Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20897 del 05/08/2019

Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 05/08/2019), n.20897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16230/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento del (OMISSIS) soc. coop. a r.l., in persona

del curatore avv. M.O., elettivamente domiciliata in

Roma, via Portuense n. 104, presso la sig.ra De Angelis Antonia,

rappresentata e difesa dall’avvocato Pappalepore Vito Aurelio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona

del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

-controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha presentato domanda di insinuazione nel passivo fallimentare del (OMISSIS) per due distinte voci di credito.

Il giudice delegato non ha ammesso i crediti richiesti, rilevando che “il decreto commissariale del 25.5.2011 non è opponibile alla curatela poichè risulta essere stato opposto dalla società in bonis e non ancora divenuto esecutivo” e che “il decreto commissariale del 25.5.2012 è stato emesso in data successiva alla dichiarazione di fallimento ed ingiunto, tra l’altro, alla società in bonis”.

Nei confronti di tale esclusione il Ministero ha formulato opposizione L. Fall., ex art. 98 e ss. avanti al Tribunale di Bari. Questo, con decreto del 22 maggio 2014, la ha accolta, così ammettendo il Ministero allo stato passivo del Fallimento del Consorzio.

2.- Il Tribunale ha osservato, in particolare, che il credito – di cui all’ingiunzione emessa con decreto 25.5.2011 – “oltre a essere antecedente alla dichiarazione di fallimento, è certo”, non avendo il Consorzio “proposto alcuna opposizione al decreto di revoca del finanziamento precedentemente concesso”, con connessa disposizione di restituzione al bilancio dello Stato; decreto, quest’ultimo, risalente al 25 novembre 2010, n. 211. Ha altresì rilevato, in merito, che “il giudizio di opposizione promosso contro il decreto commissariale n. 56 del 25 marzo 2011 presso il Tribunale di Roma (proc. n. 49389/2012) con ricorso depositato il 26 luglio 2012 non può incidere sull’an e il quantum del credito stesso, perchè tale domanda è stata presentata oltre il termine utile di 30 giorni”.

Con riguardo poi al credito, di cui all’ingiunzione emessa con decreto 25.5.2012, il Tribunale ha rilevato che il fatto che la relativa ingiunzione di pagamento sia intervenuta dopo il fallimento del Consorzio “non esclude che il credito” restitutorio “debba considerarsi sorto, comunque, anteriormente alla dichiarazione di fallimento col provvedimento di revoca n. 57/2008 (6 marzo 2008), mai impugnato”.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre il fallimento del Consorzio, articolando due motivi di cassazione.

Resiste il Ministero, con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso sviluppati dal Fallimento denunziano i vizi qui di seguito riferiti.

Il primo motivo, che concerne il credito restitutorio seguente alla revoca del finanziamento per decreto n. 211/2010, assume “violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639 del 1910, art. 3;

violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32; violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98-99, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa valutazione di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il secondo motivo, che è relativo al credito restitutorio seguente alla revoca del finanziamento per decreto n. 57/2008, assume “violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639 del 1910, art. 3; violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32; violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98-99, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa valutazione di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

5.- Con il primo motivo, il ricorrente assume che il decreto impugnato ha conferito ai provvedimenti del Ministero il valore sostanziale di un “titolo esecutivo definitivamente formatosi prima della dichiarazione di fallimento”.

Per riscontrare, in primo luogo, che il “provvedimento di revoca non costituisce titolo esecutivo”; e che neppure il provvedimento di ingiunzione, successivamente emanato, costituisce “valido titolo esecutivo”. Per assumere, altresì, che il Tribunale di Bari “ha totalmente omesso di esaminare gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondava la pretesa dell’amministrazione”.

A tale proposito, lamenta il ricorrente, non è stata fatta alcuna procedura di accertamento; anzi, nel decreto di revoca nemmeno “è dato rinvenire elementi di inadempienza riferiti allo specifico progetto revocato”. Rileva poi che il decreto impugnato ha trascurato di considerare che “l’atto di opposizione prodotto in prime cure è introduttivo del giudizio di impugnazione R.G. n. 49389/2012 “avverso l’ordinanza ingiunzione commissariale emessa con decreto n. 92 del 25 maggio 2012 con pedissequo decreto di revoca n. 57 del 6.3.2008”, invece erroneamente statuendo che lo stesso fosse riferito al diverso “decreto commissariale n. 56 del 25 marzo 2011” e fosse stato introdotto “con ricorso depositato il 26.7.012”; e pure che ha errato nell’affermare la tardività dell’opposizione presentata avanti al Tribunale di Roma, non potendo ritenersi quello indicato dal Tribunale barese termine di natura perentoria.

6.- Il motivo è inammissibile.

il Tribunale di Bari ha ritenuto fondata la domanda formulata dal Ministero, facendo tra l’altro riferimento al fatto che il Consorzio non ebbe a proporre alcuna opposizione nei confronti del provvedimento di revoca del finanziamento, con connessa disposizione di restituzione dell’erogato con interessi.

Quella riportata è, all’evidenza, una ratio decidendi autonoma e autosufficiente. Che il motivo di ricorso non viene ad aggredire in modo diretto: se non nel senso – per la verità, astratto e immaginifico e, soprattutto, privo di un qualunque addentellato normativo – di sostanziale equiparazione, da parte del Tribunale, dei provvedimenti ministeriali in discorso alla categoria dei titoli esecutivi (come nota il controricorrente, “l’esecutività non costituisce affatto un presupposto dell’ammissione al passivo” fallimentare).

D’altro canto, la censura di omesso esame di fatto decisivo – che pure nutre la doglianza – risulta difettare, nel contesto del motivo in discorso, del necessario rispetto del requisito dell’autosufficienza ex art. 366 c.p.c. In effetti, il ricorrente non indica gli atti e i termini in cui avrebbe sviluppato – nel precedente giudizio di merito (sul tema in generale v., tra le più recenti pronunce, Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038) – le “censure di fatto e di diritto” al provvedimento di revoca, di cui il motivo fa cenno. Queste censure comunque non risultano comparire – si annota per completezza di esposizione – nello stralcio di memoria difensiva del 14/15 novembre 2013 trascritto dal ricorrente a p. 3 ss. del ricorso.

7.- Con riferimento al credito seguito alla revoca del 6 marzo 2008, n. 57, il motivo di ricorso ripropone dichiaratamente gli argomenti già adoperati a proposito del primo motivo.

La decisione del Tribunale, dunque, ha “sostanzialmente attribuito al provvedimento di revoca la medesima valenza che viene attribuita, in sede fallimentare, al titolo esecutivo”. Ha violato regole di diritto regolanti il procedimento ingiuntivo di cui al R.D. n. 639 del 1910, art. 3. Non ha proceduto alla verifica degli elementi di fatto e di diritto afferente la pretesa del Ministero.

A quest’ultimo riguardo – al dichiarato scopo di rendere “evidente che il credito del M.I.P.A.F., ben lungi dall’essere cristallizzato, era ed è oggetto di serissime contestazioni” -, il motivo riproduce anche quanto il Consorzio ha esposto nell’ambito dell’atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. 492389/2012 avanti al Tribunale di Roma, di opposizione alla correlativa ingiunzione ministeriale.

8.- Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, infatti, il motivo non si confronta realmente con la ratio decidendi del Tribunale, qui pure basata sulla mancata impugnazione del provvedimento di revoca ministeriale del finanziamento del marzo 2008.

Anche in questo caso, inoltre, il motivo non risulta rispettare la regola dell’autosufficienza, non richiamando gli atti e i termini in cui il Fallimento avrebbe inglobato – nell’ambito del giudizio di opposizione all’esclusione di cui alla L. Fall., art. 98 – le censure al comportamento del Ministero che assume di avere sviluppato nell’atto di citazione presentato avanti al Tribunale di Roma.

9. Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese inerenti al giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 12.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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