Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20897 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 21/07/2021), n.20897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7753/2016 R.G. proposto da:

D.R.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio

Veneto 7, presso l’avv. Massimino Lo Conte, rappresentato e difeso

dall’avv. Paolo Graziano, giusta delega in calce alla comparsa di

costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia entrate Riscossione, (già Equitalia Sud S.p.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e nei confronti di:

Comune di Calvizzano, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli), Sez. 31, n. 8349/31/15, del 6 luglio 2015, depositata il

21 settembre 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 gennaio

2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

 

Fatto

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;

Visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato dalla parte ricorrente nel quale quest’ultima dichiara che, avendo aderito alla procedura di rottamazione delle cartelle, adempiendo ai relativi pagamenti, non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Diritto

RITENUTO

che in ragione della mancata costituzione della controparte non debba provvedersi sulle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma l’8 aprile 2021.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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