Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20897 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 17/10/2016), n.20897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17758-2013 proposto da:

G.A., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VALERIO MINUCCI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ANM AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO TUCCILLO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5736/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta fondatezza

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/5/2012 il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. G.A. in relazione alla pronunzia G. di P. Napoli n. 35760/08, di improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) in via (OMISSIS), allorquando la sua autovettura Lancia Y tg. (OMISSIS) veniva asseritamente “urtata” da un autobus di linea di proprietà di quest’ultima.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il G. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la società Azienda Napoletana Mobilità s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia “falsa ed erronea applicazione” dell’art. 2054 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2006, art. 145, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto improponibile la domanda, laddove “l’azione risarcitoria è stata preceduta dall’invio al responsabile civile di una raccomandata a.r. contenente tutti i requisiti previsti dagli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni e dall’attesa dello spatium deliberandi previsto dal citato art. 145”.

Lamenta che “tale raccomandata è stata inviata al responsabile civile e non al suo assicuratore perchè l’attuale ricorrente si trovava nell’incolpevole impossibilità di identificare l’assicuratore del veicolo investitore, poichè l’autista dell’autobus fuggì dopo l’incidente e poichè il proprietario del veicolo non riscontrò la richiesta di risarcimento con invito a comunicare il nominativo del proprio assicuratore”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’improponibilità della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, se non sia stata fatta preventiva richiesta di danno all’assicuratore per mezzo di raccomandata e non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa, non può trovare applicazione, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l’assicuratore e quindi di provvedere al detto adempimento.

Tale incolpevole impossibilità ricorre quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l’assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poichè non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi, che consenta all’interessato di attingere notizie (v. Cass., 23/10/1995, n. 10998. E, conformemente, Cass., Cass., 21/1/2003, n. 825; Cass., 14/10/2005, n. 19969; Cass., Cass., 20/2/2007, n. 3971).

Orbene, nell’impugnata sentenza il suindicato principio è rimasto disatteso dal giudice dell’appello.

In particolare, l’argomento posto a fondamento dell’assunta decisione secondo cui l’odierno ricorrente non si sarebbe trovato nell’impossibilità di individuare la compagnia assicuratrice” della società A.N.M. s.p.a., non essendo al riguardo “di per sè idonea la “circostanza che il G. non conoscesse il numero di targa del veicolo investitore in quanto “ben avrebbe potuto chiedere informazioni alla proprietaria, e solo in caso di esito negativo, ritenersi esonerato dall’onere della preventiva costituzione in mora”, risulta invero per tabulas smentito alla stregua della lettera raccomandata a.r. d.d. 8/7/2006 (inviata l’8/7/2006 e ricevuta il 13/7/2006), in atti, da cui emerge che l’odierno ricorrente ha in effetti posto in essere proprio quanto dal giudice dell’appello gli si imputa di non aver fatto.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, procederà ad altro esame facendo applicazione del suindicato disatteso principio, senz’altro operante anche relativamente al disposto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145 (dal giudice dell’appello ravvisato nella specie applicabile, in luogo della L. n. 990 del 1969, art. 22 erroneamente richiamato dal giudice di prime cure), sostanzialmente riproducente la L. n. 990 del 1969, art. 22 (cfr. Cass., 25/9/2012, n. 16263 e Cass., 30/10/2007, n. 22883, ove si sottolinea che trattasi di previsione finalizzata a consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo col danneggiato e a prevenire l’insorgenza di inutili liti giudiziarie, in ordine al quale si è sottolineato come “il consolidato orientamento della Suprema Corte formatosi in relazione all’interpretazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 cit.” circa “l’onere della previa richiesta stragiudiziale di risarcimento danni all’assicuratore del responsabile civile, quale “condizione di proponibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo”, vada “esteso anche all’attuale disciplina, stante la sostanziale sovrapposizione del suo contenuto normativo a quello dell’attuale D.Lgs. n. 209 del 2006, art. 145).

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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