Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20897 del 12/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20897 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 28412-2007 proposto da:
CANON ITALIA S.P.A. 00865220155 in persona del suo
Credit Manager e Procuratore GIANFRANCO MONTANARELLA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197,
presso lo studio dell’avvocato NAPOLEONI MARIA
CRISTINA, che la rappresenta e difende unitamente
?013

all’avvocato FIORUCCI LUCIANO giusta delega in atti;
– ricorrente –

1302
contro

CENTRO DELL’IMMAGINE S.A.S. 06937190152 in persona
del suo legale rappresentante Sig. VALENTE SERRA,

1

Data pubblicazione: 12/09/2013

elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

presso

la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dagli avvocati GRAZIANI GIANFRANCO, GRECO
DANIELA giunta delega in atti;

controricorrente

MILANO, depositata il 06/03/2007, R.G.N. 15043/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 2812/2007 del TRIBUNALE di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Centro dell’Immagine sas propose opposizione all’esecuzione per la
consegna dei beni promossa da Canon Italia Spa, sulla base di due decreti
ingiuntivi definitivi, portanti condanna alla consegna di due macchine
fotocopiatrici e al pagamento delle spese di lite. Sostenne essere
intervenuta tra le parti una transazione stragiudiziale «a saldo e

transazione e, comunque, rilevò che la stessa era intervenuta prima del
passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi.
Il tribunale di Milano accolse l’opposizione (sentenza del 6 marzo 2007,
notificata il 12 settembre 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza, Canon propone ricorso per cassazione
con quattro motivi.
Resiste con controricorso Centro dell’Immagine sas.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso,
trattandosi di sentenza appellabile.
1.1. L’eccezione è priva di fondamento sulla base della giurisprudenza
consolidata, secondo la quale «Ai fini dell’individuazione del regime di
impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge
processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le
sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima
del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle,
invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non
è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod.
proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la
conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art.
111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo
grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate
successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato
soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (Principio
affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). (Cass. 17 agosto
2011 n. 17321).

3

stralcio» dell’intero contenzioso. La Canon negò l’esistenza della

Principio applicabile alla specie, trattandosi di sentenza depositata il 6
marzo 2007.
2.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione ritenendo intervenuta la

transazione tra le parti. A tal fine, ha ritenuto che la proposta della Centro
Immagine del pagamento di 3 mila euro e della restituzione di una
fotocopiatrice fosse stata accettata con lettera dalla Canon. Mentre, la
successiva richiesta della Centro immagine della comunicazione delle

restituire la macchina oggi stesso>> contenesse solo elementi non
essenziali all’accordo, valorizzando la successiva lettera della Canon dalla
quale sarebbe desumibile che la stessa Canon non aveva considerato la
nuova richiesta come controproposta. Infine, ha ritenuto irrilevante che la
transazione fosse intervenuta prima che il decreto ingiuntivo passasse in
giudicato, costituendo la transazione un fatto estintivo, come il
pagamento di somme effettuato dopo la pubblicazione della sentenza e
prima del suo passaggio in giudicato.
3. I primi tre motivi del ricorso censurano quella parte della sentenza che
ritiene intervenuta la transazione e attribuisce valore secondario alla
richiesta delle modalità di adempimento dove si afferma la difficoltà di
pagare immediatamente.
3.1. In particolare, il primo e il terzo motivo deducono vizi motivazionali,
ma non contengono il momento di sintesi.
Entrambi sono inammissibili per la violazione dell’art. 366 bis cod. proc.
civ., secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità.
Infatti, il ricorrente che denunci un vizio di motivazione della sentenza
impugnata è tenuto – nel confezionamento del relativo motivo – a
formulare in riferimento alla anzidetta censura, un c.d. quesito di fatto, e
cioè indicare chiaramente, in modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto
controverso rispetto al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, così come le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. A tale fine è
necessaria la enucleazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico
passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo non
equivoco. Tale requisito, infine, non può ritenersi rispettato allorquando
solo la completa lettura della illustrazione del motivo – all’esito di una

4

modalità di pagamento stante la difficoltà <

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