Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20896 del 07/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 07/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.07/09/2017), n. 20896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2171/2014 R.G. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa
dall’avv. Maurizio Sangermano, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via Tremiti n. 10, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
S.R., M.M.F., rappresentati e difesi
dall’avv. PAOLO DI GRAVIO, con domicilio eletto presso il suo studio
in ROMA, via Piediluco n. 9, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 584/2013
depositata il 3 giugno 2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello dell’Aquila condannato la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. a pagare in favore di S.R. e M.M.F. la somma di Euro 40.000,00 oltre accessori.
2. Il giudice di appello, dopo aver rilevato che il contratto quadro recava la sottoscrizione di entrambe le parti ed era quindi valido, ha censurato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto formulata nell’atto di citazione la sola domanda di nullità e non anche quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, rilevando come dal tenore letterale e dal contenuto complessivo dell’atto introduttivo del giudizio emergesse in maniera inequivoca che gli attori avevano formulato in via autonoma anche la domanda risarcitoria da inadempimento. Nel merito la Corte distrettuale ha rilevato che l’elevata rischiosità dei titoli proposti imponeva all’intermediario uno specifico obbligo di preventiva informazione dell’investitore, a nulla rilevando che questi avesse negato il consenso alla profilazione e che fosse avvezzo ad investire in titoli speculativi; procedeva quindi a quantificare l’importo del risarcimento parificandolo al valore dei titoli investiti.
3. Avverso tale sentenza BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ricorre con un motivo, resistito da S.R. e M.M.F. con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso con unico motivo lamenta “omessa, insufficiente e/o contraddittoria pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente qualificato la domanda introduttiva del giudizio come contenente un’autonoma domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale, laddove unica e sola domanda formulata era quella di nullità.
1. Il ricorso va respinto. Il motivo di ricorso fa letterale riferimento alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e cita espressamente come violato l’art. 112 c.p.c.. Sennonchè nell’illustrazione della doglianza lamenta un’erronea interpretazione da parte del giudice di appello del tenore della domanda di primo grado e non un’omessa pronuncia. Una siffatta deduzione non attiene alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito nell’art. 112 c.p.c., fonte di possibile nullità della sentenza, ma può alternativamente concretizzare un vizio di motivazione o una violazione di legge, a seconda che si lamenti l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), ovvero (art. 360 c.p.c., n. 3) l’erronea individuazione della norma applicabile alla fattispecie (violazione di legge) o l’errata applicazione al caso di specie della norma pur correttamente individuata (falsa applicazione). Qualora poi si volesse qualificare la censura come formulata sostanzialmente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 valorizzando il riferimento nell’epigrafe del motivo alla insufficiente e contraddittoria pronuncia e la critica nel suo svolgimento al ricorso ermeneutico seguito dalla Corte territoriale – occorre rilevare che la doglianza è inammissibile, posto che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, n. 5 citato (la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11 settembre 2012) il controllo sulla motivazione riservato a questa Corte è limitato alla verifica dell’esistenza di una motivazione riconoscibile come tale e alla verifica dell’eventuale decisività dell’omessa considerazione di fatti principali o secondari discussi tra le parti. Nella specie la censura nemmeno deduce tale evenienza, limitandosi a criticare la sufficienza e la coerenza della motivazione; doglianza non più consentita dopo la novellazione dell’articolo in esame. Nè in verità il ricorso è fondato qualora volesse ritenersi dedotto per implicito un vizio di falsa applicazione delle norme di ermeneutica utilizzate dalla Corte distrettuale per interpretare la citazione originaria, atteso che il principio affermato dalla Corte di appello circa il potere del giudice del merito di qualificare la domanda non solo dal tenore letterale delle conclusioni, ma anche dal contenuto complessivo dell’atto corrisponde a un principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 118 del 07/01/2016; id. Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 14/11/2011).
2. La soccombenza regola le spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017