Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20896 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 17/10/2016), n.20896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17660/2013 proposto da:

P.A. & C. SNC, in persona del suo amministratore e

legale rappresentante p.t. P.A., P.A.

(OMISSIS) nella qualità di socio della suddetta snc, domiciliati ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ETTORE SANTUCCI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.S., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 333/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

CASORIA, depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, o rigetto per manifesta

infondatezza, con statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/5/2012 il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame interposto dalla società P.A. & C. s.n.c. e dal sig. P.A. in relazione alla pronunzia G. di P. Casoria n. 4407/05, di rigetto per decorsa prescrizione della domanda proposta nei confronti del sig. S.S. e della società Assitalia Assicurazioni s.p.a., di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) all’imbocco dell'(OMISSIS), tra l’autovettura Renault 19 tg(OMISSIS) condotta da quest’ultimo e l’autovettura Fiat Panda di proprietà del P. e condotta dal sig. C.G..

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società P.A. & C. s.n.c. e il P., quale socio della predetta società, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “error in procedendo”, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., artt. 112, 115, 116, 187, 188, 320, 321 e 345 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Con il 2 motivo denunziano “error in procedendo”, “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 99, 112, 115, 116 e 345, c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Con il 3 motivo denunziano violazione della norme in tema di spese giudiziali.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’atto di citazione notif.to il 15-16/10/2001″, alla “polizza (OMISSIS)”, alla “sentenza n. 78/2001 del 26/2/2001 resa dal Pretore di Napoli Sez. distaccata di Afragola, passata in giudicato il 10/6/2002”, alle “specifiche richieste in via istruttoria (prova testimoniale per capi e testi indicati, interrogatorio formale del convenuto S., CTU), al “modello CID sottoscritto dalle parti ed inoltrato all’ente assicuratore con racc. ar 21/9/95”, alla “costituzione del solo ente assicuratore”, all’intervento adesivo” della società P.A. s.a.s., all’atto di appello notif.to il 4-5/1/2007, rinnovato per la notificazione al S. il 14-16/5/2007″, alle “richieste racc. AR 9/4/96 – 5/4/98 – 20/10/99, 13/4/2001″, all'”ordinanza del 27.2.2002”, alla “raccomandata del 18.12.1995″, all'”atto di citazione del giudizio conclusosi con la sentenza n. 78/01 del Tribunale di Napoli”, alle “diffide racc. AR 9/4/96 – 5/4/98 – 20/10/99”, alle “racc. ar. 18/12/95, 13/4/2001, prodotte in primo grado, alle “richieste formulate in via stragiudiziale (9/4/96 – 5/4/98 – 20/10/99 ed infine il 13/4/2001) 1 limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 3 motivo, che, oltre a non risultare nemmeno indicate le norme censurate, a fronte di (generica) denunzia di violazione di legge non risultano invero sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi i ricorrenti limitati a muovere apodittiche doglianze, sicchè quanto dedotto si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo” (cfr. Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322) e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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