), non pagate nel periodo compreso fra il 1987 ed il 2003, nonchè dell’acconto di quota per il 2004, in quanto proprietario di un immobile ricadente nel territorio del Consorzio Costa Smeralda, rispetto al quale la SCCS SpA, per alcune funzioni, tra cui quella di riscossione delle quote consortili, rivestiva il ruolo di mandatario senza rappresentanza.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, n. 40 del 2009, che lo condannava al pagamento delle quote rigettando tutte le eccezioni da lui proposte (in quanto infondate), il sig. P. ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, al fine di ottenere la totale riforma del provvedimento e la restituzione di quanto percepito dagli appellati in esecuzione del provvedimento di primo grado.

3. La Corte Distrettuale, con sentenza n. 14 del 2014, ha respinto l’appello e confermato la sentenza di prime cure rilevando l’infondatezza dei motivi d’impugnazione.

3.1 Secondo il giudice distrettuale, il P. era consorziato fin dall’atto di acquisto del cespite quando aveva mostrato di conoscere l’inclusione del bene nel territorio consortile.

4. Avverso tale sentenza, il P. ricorre in Cassazione con tre motivi di ricorso, articolati attraverso profili denominati “seguito”, illustrati anche con memoria.

5. SCCS SpA e Consorzio resistono con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 5, 6 e 10 dello Statuto Consortile del 1962 e degli artt. 4 e 12 dello Statuto del 1984, oltre che degli artt. 918,1173,1332,135,1366,1372 c.c., art. 2643 c.c., n. 11, artt. 2644, 3650, 2659 e 2826 c.c.) il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare il materiale probatorio in suo possesso ed avrebbe erroneamente ritenuto il bene del sig. P. come appartenente al Consorzio Costa Smeralda, nonostante l’assenza di atti scritti che ne provassero l’inserimento nel territorio consortile e la conseguente trascrizione degli stessi. Infatti, la Corte distrettuale avrebbe attribuito al ricorrente la suddetta qualifica sulla base di un’interpretazione non corrispondente allo scritto e della volontà presunta di voler escludere ogni questione circa l’opponibilità dell’inclusione del bene nel consorzio.

2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli contenuti nello Statuto Consortile nonchè agli artt. 1703 c.c. e ss. e artt. 77 e 183 c.p.c.) si censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva del Consorzio, pur in assenza di poteri a stretti termini statutari.

3. Con il terzo (violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli articoli dello Statuto Consortile) il ricorrente censura la decisione impugnata per aver indebitamente affermato l’insussistenza della clausola compromissoria.

4. E’ anzitutto fondata l’eccezione di inammissibilità (di una parte del ricorso), con la quale viene denunciata la violazione del principio di autosufficienza da parte di SCCS SpA e dal Consorzio. Infatti, la detta parte dell’impugnaizone, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4 non fa il necessario e completo riferimento al contenuto delle norme statutarie del Consorzio, pure richiamate ed essenziali per l’esame dei motivi (cfr. Cass. n. 25728 del 2013), non solo non provvedendo a trascriverle ed a renderle consultabili ai fini dello scrutinio dei mezzi di cassazione, ma neppure indicando dove e quando tali atti siano stati versati nel fascicolo processuale, e perciò impedendone la consultazione.

4.1. E’ il caso della clausola compromissoria che, con il terzo mezzo si assume esistente sub art. 32 dello Statuto, ma che non viene nè trascritta nè richiamata, secondando gli oneri imposti alle parti dal codice di rito civile.

4.2. Infatti, è insegnamento di questa Corte quello secondo cui, “a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 1, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28547 del 2008).

5. Del resto, il secondo mezzo espone una inammissibile censura (relativa al difetto della legittimazione della società mandataria) senza avvedersi che la costituzione del Consorzio ha sanato anche eventuali (ed ipotetici vizi per le attività processuali del mandatario) secondo il principio di diritto (espresso da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6229 del 1980) secondo cui “nell’ipotesi in cui il mandatario, pur essendo carente del relativo potere, agisca giudizialmente per conto del mandante, la presenza nel processo di quest’ultimo, e soprattutto il comportamento tenuto dallo stesso, il quale nulla opponga in ordine all’attività processuale svolta per suo conto dal mandatario, integra una tacita ratifica dell’operato del medesimo, idonea a sanare il difetto di rappresentanza.”.

6. Quanto alla doglianza sostanziale, relativa al difetto di trascrizione del vincolo di appartenenza del cespite al territorio consortile (primo motivo di ricorso, nei suoi vari profili), surrogata dalla conoscenza effettiva che aveva espresso il suo acquirente nello stesso atto di trasferimento di quel bene, essa risulta infondata alla luce del condiviso principio di diritto che questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 46 del 1978) ha già enunciato e secondo cui, “se è vero che la trascrizione quale forma di pubblicità di determinati atti al fine di rendere opponibili al terzo i diritti da essi nascenti, non ammette equipollenti, nel senso che non ammette forme di pubblicità o di conoscenza diverse, di cui il terzo debba subire le conseguenze indipendentemente dalla sua volontà, ciò, però, non esclude che, vertendosi in materia di diritti sostanziali di cui la parte privata e titolare, il terzo interessato possa efficacemente, con propria dichiarazione esplicita e non equivoca, rinunziare a far valere la mancanza di trascrizione. (Nella specie, si è ritenuto che una tale rinunzia era ravvisabile nell’atto con cui il terzo, acquirente, a titolo particolare, di un immobile interessato da servitù reciproca di passaggio il cui titolo non era stato trascritto aveva, coevamente ma separatamente dall’atto di acquisto, dichiarato di essere a conoscenza dell’atto costitutivo della servitù e manifestato la volontà di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi scaturenti dalla relativa scrittura).

7. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto, con le conseguenze di legge: le spese, poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, e l’accertamento dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna della parti costituite, in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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