Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20895 del 07/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.07/09/2017),  n. 20895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6807/2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Gorizia n. 14, presso l’avvocato Sabatini Franco, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Torricelli Pietro, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit S.p.a., nella quale si è fusa per incorporazione Unicredit

Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso

l’avvocato Buonafede Achille, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Picchioni Giuseppe, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1577/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 2 settembre 2013, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena del 13 dicembre 2007, ha – per quanto ancora rileva – condannato Unicredit Banca s.p.a. (già Rolo Banca 1473 s.p.a., poi Credito Italiano s.p.a.) al pagamento della somma di Euro 7.589,07, oltre interessi, in favore del Fallimento (OMISSIS) s.n.c., per l’illegittimo pagamento, quale banca negoziatrice, a persona diversa dal prenditore di assegno non trasferibile di pari importo, nonchè dichiarato il terzo chiamato in garanzia, C.A., tenuto a manlevare la banca dell’importo medesimo, avendo egli presentato il titolo all’incasso, affermandosi delegato del prenditore.

La corte territoriale ha, in via pregiudiziale, ritenuto infondata l’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dal terzo chiamato per mancata riassunzione nei propri confronti del giudizio di primo grado – interrotto all’udienza del 18 febbraio 2000 in seguito alla fusione della originaria banca trattaria Cassa di Risparmio di Reggio Emilia s.p.a. nella Banca Popolare di Brescia s.p.a. – entro sei mesi ex art. 305 c.p.c., rilevando come il ricorso per riassunzione fosse stato tempestivamente depositato dall’attrice e la notificazione al C. eseguita su ordine del giudice.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione C.A., sulla base di un motivo.

Resiste l’intimata Unicredit s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso deduce la nullità del giudizio di primo e secondo grado e della sentenza nei propri confronti, per violazione degli artt. 303,305 e 307 c.p.c., nonchè la violazione degli artt. 32,103 e 291 c.p.c., per non essere stata dichiarata l’estinzione dei medesimi con riguardo ad esso ricorrente, dal momento che la riassunzione era stata notificata ad altre parti, ma non al ricorrente stesso, se non per ordine del giudice, mentre tale ordine non avrebbe dovuto essere impartito, trattandosi di cause scindibili che mantengono la propria autonomia.

2. – Il motivo è infondato.

Questa Corte a Sezioni unite (Cass., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707) ha di recente chiarito che la distinzione tra garanzia propria e impropria, la quale non trova una base positiva, è destituita di fondamento, potendo essa al più “essere mantenuta soltanto a livello descrittivo delle varie fattispecie di garanzia”, mentre tutte le fattispecie ricondotte all’una e all’altra categoria devono andare soggette alla medesima disciplina processuale.

In tale contesto (pur riferito, in quel caso, alla disciplina delle impugnazioni), le S.U. hanno fissato il principio secondo cui (tanto più) quando – come nel caso di specie, e come di regola avviene, per evidenti ragioni di economia processuale – il garantito chiami il garante in giudizio formulando la domanda di attribuzione della prestazione di garanzia, subordinata all’accertamento del rapporto principale in modo sfavorevole, allora si verifica un “allargamento dell’oggetto del giudizio” di natura oggettiva: “nel senso che l’accertamento non riguarda più solo il rapporto principale sebbene con l’estensione soggettiva al garante della legittimazione, ma concerne anche il rapporto di garanzia, il suo modo di essere ed il diritto alla prestazione (condizionato)”. Nel caso di chiamata in garanzia anche con richiesta di accertamento del rapporto medesimo si verifica, dunque, un “effetto estensivo dell’oggetto del giudizio”.

L’ipotesi, ad avviso delle Sezioni unite, è ricompresa appunto nell’art. 106 c.p.c.: applicato, nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, in presenza di un’azione di regresso collegata ad obbligazione solidale.

Orbene, dal dato, fissato in detta pronuncia, “comune e sempre ricorrente in ogni fattispecie di chiamata del terzo garante, dell’efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all’accertamento del rapporto principale”, si trae che, nel caso di specie, sia l’interruzione, sia la riassunzione riguardarono l’intero processo.

Invero, la natura litisconsortile necessaria del giudizio, insorta sul piano processuale per effetto della chiamata in giudizio, impone di ritenere che il garante sia divenuto parte legittimata a contraddire anche sul rapporto principale, per effetto della chiamata. Il rapporto, in sostanza, è unico: onde “se si vuole parlare di “cause”, si deve considerare che la “causa” originaria proposta dall’attore contro il solo garantito e la “causa” introdotta riguardo ad esso contro il garante per ottenere la sola estensione a costui dell’accertamento sulla prima sono in nesso di inscindibilità nel senso che l’accertamento del rapporto principale che era limitato alle parti originarie, per effetto della chiamata, l’accertamento dell’oggetto della prima causa è divenuto un accertamento da svolgere con l’assicurazione della legittimazione a contraddire del terzo. Parlare di due cause distinte è, dunque, privo di fondamento: la causa originaria è evoluta sul piano soggettivo nel senso che la chiamata ha determinato l’estensione al garante della legittimazione a contraddire su di essa”.

Tale conclusioni sono state accolte in particolare per l’ipotesi in cui con la chiamata in garanzia il garantito non si sia limitato a chiedere l’estensione soggettiva al garante dell’accertamento sul rapporto principale, ma abbia anche chiesto l’accertamento del rapporto di garanzia e se del caso che il giudice gli riconosca la prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale.

Va altresì ricordato come costituisca, parimenti, principio consolidato che, verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, mentre l’eventuale vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima (Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14854, cui si sono adeguate, fra le tante, Cass. 8 marzo 2007, n. 5348; 15 marzo 2007, n. 6023; 7 luglio 2010, n. 16016; 31 luglio 2012, n. 13683; ord. 24 settembre 2013, n. 21869; n. 15 aprile 2015, n. 7661; 4 febbraio 2016, n. 2174).

Dalla tempestività della riassunzione del processo dichiarato interrotto allorchè il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), deriva pertanto la necessità per il giudice del merito di disporre, ove l’atto di riassunzione sia stato notificato solo ad alcune delle controparti, l’ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi del suddetto terzo, già chiamato in causa dal convenuto in garanzia.

Nel caso di specie, occorre osservare che il terzo chiamato non si è limitato a contrastare la domanda di regresso avverso di lui proposta dalla allora Rolo Banca 1473 s.p.a., ma ha affermato di essere titolare di una formale legittimazione all’incasso dei titoli, quale difensore in sede penale del legale rappresentante della società prenditrice, all’epoca ristretto in carcere.

Deducendo che la negoziazione dei titoli sia stata correttamente operata in coerenza con quanto disposto dalla società prenditrice degli assegni, il C. ha, quindi, evidenziato l’intento di contrastare la domanda di regresso anche opponendosi alla fondatezza della domanda del fallimento attore; donde l’applicazione dei richiamati principi.

Giova precisare, infine, che non deve disporsi l’integrazione del contraddittorio con le altre parti del giudizio di merito, interessando la questione della estinzione del giudizio di manleva solo le odierne parti ed, atteso l’esito, per economia processuale.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

Deve provvedersi all’accertamento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 gennaio 2013.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2017

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