Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20896 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20896 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
GULMINELLI Paolo (GLM PLA 59T28 B300Z), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli
Avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, presso lo
studio dei quali in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, è
elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

Data pubblicazione: 15/10/2015

- resistente avverso il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila,
depositato in data 13 dicembre 2013 (R.G. n. 200/2012).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Dott. Stefano Petitti;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Andrea Sgueglia,
per delega dell’Avvocato Salvatore Coronas.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di L’Aquila il 12 aprile 2012, Gulminelli Paolo
chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivante
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato
dinnanzi al TAR Marche con ricorso depositato in data 14
gennaio 2012, deciso in primo grado con sentenza del 6
marzo 2006, proseguito in appello con ricorso depositato
il 15 maggio 2006 e deciso in appello con sentenza
pubblicata il 7 giugno 2011;
che l’adita Corte d’appello rigettava la domanda
rilevando che il giudizio presupposto era ancora pendente
alla data del 16 settembre 2010, data di entrata in vigore
del d.lgs. n. 104 del 2010 che aveva modificato l’art. 54,
comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con
modificazioni nella legge n. 133 del 2008, nel senso di
prevedere l’istanza di prelievo come condizione di

-2-

udienza del 24 settembre 2015 dal Presidente relatore

proponibilità della domanda di equa riparazione anche per
il periodo precedente, e che nel giudizio presupposto,
dopo la proposizione della istanza di fissazione di
udienza in data 22 aprile 2008, non era stata presentata

che per la cassazione di questo decreto Gulminelli
Paolo ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo,
chiedendo altresì la decisione della causa nel merito;
che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della eventuale partecipazione all’udienza di
discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo di ricorso – violazione/falsa
applicazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n.
112 del 2008, nel testo novellato dal d.lgs. n. 104 del
2010; e degli artt. 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, in
riferimento all’art. 6, par. l, della CEDU – il ricorrente
deduce la erroneità del decreto impugnato per avere la
Corte d’appello non considerato che prima del 16 settembre
2010 erano state presentate ben tre istanze di prelievo,
ritenendo invece che fosse necessaria una nuova istanza di
prelievo dopo il 16 settembre 2010 e prima della
proposizione della domanda di equa riparazione;

-3-

l’istanza di prelievo;

che il primo motivo di ricorso è fondato;
che occorre, infatti, premettere che le deduzioni del
ricorrente in ordine all’avvenuta presentazione di tre
istanze di prelievo nel 2006, nel 2007 e nel 2008 trovano

che questa Corte ha già avuto modo di affermare che,
nel caso in cui nel giudizio presupposto si sia verificato
il presupposto processuale della domanda di equa
riparazione ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deve
escludersi che il periodo di tempo decorso anteriormente
alla avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo sia
irrilevante al fine del computo del termine di durata
ragionevole del giudizio (Cass. n. 25447 del 2013);
che d’altra parte, non può neanche ipotizzarsi che la
domanda di equa riparazione del ricorrente, in quanto
proposta dopo il 16 settembre 2010, avrebbe dovuto essere
preceduta dalla formulazione di una nuova istanza di
prelievo, non desumendosi una simile condizione dal testo
dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008,
come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al
d.lgs. n. 104 del 2010;
che il primo motivo va quindi accolto, con conseguente
cassazione del decreto impugnato, con rinvio, per nuovo

-4-

conferma nella documentazione indicata;

esame della domanda, alla Corte d’appello di L’Aquila, in
diversa composizione;
che il giudice di rinvio provvederà altresì sulle
spese del giudizio di cassazione.

La Corte
Impugnato e

accoglie
rinvia

il ricorso;

cassa

il decreto

la causa, anche per le spese del

giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di L’Aquila,
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

PER QUESTI MOTIVI

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