Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20896 del 11/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 11/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/10/2011), n.20896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23787-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Mazzini, 27presso
lo studio Trifirò e Partners, rappresentata e difesa dall’Avv.
Favalli Giacinto per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 297/2006 della Corte d’appello di Brescia,
pronunziata nella causa n. 2673/05 r.g. lav., depositata in data
16.09.06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22.09.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del Tribunale di Brescia veniva rigettata la domanda proposta da P.G. di dichiarare nullo il termine apposto all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 12.10-31.12.02.
2.- Proposto appello dal lavoratore, la Corte d’appello di Brescia con sentenza depositata in data 16.09.06 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata la nullità del termine, affermava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 12.10.02, senza peraltro riconoscere all’attore alcunchè a titolo di risarcimento.
3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione.
Non ha svolto attività difensiva P..
Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Poste Italiane ha dedotto preliminarmente che il lavoratore, invitato a riprendere il lavoro dopo la sentenza di appello che ha dichiarato nullo il termine ed ha accolto la sua domanda, ha rinunziato per iscritto al ripristino del rapporto di lavoro, dichiarando di non essere più ad esso interessato. In forza di tale dichiarazione Poste Italiane ha chiesto che venisse accertata la cessazione della materia del contendere.
5.- Al ricorso è allegato ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 uno scritto recante la sottoscrizione ” P.G.” avente ad oggetto “risposta all’offerta di ripristino del rapporto di lavoro”, in cui il predetto, testualmente ” dichiara di rinunciare alla …
offerta di ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di addetto al recapito, a seguito della decisione di mantenere l’attuale occupazione”. Tale dichiarazione è menzionata nel corpo del ricorso ed è indicata nell’indice degli atti depositati, di modo che parte intimata è a conoscenza dell’uso che la ricorrente intende fame.
6.- Dal contenuto di tale dichiarazione e dalla volontà espressa della ricorrente di volersene valere, emerge che nessuna delle due parti ha più interesse a che venga adottata la decisione della controversia e che pertanto è intervenuta la cessazione della materia del contendere. Il sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo comporta pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
7.- Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi il P. difeso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011