Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20896 del 12/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20896 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 27464-2007 proposto da:
AFFINITO ANTONIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato
RUSSILLO GERARDO,

rappresentato e difeso dagli

avvocati OLIVER ANDREA, DEL VECCHIO ANGELO, giusta

delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1269

DAGO S.R.L. ;
– intimato –

avverso la sentenza n.

2760/2006 della CORTE

\\

1

Data pubblicazione: 12/09/2013

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/09/2006 R.G.N.
2029/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Affinito Antonio Francesco, premesso di avere stipulato contratto di
trasporto con la Executive Group International per la spedizione di due
colli del peso di Kg . 38 e 42 da consegnare in Galles, ha citato in giudizio
il vettore lamentando che durante il trasporto uno dei colli era stato perso
e l’altro era stato danneggiato e chiedendo di accertare la responsabilità
della società convenuta per la perdita e il danneggiamento delle merci

172.780, pari a sterline 3.724,26, corrispondente al valore della merce
perduta e agli elementi danneggiati
Si costituiva in giudizio la società Dago s.r.I., quale concessionaria della
Executive Group International, che chiedeva il rigetto della domanda
deducendo che l’attore non aveva provveduto a chiedere la copertura
assicurativa come previsto dall’art. 13 delle condizioni generali di
trasporto accettate dal committente ,sicché ai sensi dell’art. 2 1. 450/85
e dell’art. 7

1. 162/93 sarebbe spettata al committente per il

risarcimento solo la somma di £ 12.000 a kg.
Il giudice di primo grado ha condannato la Dago srl, nella qualità
indicata, al pagamento in favore dell’attore dell’importo di € 495,80,
secondo il criterio di risarcimento quantitativo .
A seguito di impugnazione dell’Affinito,la Corte di appello di Napoli, con
sentenza pubblicata il 7-9-2006 ,ha confermato la decisione di primo
grado.
Propone ricorso Affinito Antonio Francesco con due motivi.
Non presenta difese l’intimata.
Motivi della decisione
1.Preliminare è l’esame del secondo motivo di ricorso con cui si denunzia
violazione o falsa applicazione della norma prevista dal n. 3 dell’art. 1 della
legge 22/8/1985 n. 450, come modificata dal d.l. n. 82/93, convertito in
legge n. 162/1993 ex art. 360 n. 3 c.p.c. .
Sostiene il ricorrente che l’art

1693 c.c pone un principio di ordine

generale applicabile in materia di trasporto, vale a dire che il vettore è
responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il
trasporto, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso
fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio,
o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
3

spedite con condanna della stessa al risarcimento dei danni per £ 11.

C’è quindi un’inversione dell’onere della prova normalmente posto a
carico dell’attore dall’art. 2697 c.c.. Di conseguenza la legge 450/85
pone dei limiti di risarcibilità del danno perla perdita o lìavaria del bene
trasportato (£ 12.000 per kg lordo ),ma

per quei casi previsti dal

comma 3 dell’art. 1 della stessa legge 450/85 ,in cui la limitazione
dell’ammontare del risarcimento non vale quando la perdita o l’avaria
della merce è dipesa da dolo o colpa grave del vettore, non può non

responsabilità del vettore, posto dal richiamato art. 1693 c.c..
2.11 motivo è infondato.
Si osserva che la presente controversia ha ad oggetto non
l’accertamento della responsabilità del vettore per la perdita ed avaria
della merce trasportata , responsabilità accertata perché il vettore è stato
condannato a risarcire il danno,ma il criterio applicabile per la
liquidazione del danno, se quello cosiddetto quantitativo, vale a dire £
12.000 per kg lordo applicato dai giudici di merito, o quello del valore
della merce come preteso dal ricorrente.
3.Per i trasporti di merci su strada, la responsabilità del vettore per il
risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose
trasportate, ai sensi dell’art. 1, legge 22 agosto 1985, n. 450, modificato
dall’art. 7, D.L. n. 82 del 1993, convertito nella legge n. 162 del 1993, è
contenuta entro i limiti di valore stabiliti da detta norma in misura diversa
a seconda che si tratti o meno di trasporti soggetti all’obbligo delle tariffe
a forcella, indipendentemente dalla prova della qualità e del valore della
merce perduta o avariata. Pertanto, fatta salva una diversa pattuizione
per iscritto tra le parti, e ferma restando, in riferimento ai trasporti
soggetti al sistema di tariffe a forcella, l’inoperatività di detto limite per i
danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate cagionati con
dolo o colpa grave (Corte cost., n. 420 del 1991), il risarcimento deve
essere contenuto entro i limiti previsti dall’art. 1, cit., Cass. Sentenza n.
9703 del 18/06/2003
4.La Corte di appello ha ritenuto che l’onere della prova che la perdita e
l’avaria delle merce era dovuta a colpa grave del vettore ,ai fini del
superamento dei limiti del risarcimento quantitativo e per ottenere il
risarcimento pari al valore della merce ,gravava sul mittente , secondo
l’ordinario criterio di ripartizione dell’onere della prova ex art.2697 c.c. .
4

valere il principio dell’inversione dell’onere della prova in tema di

5.La decisione è conforme alla legge in quanto il tema della prova del
dolo o della colpa grave non trova posto nell’economia dell’art.1693 c.c.
che si occupa della responsabilità per la perdita od avaria delle cose
trasportate , con una presunzione di responsabilità a carico del vettore
che può essere vinta dal vettore solo con la prova che l’evento sia dipeso
da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro
imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

la prova che la perdita della merce sia dipesa da dolo o colpa grave del
vettore è necessaria solo per superare i limiti del risarcimento previsti
dell’art. 1, n.2 legge 22 agosto 1985, n. 450, ed accedere al risarcimento
pari al valore della merce, di cui al n. 3 dello stesso articolo.
6.D1 conseguenza deve essere applicato l’ordinario criterio di ripartizione
dell’onere della prova, come affermato dai giudici di merito , prova che
incombe su chi invoca, nell’ambito di una responsabilità già accertata,che
la perdita o avaria della merce sia dipesa da dolo o colpa grave per
ottenere un risarcimento in misura più elevata.
7.Con il primo motivo si denunzia vizio di motivazione su un punto
decisivo della controversia individuato ritenuta non sussistente colpa
grave del vettore .
8.11 motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che il mittente non aveva
fornito la prova della colpa grave del vettore, sul rilievo che
non si può desumere dalla semplice fatto della perdita della
cosa trasportata senz’altro – anche la prova della colpa grave
\\”)

di colui che della perdita è certamente responsabile.
Avrebbe dovuto l’attore dare prova, ma non vi è traccia in atti
che l’abbia fatto della colpa grave, ossia di un comportamento
consapevole della DADO che, pur senza la volontà di
danneggiare altri, abbia operato con straordinaria ed
inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la
diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla
professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado
minimo di diligenza osservato da tutti.
9.La motivazione è logica e non contraddittoria e sorregge
adeguatamente la decisione adottata, non senza rilevare che il
5

Nella specie ,come si è detto , la responsabilità del vettore è accertata e

ricorrente

non censura adeguatamente tale motivazione,

omettendo di indicare quali punti siano affetti da evidente
contraddittorietà ed illogicità.
Nulla per le spese stante l’assenza di difese dell’intimata.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso.

Roma 6-6-2013
Il Consigliere estens.

Il P e idente /292etA.

ik

Nulla per le spese.

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